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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43675/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1478/2020 in data 07/06/2021 della Corte di appello di Brescia, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] resa all'esito di giudizio abbreviato, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 11/02/2020 appellata da [OSCURATO:PERSONA], esclusa la continuazione interna contestata al capo 11), confermava la pena inflitta in primo grado pari a complessivi anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa, così determinata: p.b. in relazione al più grave reato di cui al capo 15 (art. 648 cod. pen.), anni due di reclusione ed euro 600 di multa, aumentata ex art. 99 cod. pen. a complessivi anni tre, mesi quatto di reclusione ed euro 1.000 di multa, ulteriormente aumentata ex art. 81 cod. pen. di complessivi anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa in relazione ai capi 11 (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/1990), 12 (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/1990) e 13 (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/1990).

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare, con formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 597 cod. proc. pen., per denunciare avvenuta reformatio in peius in fattispecie non consentita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte territoriale, pur escludendo la continuazione interna contestata al capo 11) e ritenuta dal primo giudice, confermava la pena irrogata dal Tribunale che, invece, quella continuazione, quoad poenam, aveva considerato.

La stessa Corte ha giustificato la mancata modifica della pena in considerazione della contestata recidiva che "impone l'aumento della pena nella misura non inferiore ad un terzo per la ritenuta continuazione sia interna che esterna con gli altri reati, come correttamente operato dal primo giudice".

L'argomento è inconferente.

Come correttamente evidenziato dal ricorrente, una volta pronunziato il proscioglimento per alcuni dei fatti per i quali è stato operato un aumento in continuazione, è inevitabile che la pena originariamente prevista debba essere rimossa: non operare la riduzione, significa aumentare la pena per i residui reati e, in questo incremento, si realizza l'inosservanza del divieto di reformatio in peius.

La pena va quindi rideterminata elidendo l'aumento per la continuazione all'interno del capo 11): a detta operazione, che comporta una valutazione di discrezionalità non avendo i giudici di merito quantificato la misura del singolo aumento ex art. 81 cod. pen. all'interno del predetto capo, deve provvedere il giudice del rinvio.3.

Da qui l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1478/2020 in data 07/06/2021 della Corte di appello di Brescia, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] resa all'esito di giudizio abbreviato, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 11/02/2020 appellata da [OSCURATO:PERSONA], esclusa la continuazione interna contestata al capo 11), confermava la pena inflitta in primo grado pari a complessivi anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa, così determinata: p.b. in relazione al più grave reato di cui al capo 15 (art. 648 cod. pen.), anni due di reclusione ed euro 600 di multa, aumentata ex art. 99 cod. pen. a complessivi anni tre, mesi quatto di reclusione ed euro 1.000 di multa, ulteriormente aumentata ex art. 81 cod. pen. di complessivi anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa in relazione ai capi 11 (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/1990), 12 (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/1990) e 13 (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/1990). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare, con formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 597 cod. proc. pen., per denunciare avvenuta reformatio in peius in fattispecie non consentita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte territoriale, pur escludendo la continuazione interna contestata al capo 11) e ritenuta dal primo giudice, confermava la pena irrogata dal Tribunale che, invece, quella continuazione, quoad poenam, aveva considerato. La stessa Corte ha giustificato la mancata modifica della pena in considerazione della contestata recidiva che "impone l'aumento della pena nella misura non inferiore ad un terzo per la ritenuta continuazione sia interna che esterna con gli altri reati, come correttamente operato dal primo giudice". L'argomento è inconferente. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, una volta pronunziato il proscioglimento per alcuni dei fatti per i quali è stato operato un aumento in continuazione, è inevitabile che la pena originariamente prevista debba essere rimossa: non operare la riduzione, significa aumentare la pena per i residui reati e, in questo incremento, si realizza l'inosservanza del divieto di reformatio in peius. La pena va quindi rideterminata elidendo l'aumento per la continuazione all'interno del capo 11): a detta operazione, che comporta una valutazione di discrezionalità non avendo i giudici di merito quantificato la misura del singolo aumento ex art. 81 cod. pen. all'interno del predetto capo, deve provvedere il giudice del rinvio.3. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto. Così
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