CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17500/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Sassari, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Ministero della Giustizia, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 agosto 1964, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 27 maggio 2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12 gennaio 2021, il Magistrato di sorveglianza di Sassari accolse il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime detentivo previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., contro il rigetto opposto dalla Direzione...della Casa circondariale di Sassari alla richiesta di effettuare, stante l'emergenza relativa al Covid-19, i colloqui con i familiari in video-collegamento. Per l'effetto, il primo Giudice ordinò all'Amministrazione di consentire al detenuto di effettuare il colloquio utilizzando, per la video-chiamata, la piattaforma predisposta dalla Direzione generale per i sistemi informatici e automatizzati del Ministero della Giustizia e con l'osservanza delle cautele previste sia nella circolare n. 00312-16.0 del 30 gennaio 2019, sia nell'art. 16.2 della circolare n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 1.1. Con ordinanza in data 27 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria, richiamando la giurisprudenza di legittimità che, con plurime pronunce, ha ritenuto che, in situazioni analoghe, dovesse riconoscersi la possibilità, per il detenuto, di ricorrere, alla sopraindicata modalità di esecuzione del colloquio. 2. Il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e la Casa circondariale di Sassari hanno proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, deducendo, due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis, 41-bis Ord. pen., nonché dell'art. 23, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. Nel dettaglio, il ricorso sottolinea come nessuna disposizione abbia mai riconosciuto il diritto dei detenuti a effettuare i colloqui in video- collegamento e come tale facoltà, disciplinata dapprima con circolare del D.A.P. 30 gennaio 2019 n. 0031246 e poi dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (le cui disposizioni sono state prorogate dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137), per far fronte alla nota emergenza pandemica, abbia riservato la relativa facoltà, comunque rimessa alle valutazioni dell'Amministrazione penitenziaria, ai detenuti dei circuiti della «media e alta sicurezza», ma non anche a quelli sottoposti al trattamento differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. Per tale ragione, non potrebbe ammettersi che un siffatto diritto sia riconosciuto in via pretoria, tanto più in ragione della necessità che le modalità dei video-collegamenti vengano dettagliatamente disciplinate sul piano normativo, al fine di adottare le cautele indispensabili per scongiurare i contatti tra il detenuto e le organizzazioni criminali di riferimento. Sotto altro profilo, i precedenti giurisprudenziali favorevoli allo svolgimento del video- colloquio non potrebbero essere interpretati nel senso indicati dal provvedimento impugnato, atteso che le vicenda che li concernevano sarebbe stata assolutamente eccezionale, riguardando la pratica impossibilità, per il detenuto, di poter usufruire dei colloqui, sicché la deroga alla regola generale poteva essere giustificata dal diritto a salvaguardare i legami del nucleo familiare. Al contrario, nel caso esaminato, tale situazione non sarebbe stata configurabile in relazione allo stato di emergenza sanitaria, considerato il suo carattere transitorio e la sua incidenza, negli stessi termini, sulla popolazione libera. Da ultimo, si evidenzia come il ricorso ai videocolloqui determinerebbe un pericolo per la sicurezza connesso alla possibilità di un'intrusione nel sistema informatico da parte di terzi, che potrebbero intercettare le relative comunicazioni. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis, 41-bis Ord. pen., nonché dell'art. 97 Cost. e dell'art. 4, legge 20 marzo 1865, n. 2248, Ali. E). In ogni caso, il Tribunale di sorveglianza avrebbe ecceduto i limiti dei suoi poteri, disponendo che «in caso di impossibilità di raggiungere l'istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza per limitazioni imposte dalle competenti autorità in correlazione con l'emergenza epidemiologica», il collegamento con il detenuto in regime differenziato dovrebbe essere effettuato presso «il presidio dei Carabinieri, dotato della necessaria strumentazione, più vicino al luogo di residenza». Ciò in quanto non competerebbe alla Magistratura di sorveglianza compiere valutazioni circa la prevalenza dell'interesse del detenuto in regime differenziato e dei suoi familiari allo svolgimento del colloquio in videoconferenza sui molteplici interessi pubblici sottesi alla determinazione delle consegne di un Comando dei Carabinieri. 3. In data 24 novembre 2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Giova ricordare che con analoghe argomentazioni l'Amministrazione penitenziaria ha proposto, nel passato, una pluralità di ricorsi aventi lo stesso oggetto, le quali sono state sempre ritenute non fondate con plurimi pronunciamenti di questa Corte di legittimità, il cui orientamento può considerarsi ormai consolidato. In tali frangenti, la Suprema Corte ha affermato che il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., può essere autorizzato a effettuare colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze imposte dal citato regime, ove ricorrano situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà rispetto all'esecuzione dei colloqui in presenza (così Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, Rv. 279577; analoghi pronunciamenti si sono avuti, successivamente, tra le altre, con Sez. 1, n. 28614 del 20/5/2021, Militano, non massimata; Sez.,1, n. 32802 del 20/5/2021, Nobis, non massimata; Sez. 1, n. 28615 del 20/5/2021, Gallo, non massimata). Ciò in quanto tali modalità di esecuzione del 3 01) colloquio da remoto, che l'Amministrazione ha espressamente previsto per i detenuti riconducibili al circuito della cd. media sicurezza, appaiono in grado di garantire una forma di contatto a distanza senza pregiudizio, come si dirà, per le esigenze di tutela della collettività che sono proprie del regime differenziato; e che costituiscono, come ricordato, il criterio essenziale per verificare se la disciplina di maggior rigore sia giustificata. Il colloquio in videochiannata appare conforme anche alle esigenze poste alla base della disciplina introdotta dal decreto legge 10 maggio 2020, n. 29, dettato per la gestione della cd. emergenza Covid-19, che ha previsto la possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere «a distanza» i colloqui con i congiunti, proprio per la impossibilità di effettuare i colloqui in presenza determinata dalla situazione pandennica; senza che, peraltro, la disciplina distingua tra i detenuti cui è riferibile, sicché da essa possono essere esclusi i detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato soltanto ove la relativa scelta sia realmente funzionale all'obiettivo primario dell'art. 41-bis Ord. pen., costituito dalla necessità di escludere i contatti tra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento. 2.1. Per quanto, poi, concerne il secondo motivo di doglianza, relativi alla dedotta violazione dei limiti di esercizio del potere giurisdizionale, che sarebbe stato esercitato, da parte del Tribunale di sorveglianza, stabilendo la possibilità di effettuare il collegamento presso il più vicino presidio dei Carabinieri, è appena il caso di osservare che la relativa indicazione non sembra rivestire, nell'economia del provvedimento, alcun carattere cogente, configurandosi, invece, come una mera esemplificazione delle modalità esecutive con cui il colloquio potrebbe essere organizzato dall'Amministrazione penitenziaria, cui spetta la competenza a definire i concreti profili attuativi della statuizione giudiziale, anche alla luce delle peculiari esigenze di sicurezza che possano venire in rilievo nel caso concreto. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. La natura pubblica della Parte ricorrente osta alla condanna alle spese (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650 - 01). La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA]