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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15173/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni che facevano ritenere necessario, a seguito base di vaglio dei presupposti di cui all'art. 133 cod. pen., il discostamento dal minimo edittale (quella di un anno, contrariamente a quanto riportato nel ricorso non costituisce misura media) che si giustificava per l'entità dei fatti e dell'ammontare dell'indebito finanziamento oltre che per la personalità del ricorrente già condannato per un reato connotato da azione fraudolenta. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni che facevano ritenere necessario, a seguito base di vaglio dei presupposti di cui all'art. 133 cod. pen., il discostamento dal minimo edittale (quella di un anno, contrariamente a quanto riportato nel ricorso non costituisce misura media) che si giustificava per l'entità dei fatti e dell'ammontare dell'indebito finanziamento oltre che per la personalità del ricorrente già condannato per un reato connotato da azione fraudolenta. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0
Sentenza Cassazione n. 15173/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris