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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31668/2026

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ordano; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale per l'annullamento senza rinvioRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bergamo, pronunciando ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disponendo altresì la confisca della sostanza stupefacente in sequestro e la restituzione all'avente diritto della somma di euro 500.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale di Brescia, articolando due motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, censurando la riconduzione della condotta nell'alveo dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

3.1. In particolare, il Procuratore generale assume che la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto di contestazione — indicate nel ricorso in grammi 734,9 di hashish e grammi 35 di MDMA — nonché le modalità complessive della condotta, sarebbero incompatibili con la sussunzione del fatto nella fattispecie attenuata, imponendo invece la qualificazione nell'ipotesi ordinaria prevista dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

3.2. Secondo la prospettazione del ricorrente, la sentenza avrebbe recepito un accordo che, lungi dal riguardare il solo trattamento sanzionatorio, avrebbe finito per investire anche la qualificazione giuridica della condotta, con conseguente erroneità della decisione nella parte in cui ha applicato la pena sulla base della fattispecie di minore gravità.

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla statuizione di restituzione della somma di euro 500 sottoposta a sequestro, censurando la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha disposto la confisca anche di tale importo.

Il Procuratore generale lamenta, in particolare, che la restituzione della somma sarebbe stata disposta senza adeguata motivazione, nonostante il contesto fattuale valorizzato ai fini dell'applicazione della pena e la natura del 1reato contestato, sostenendo che il denaro avrebbe dovuto essere considerato suscettibile di confisca quale provento o comunque cosa pertinente al reato.

Il ricorrente ha pertanto chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. La decisione impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; trova, pertanto, applicazione il regime speciale e tassativo di ricorribilità previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è consentito soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

2.1. La disposizione, introdotta in funzione di razionalizzazione del sistema delle impugnazioni nel rito negoziale, delimita in termini rigorosi il sindacato demandato alla Corte di cassazione, escludendo che possano essere veicolate, sotto l'apparente deduzione della violazione di legge, doglianze dirette a sollecitare una rivisitazione del merito dell'accordo, della congruità della valutazione operata dal giudice o delle statuizioni accessorie non connotate da illegalità in senso proprio.

2.2. La sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. si fonda, infatti, su un assetto processuale di natura negoziale, nel quale la richiesta di applicazione della pena, una volta ritenuta ammissibile dal giudice e recepita nella decisione, determina la fisiologica stabilizzazione dell'accordo, salvi i soli vizi espressamente indicati dalla legge.

Ne consegue che il controllo di legittimità deve limitarsi alle ipotesi specificamente previste tra cui l'esatta qualificazione giuridica. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto 2al contenuto del capo di imputazione. (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg, Rv. 281116 - 01).

Tale verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Pg, Rv. 279842-01).

3. Alla luce di tali coordinate, il primo motivo è ammissibile e ragionevolmente fondato.

3.1. La censura attiene alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, condividendo9che la riqualificazione del fatto non appare coerente con il dato ponderale e qualitativo delle sostanze stupefacenti indicate nel ricorso.

Invero, nel caso di specie, la qualificazione giuridica della condotta in termini di fatto di lieve entità, ai sensi del comma 5 dell'art. 73 cit., senza alcuna motivazione, stride con il dato quantitativo della detenzione di 734 gr. di hashish e gr. 35 di MDMA, come emerge dalla mera lettura dell'imputazione.

Nel caso in esame, a fronte della contestazione di cui al capo A) relativa alla detenzione di diverse sostanze stupefacenti, per un peso complessivo lordo di 734,9 grammi di hashish e di 35 grammi di "MDMA", e della disponibilità di materiale per il confezionamento, dalla lettura della sentenza impugnata non emerge una specifica motivazione in ordine alla riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

3.2. La sentenza impugnata appare, pertanto, censurabile e deve annullarsi senza rinvio, nonché devono trasmettersi gli atti al Tribunale per nuovo corso.

4. Ad analoghe conclusioni può pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso con cui il Procuratore generale censura la statuizione con cui il Tribunale ha disposto la restituzione della somma di euro 500, lamentando che il giudice non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla mancata confisca del denaro sequestrato.

4.1. La confisca per sproporzione rappresenta, infatti, un'ipotesi speciale di confisca obbligatoria la cui applicazione, non necessariamente preceduta da un provvedimento di sequestro preventivo, si fonda essenzialmente su tre requisiti: la condanna o il patteggiamento per uno dei c.d. reati-spia, elencati dalla predetta disposizione o da leggi speciali (come appunto nel caso in esame); la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta 3persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito; la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza.

4.1. Alla luce degli elementi, la ritenuta assenza di prova in ordine alla natura di profitto del reato del denaro in sequestro non appare coerente con l'imputazione di detenzione (e non di cessione) di stupefacenti, e comunque insufficiente tenuto conto della previsione di cui al testo dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, i cui presupposti applicativi non appaiono aver formato oggetto di alcuna valutazione nella sentenza in esame.

4.2. Né può ritenersi che la sola natura del reato contestato di detenzione renda automaticamente confiscabile qualsiasi somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato.

L'accertamento di un tale nesso, ove non emerga in termini giuridicamente necessitati dal titolo di reato o dal contenuto dell'accordo, implica una valutazione in fatto che, nella specie, il giudice ha compiuto in modo insufficiente ed apodittico con la formula "non essendoci prova che si tratti del profitto del reato", escludendo la ricorrenza dei presupposti per l'ablazione, p a l'1?J125.

Entrambi i motivi, pertanto, sono fondati e si dispone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo, per l'ulteriore corso.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordano; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale per l'annullamento senza rinvioRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bergamo, pronunciando ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disponendo altresì la confisca della sostanza stupefacente in sequestro e la restituzione all'avente diritto della somma di euro 500. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale di Brescia, articolando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, censurando la riconduzione della condotta nell'alveo dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3.1. In particolare, il Procuratore generale assume che la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto di contestazione — indicate nel ricorso in grammi 734,9 di hashish e grammi 35 di MDMA — nonché le modalità complessive della condotta, sarebbero incompatibili con la sussunzione del fatto nella fattispecie attenuata, imponendo invece la qualificazione nell'ipotesi ordinaria prevista dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 3.2. Secondo la prospettazione del ricorrente, la sentenza avrebbe recepito un accordo che, lungi dal riguardare il solo trattamento sanzionatorio, avrebbe finito per investire anche la qualificazione giuridica della condotta, con conseguente erroneità della decisione nella parte in cui ha applicato la pena sulla base della fattispecie di minore gravità. 4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla statuizione di restituzione della somma di euro 500 sottoposta a sequestro, censurando la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha disposto la confisca anche di tale importo. Il Procuratore generale lamenta, in particolare, che la restituzione della somma sarebbe stata disposta senza adeguata motivazione, nonostante il contesto fattuale valorizzato ai fini dell'applicazione della pena e la natura del 1reato contestato, sostenendo che il denaro avrebbe dovuto essere considerato suscettibile di confisca quale provento o comunque cosa pertinente al reato. Il ricorrente ha pertanto chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. La decisione impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; trova, pertanto, applicazione il regime speciale e tassativo di ricorribilità previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è consentito soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 2.1. La disposizione, introdotta in funzione di razionalizzazione del sistema delle impugnazioni nel rito negoziale, delimita in termini rigorosi il sindacato demandato alla Corte di cassazione, escludendo che possano essere veicolate, sotto l'apparente deduzione della violazione di legge, doglianze dirette a sollecitare una rivisitazione del merito dell'accordo, della congruità della valutazione operata dal giudice o delle statuizioni accessorie non connotate da illegalità in senso proprio. 2.2. La sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. si fonda, infatti, su un assetto processuale di natura negoziale, nel quale la richiesta di applicazione della pena, una volta ritenuta ammissibile dal giudice e recepita nella decisione, determina la fisiologica stabilizzazione dell'accordo, salvi i soli vizi espressamente indicati dalla legge. Ne consegue che il controllo di legittimità deve limitarsi alle ipotesi specificamente previste tra cui l'esatta qualificazione giuridica. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto 2al contenuto del capo di imputazione. (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg, Rv. 281116 - 01). Tale verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Pg, Rv. 279842-01). 3. Alla luce di tali coordinate, il primo motivo è ammissibile e ragionevolmente fondato. 3.1. La censura attiene alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, condividendo9che la riqualificazione del fatto non appare coerente con il dato ponderale e qualitativo delle sostanze stupefacenti indicate nel ricorso. Invero, nel caso di specie, la qualificazione giuridica della condotta in termini di fatto di lieve entità, ai sensi del comma 5 dell'art. 73 cit., senza alcuna motivazione, stride con il dato quantitativo della detenzione di 734 gr. di hashish e gr. 35 di MDMA, come emerge dalla mera lettura dell'imputazione. Nel caso in esame, a fronte della contestazione di cui al capo A) relativa alla detenzione di diverse sostanze stupefacenti, per un peso complessivo lordo di 734,9 grammi di hashish e di 35 grammi di "MDMA", e della disponibilità di materiale per il confezionamento, dalla lettura della sentenza impugnata non emerge una specifica motivazione in ordine alla riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 3.2. La sentenza impugnata appare, pertanto, censurabile e deve annullarsi senza rinvio, nonché devono trasmettersi gli atti al Tribunale per nuovo corso. 4. Ad analoghe conclusioni può pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso con cui il Procuratore generale censura la statuizione con cui il Tribunale ha disposto la restituzione della somma di euro 500, lamentando che il giudice non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla mancata confisca del denaro sequestrato. 4.1. La confisca per sproporzione rappresenta, infatti, un'ipotesi speciale di confisca obbligatoria la cui applicazione, non necessariamente preceduta da un provvedimento di sequestro preventivo, si fonda essenzialmente su tre requisiti: la condanna o il patteggiamento per uno dei c.d. reati-spia, elencati dalla predetta disposizione o da leggi speciali (come appunto nel caso in esame); la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta 3persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito; la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza. 4.1. Alla luce degli elementi, la ritenuta assenza di prova in ordine alla natura di profitto del reato del denaro in sequestro non appare coerente con l'imputazione di detenzione (e non di cessione) di stupefacenti, e comunque insufficiente tenuto conto della previsione di cui al testo dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, i cui presupposti applicativi non appaiono aver formato oggetto di alcuna valutazione nella sentenza in esame. 4.2. Né può ritenersi che la sola natura del reato contestato di detenzione renda automaticamente confiscabile qualsiasi somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato. L'accertamento di un tale nesso, ove non emerga in termini giuridicamente necessitati dal titolo di reato o dal contenuto dell'accordo, implica una valutazione in fatto che, nella specie, il giudice ha compiuto in modo insufficiente ed apodittico con la formula "non essendoci prova che si tratti del profitto del reato", escludendo la ricorrenza dei presupposti per l'ablazione, p a l'1?J125. Entrambi i motivi, pertanto, sono fondati e si dispone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo, per l'ulteriore corso. P.Q. P.Q.M
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