CassazionedecretoSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 39618/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. GIANDALONE MicheleiLtino impugna la sentenza in data 09/06/2022 della Corte di appello di Palermo, che -in sede di rinvio dalla Corte di cassazione - , ha riformato la sentenza in data24/02/2010 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riterminando la pena inflitta per il reato ritenuto in continuazione e la pena complessiva inflittagli. Deduce: 1) Inosservanza di norma processuale per la mancata notificazione all'imputato del decreto di fissazione dell 'udienza; 2) inosservanza di norma processuale, quanto alla determinazione della pena. 2.11 primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Va rilevato che dalla lettura degli atti, consentita in ragione della natura processuale della questione sollevata, risulta che la notificazione al difensore è stata effettuata dopo che l 'imputato è risultato sconosciuto al domicili eletto che, pertanto, si è palesato nella sua inidoneità, così legittimando la nqtificazione presso il difensore. 3. Con riguardo al secondo motivo, va ricordato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l 'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze. Il motivo in esame è privo dei requisiti prescritti dall 'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina ha ampiamente argomentato circa la congruità della pena irrogata, non indica in maniera puntuale e specifica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell 'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore I