CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 dicembre 2023
Cassazione n. 02136/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe„ la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminava il trattamento sanzionatorio del ricorrente. 2. Avverso la richiamata sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta violazione del principio del divieto di reformatio in peius sancito dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. lamentando che la Corte territoriale aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio partendo da una pena base più elevata rispetto a quella della decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere accolto. La decisione impugnata, infatti, ha effettivamente rideterminato il trattamento sanzionatorio del ricorrente, pur pervenendo ad un esito complessivamente più favorevole per lo stesso, partendo da una pena base superiore rispetto a quella individuata nel giudizio di primo grado. E' stato così disatteso il principio sancito in via generale dalle Sezioni Unite nella pronuncia "[OSCURATO:PERSONA]", che, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale che era sorto all'interno della giurisprudenza di questa Corte sulla questione - in adesione alla più rigorosa concezione analitica e non sintetica del divieto di reformatio in peius, per la quale esso non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione - ha affermato che il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066 - 01 e, più di recente, Sez. 4, n. 34342 del 24/06/2021, Bovati, Rv. 281829 - 02). Per quel che rileva in maniera più specifica nella fettispecie per cui è processo, occorre considerare che, di recente, le medesime Sezioni Unite, nella motivazione della sentenza "Acquistaspace", hanno osservato che la previsione espressa dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce anche una correlazione tra divieto di rideternninazione della pena in senso sfavorevole all'imputato, ove quest'ultimo sia il solo appellante, e pctere del giudice di attribuire al fatto una definizione giuridica più grave. Di qui l'indicata disposizione normativa impone al giudice di appello, in presenza dell'impugnazione del solo imputato, di non modificare in senso sfavorevole a quest'ultimo la pena determinata per un fatto, pur se sottoposto ad una diversa e più grave qualificazione nel giudizio di secondo grado (Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistaspace, Rv. 280539 - 01). Ne deriva che nella fattispecie per cui è processo, nella quale il giudice del gravame ha individuato una pena base più elevata, riqualificando il fatto di reato come pluriaggravato, è stato violato il divieto di reformatio in pejus per come declinato nell'ambito dei richiamati principi sanciti dalle Sezioni Unite. 2. Il ricorso deve essere dunque accolto con rinvio, per rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte d'Appello d Bari. 3. Resta fermo che l'annullamento con rinvio, in quanto disposto ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792 - 01; Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010, Romeo e altro, Rv. 246616 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2023