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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 46443/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 15/9/2022, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento disposto con la sentenza n. 18233 del 24/3/2022 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione 5 Penale, in parziale riforma della sentenza pronunciata Tribunale di Bergamo in data 16/12/2019 ha riconosciuto la continuazione tra i fatti giudicati e quelli oggetto della sentenza della Corte di Appello di Brescia emessa il 17/12/2018, irrevocabile il 5/3/2019, e quantificata la condanna per questi ultimi in mesi 9 di reclusione ed euro 100,00 di multa, ha rideterminato la pena complessiva in anni 3 di reclusione ed euro 1.100,00 di multa e ha confermato nel resto la condanna nei confronti [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 624 bis, 494 cod. pen e 55 co. 9 D.Lgs 231/2007.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.

3.1. Vizio di motivazione in relazione alla carenza di specifica indicazione dei criteri utilizzati al fine di quantificare l'aumento di pena applicato in continuazione in riferimento ai reati già giudicati con la sentenza della Corte di Appello di Brescia divenuta irrevocabile il 5/3/2019.4.

In data 6 luglio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia accolto e la sentenza annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Nell'unico motivo la difesa deduce il vizio di motivazione rilevando che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di giustificare l'aumento operato in continuazione per ogni singolo reato e ciò determinerebbe la nullità della sentenza impugnata in quanto per taluni istituti giuridici risulta necessario avere conoscenza dell'entità di ogni singolo aumento effettuato per i reati satellite.

La doglianza è infondata.

La Corte territoriale, infatti, applicando un aumento in continuazione sostanzialmente analogo a quello già determinato dal giudice di primo grado per i fatti oggetto dell'altra sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, con il riferimento alla congruità della pena, ha fornito una sufficiente motivazione in ordine all'aumento di pena operato in continuazione e ai criteri a tal fine utilizzati (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado e pag. 6 della sentenza impugnata).

Sotto questo profilo, pertanto, si deve ritenere che il giudice di merito abbia dato così conto dell'esercizio del potere discrezionale a questo riconosciuto nella determinazione della pena, consentendo anche di verificare l'esistenza di eventuali violazioni dell'art. 81 cod. pen.

Si deve anche rilevare, inoltre, che nel ricorso, al di là di un generico riferimento al rilievo che una specifica motivazione in merito ai singoli aumenti di pena avrebbe per un non meglio specificato ed eventuale scioglimento del cumulo giuridico, non si evidenzia l'esistenza di una illogica sproporzione nella quantificazione della pena, né viene specificato quale sarebbe il concreto ed effettivo interesse della condannata a una pronuncia sul punto (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117 - 01: «In tema di determinazione della pena, è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza»).

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 15/9/2022, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento disposto con la sentenza n. 18233 del 24/3/2022 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione 5 Penale, in parziale riforma della sentenza pronunciata Tribunale di Bergamo in data 16/12/2019 ha riconosciuto la continuazione tra i fatti giudicati e quelli oggetto della sentenza della Corte di Appello di Brescia emessa il 17/12/2018, irrevocabile il 5/3/2019, e quantificata la condanna per questi ultimi in mesi 9 di reclusione ed euro 100,00 di multa, ha rideterminato la pena complessiva in anni 3 di reclusione ed euro 1.100,00 di multa e ha confermato nel resto la condanna nei confronti [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 624 bis, 494 cod. pen e 55 co. 9 D.Lgs 231/2007. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 3.1. Vizio di motivazione in relazione alla carenza di specifica indicazione dei criteri utilizzati al fine di quantificare l'aumento di pena applicato in continuazione in riferimento ai reati già giudicati con la sentenza della Corte di Appello di Brescia divenuta irrevocabile il 5/3/2019.4. In data 6 luglio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia accolto e la sentenza annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Nell'unico motivo la difesa deduce il vizio di motivazione rilevando che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di giustificare l'aumento operato in continuazione per ogni singolo reato e ciò determinerebbe la nullità della sentenza impugnata in quanto per taluni istituti giuridici risulta necessario avere conoscenza dell'entità di ogni singolo aumento effettuato per i reati satellite. La doglianza è infondata. La Corte territoriale, infatti, applicando un aumento in continuazione sostanzialmente analogo a quello già determinato dal giudice di primo grado per i fatti oggetto dell'altra sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, con il riferimento alla congruità della pena, ha fornito una sufficiente motivazione in ordine all'aumento di pena operato in continuazione e ai criteri a tal fine utilizzati (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado e pag. 6 della sentenza impugnata). Sotto questo profilo, pertanto, si deve ritenere che il giudice di merito abbia dato così conto dell'esercizio del potere discrezionale a questo riconosciuto nella determinazione della pena, consentendo anche di verificare l'esistenza di eventuali violazioni dell'art. 81 cod. pen. Si deve anche rilevare, inoltre, che nel ricorso, al di là di un generico riferimento al rilievo che una specifica motivazione in merito ai singoli aumenti di pena avrebbe per un non meglio specificato ed eventuale scioglimento del cumulo giuridico, non si evidenzia l'esistenza di una illogica sproporzione nella quantificazione della pena, né viene specificato quale sarebbe il concreto ed effettivo interesse della condannata a una pronuncia sul punto (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117 - 01: «In tema di determinazione della pena, è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza»). 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
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