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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32767/2026

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olta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 223, 216, comma 1, n. 1) e 2), 219, commi 1 e 2, n. 1), R.D. 267/1942; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 223, 216, comma 1, n. 1) e 2), 219, commi 1 e 2, n. 1), R.D. 267/1942; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32767/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris