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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33026/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 09/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno - quale giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., conseguente all'annullamento disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte - riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di tentata estorsione aggravata in concorso (capo a) e danneggiamento in concorso (capo b), ad un anno e cinque mesi di reclusione ed euro 1200,00 di multa e concedeva il beneficio della sospensione condizionale, subordinandolo allo svolgimento di attività lavorativa gratuita di pubblica utilità per la durata di sei mesi, in parziale riforma della condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Larino, all'esito di giudizio abbreviato, in data 13 maggio 2019.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui articola i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con un primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 623 e 627 cod. proc. pen., in rapporto all'art. 628, comma 2, cod. proc. pen., e vizi motivazionali.

La sentenza impugnata non si è uniformata al principio di diritto enunciato in fase rescindente, non avendo i Giudici della pronuncia rescissoria ottemperato alla specifica prescrizione di spiegare "sulla base di quali elementi (differenti ed ulteriori) le prove acquisite in esito al giudizio abbreviato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dovessero assumere maggior valore .rispetto a quelle utilizzate per la decisione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]", coimputato a carico del quale erano state elevate le medesime imputazioni e che, all'esito del giudizio celebrato con rito ordinario, è stato definitivamente assolto dal reato di cui al capo a), perché il fatto non sussiste, e dal reato di cui al capo b), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La Corte di appello si è limitata a considerare le dichiarazioni rese dal teste d'accusa [OSCURATO:PERSONA] durante le indagini - utilizzabili in forza del rito prescelto - attribuendo ad esse maggiore valenza dimostrativa di quelle rese dallo stesso teste quando era stato escusso in dibattimento, nel procedimento a carico del correo [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata è suscettibile di revisione perché l'opposto epilogo processuale è correlato non ad una diversa valutazione giuridica delle medesime circostanze di fatto, bensì proprio alla diversità dei fatti ritenuti, nella loro materialità oggettiva, posto che in dibattimento Dascanio nulla ha riferito della minaccia proferita da [OSCURATO:PERSONA] sulla necessità, per il titolare dell'esercizio commerciale, di munirsi di "protezione" e di versare periodicamente una quota in corrispettivo di tale servizio.

La Corte di merito non ha considerato: a) la diversa lettura data da [OSCURATO:PERSONA], gestore del locale, del comportamento - solo in tesi d'accusa intimidatorio - tenuto da [OSCURATO:PERSONA]; b) la difforme ricostruzione operata dalla teste [OSCURATO:PERSONA], che ha negato il materiale accadimento dei fatti.

In ogni caso, avendone fatto richiesta il Procuratore Generale, avrebbe dovuto essere disposta la rinnovazione dell'esame di Dascanio ai sensi dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., al fine di dirimere il contrasto tra le antitetiche versioni dallo stesso fornite, ed in mancanza della riedizione dell'atto istruttorio si è determinata una nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. 2.2.

Con un secondo motivo la difesa denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110, 56, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. e difetto di motivazione.

Non risulta integrata la minaccia costitutiva del reato di estorsione, tale non potendo ritenersi la richiesta economica avanzata da [OSCURATO:PERSONA], senza la prospettazione della reazione che sarebbe scaturita da un eventuale rifiuto. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato esclusivo riferimento ad una esplicita "loro competenza di zona e protezione per il predetto bar".

Del tutto inidoneo è il preteso atto intimidatorio, siccome privo di attitudine a coartare o ad indurre uno stato di intimidazione nella vittima.

Sotto altro profilo, non è specificato il contributo causale riferibile al ricorrente, il quale ha tenuto un contegno meramente passivo, da cui non è dato inferire una chiara adesione alla condotta attiva di [OSCURATO:PERSONA].

Nelle sommarie informazioni rese, mai Dascanio ha riferito di un atteggiamento "arrogante e prepotente" riferibile ai tre soggetti portatisi presso l'esercizio commerciale; neppure ha assistito al danneggiamento della slot machine, limitandosi a dichiarare che i predetti, nel frangente, erano "alterati".

La condotta di [OSCURATO:PERSONA] non è sostenuta da dolo, non essendovi prova del previo accordo con [OSCURATO:PERSONA], come invece ritenuto dai Giudici di merito.

Sull'elemento soggettivo della fattispecie la sentenza è del tutto carente di motivazione.

2.3. Con un terzo motivo, si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 635 cod. pen. e difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] è chiamato a rispondere del concorso in danneggiamento semplice, atteso che né nella contestazione, né in sentenza, si fa riferimento a violenza alla persona o minacce, e neppure è contestata l'aggravante del nesso teleologico.

La fattispecie risulta essere stata depenalizzata dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 ed integra allo stato un illecito civile soggetto a sanzione pecuniaria, sicché l'imputato avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2.4. Con un quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato negato: - per l'assenza di qualsivoglia segnale di ravvedimento desumibile dalla condotta processuale, senza tuttavia tener conto della opzione espressa da [OSCURATO:PERSONA] per il rito deflattivo; - per la estrema gravità dell'episodio estorsivo, che si inserisce nell'alveo di una condotta intimidatoria che si protraeva da mesi e le cui modalità sarebbero assimilabili a quelle tipiche della criminalità organizzata, senza tuttavia tener conto del contegno meramente passivo del ricorrente; - per i precedenti penali al medesimo ascritti, senza considerare che si tratta di due reati contravvenzionali.

2.5. Con un quinto motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 165 cod. pen., in relazione all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. e difetto di motivazione.

In riforma delle precedenti statuizioni, è stata concessa la sospensione condizionale della pena, subordinatamente allo svolgimento di attività lavorativa di pubblica utilità, laddove [OSCURATO:PERSONA] ha usufruito del beneficio in occasione di una precedente condanna per reato contravvenzionale, disposta con decreto penale, divenuto esecutivo il 4 ottobre 2014, sicché, a norma dell'art. 460, comma 5, seconda parte, cod. proc. pen., deve ritenersi estinto ogni effetto penale di quella condanna e venuto meno ogni limite alla concessione di una successiva sospensione condizionale.

Ancora, lo svolgimento di attività non retribuita può essere imposto soltanto in assenza di opposizione da parte del condannato, risultante da una personale ed espressa manifestazione di volontà, che nella specie non vi è stata e non può evincersi dalle richieste difensive.

Lo svolgimento di attività lavorativa è stato imposto per una durata corrispondente alla misura massima consentita, senza alcuna giustificazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che saranno di seguito precisati.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. La difesa assume "in primis" che sia stato violato il principio di diritto pronunciato in sede rescindente dalla Seconda Sezione di questa Corte, in forza del quale l'assoluzione nei confronti di alcuno dei concorrenti nel reato per insussistenza del fatto - pur non essendo vincolante, alla luce del principio del libero convincimento - obbliga il giudice che emette o conferma sentenza di condanna nei confronti di un diverso concorrente ad analizzare gli elementi motivazionali valorizzati nell'altro processo per pervenire alla decisione liberatoria e ad evidenziare le ragioni e gli indizi, diversi ed ulteriori, in base ai quali giunge ad opposta soluzione (in tal senso, Sez. 2, n.29517 del 17/06/2015, Grancini, Rv. 264422, in cui la Corte ha precisato che l'esigenza di specifici riferimenti motivazionali è ineludibile anche quando - come nella vicenda qui al vaglio - la condanna sia emessa all'esito di rito abbreviato e l'assoluzione sia stata pronunciata a conclusione di un giudizio ordinario).

Ritiene il Collegio che la Corte di appello abbia invece correttamente applicato quel principio.

Previa acquisizione, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. della sentenza resa a carico di [OSCURATO:PERSONA] - di cui, in sede rescindente, era stata stigmatizzata la mancata valutazione - la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni della condanna di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla decisione proscioglitiva adottata nei confronti del correo all'esito di giudizio ordinario.

Con argomentazioni esaustive è stata valorizzata la piena attendibilità della primitiva dichiarazione resa da Dascanio agli inquirenti -utilizzabile nel presente giudizio, celebrato con il rito a prova contratta - ed è stata spiegata anche la implausibilità della versione riduttiva resa dallo stesso teste nel giudizio a carico del concorrente [OSCURATO:PERSONA].

Quel che Dascanio, a distanza di soli quatto giorni dai fatti, aveva riferito agli inquirenti, a proposito della offerta di protezione del locale da parte di questi, il quale aveva evocato le proprie pregresse condanne per mafia, è stato valutato del tutto credibile non solo per la precisione, la ricchezza dei dettagli e l'intrinseca coerenza logica del narrato - ma anche per il riscontro offerto dalle coeve dichiarazioni di Fiardi, destinatario della offerta di protezione, che ne riferì sostanzialmente negli stessi termini, avendo affermato di avere appreso da Dascanio di una "esplicita richiesta di estorsione", salvo sminuirne la portata lesiva ("è stata una ragazzata") ; mentre ulteriori elementi corroborativi la Corte ha desunto dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, che visionò nell'immediatezza della denuncia i filmati ritraenti l'irruzione del terzetto nel locale e prese atto del danneggiamento della macchina da gioco.

Il contrasto tra le decisioni è, dunque - come precisato dalla Corte di appello - il fisiologico portato del diverso regime di utilizzabilità degli atti di indagine che connota il rito abbreviato rispetto a quello ordinario, giacché l'articolata prima versione di Dascanio, valorizzata nel presente giudizio, non ha potuto essere presa in considerazione nel dibattimento celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA] se non per valutare l'attendibilità del teste, stante l'inesistenza nel rito ordinario - avuto riguardo alla disciplina complessivamente delineata dall'art. 500 cod. proc. pen. - di un regime di contestazioni "acquisitive".

L'assoluzione nel diverso giudizio è dipesa, nello specifico, dalla mancanza di prova certa in ordine alla pronuncia di espressioni intimidatorie ed il difforme criterio valutativo della prova adottato non avrebbe potuto dare impulso, in prospettiva futura, ad alcun giudizio di revisione per contrasto di giudicati ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (in tal senso si vedano Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317, con riguardo al contrasto tra sentenza emessa in esito a rito abbreviato e sentenza emessa in esito a rito ordinario; Sez. 3, n. 23050 del 23/04/2013, Mattioli, v. 256169, con riguardo al contrasto tra sentenza di applicazione della pena e sentenza emessa all'esito di giudizio ordinario); e ciò in quanto la "divaricazione" valutativa tra rito speciale e rito ordinario è di per sé, e per l'appunto fisiologicamente, conducente ad esiti processuali che possono essere diversi in ordine all'accertamento del medesimo fatto, senza che ciò legittimi il ricorso al paradigma della revisione.

Presupposto dell'invocato rimedio straordinario è, difatti, l'inconciliabilità dei fatti storici posti a fondamento di due differenti epiloghi processuali, nel senso che lo stesso fatto ritenuto esistente in una sentenza deve essere inesistente per l'altra, e non tra valutazioni giuridiche degli stessi fatti storici, eventualmente correlate ad un diverso regime di utilizzabilità delle piattaforme dimostrative (Sez. 6, n.488 del 15/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269232).

Nel caso che occupa, non è condivisibile l'impostazione difensiva per la quale i fatti sarebbero in antitesi.

Nella sentenza impugnata si osserva correttamente che la minaccia nel separato giudizio non è stata affatto esclusa in termini netti, dandosi solo atto della impossibilità di pervenire sul punto a ragionevoli certezze in ordine alla sua verificazione.

In altri termini, per la sussistenza della causa di revisione, laddove si tratti di reati a partecipazione plurisoggettiva, è necessario che la vicenda sia stata ricostruita, nella due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti (sent.

Frisullo, cit., in motivazione), non essendo rilevante una non perfetta coincidenza tra le ricostruzioni fattuali, e tale radicale asimmetria non è dato qui ravvisare.

La Corte di appello ha dunque argomentatamente spiegato, così da ovviare alla lacuna motivazionale della sentenza annullata, quali "elementi ulteriori e diversi" abbiano fondato la rinnovata affermazione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sebbene sia stato assolto il correo.2.2.

Le deduzioni relative alla mancata considerazione del differente apprezzamento della vicenda da parte di Fiardo, che non ne percepì la dimensione lesiva, ed alla negazione dei fatti da parte della teste Aurelio - peraltro meramente affermata, posto che la stessa sopraggiunse nel bar solo la mattina seguente - sono declinate in fatto e non possono trovare ingresso in questa Sede.

In ragione dei principi cristallizzati da Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944, il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, sicché esula dai poteri di questa Corte quello di operare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, e di accedere ad un diverso giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova.

2.3. Neppure fondata può ritenersi la censura per cui la mancata rinnovazione dell'istruttoria - con riguardo all'esame, avente senza dubbio valenza decisiva, del teste Dascanio - a fronte della richiesta avanzata dal Procuratore Generale nel giudizio di rinvio, avrebbe dato luogo ad una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Va data continuità sul punto, perché del tutto condivisibile, all'orientamento per cui nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento per vizi di motivazione, non ricorre alcun obbligo di rinnovazione d'ufficio della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., atteso che il giudice del rescissorio, nell'ambito del perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente, è libero di valutare autonomamente i dati probatori e la situazione di fatto concernente i punti oggetto di annullamento, mentre l'eventuale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., è subordinata allo scrutinio in ordine alla rilevanza per la decisione delle prove nuovamente richieste dalle parti con i motivi di appello (Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Ottino, Rv. 280408). 3.11 secondo motivo è infondato. 3, ,La sentenza della Corte di appello ricostruisce gli estremi della minaccia, elemento costitutivo della fattispecie di tentata estorsione aggravata, senza distonie sul piano logico-argomentativo, facendo applicazione di consolidate massime di esperienza.

Sono messe a fuoco le modalità inequivocamente intimidatorie del contegno tenuto dai tre, stante la richiesta di una somma imprecisata di contribuzione in danaro, quale corrispettivo della offerta di non richiesta "protezione" da parte di soggetti che assumevano di avere "competenza per zona" e previo richiamo a pregiudizi penali per reati di criminalità organizzata.

Si tratta, all'evidenza, di un'intimidazione implicita: fortemente evocativo risulta il richiamo a temibili contesti malavitosi, né vale a depotenziare la idoneità della minaccia la valutazione riduttiva di Fiardo - al momento dei fatti non presente - se non altro perché, come i Giudici di merito hanno ineccepibilmente osservato - contraddetta dalla reazione impaurita descritta dall'unico soggetto, il Dascanio, che ne ebbe, invece, percezione diretta.

3.2. Il tema della mancata individuazione del contributo causale dato da [OSCURATO:PERSONA] alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], autore della minaccia, è anch'esso reiterativo.

La Corte di appello, nell'escludere che si sia trattato di connivenza non punibile, ha rimarcato il duplice dato: a) che sia stato attribuito da Dascanio a tutti e tre i soggetti intervenuti presso il bar un atteggiamento "arrogante e prepotente"; b) che i tre erano adusi a recarsi insieme presso quell'esercizio, per prelevare beni da consumare senza pagarne il corrispettivo o spendendo monete false.

Le censure difensive tendono, sul punto, a sollecitare una alternativa lettura di tali risultanze istruttorie.

E' vero che nel verbale di sommarie informazioni del 27 aprile 2016 Dascanio non fa esplicito riferimento alla ."arroganza e prepotenza" dei tre avventori; tuttavia il rilievo non pare di decisiva rilevanza, perché [OSCURATO:PERSONA] aveva palesato che il locale necessitasse di una protezione fornita "da loro stessi" (con uso di espressione al plurale) e perché, in ogni caso, la condotta di partecipazione ben può consistere, come motivato dalla Corte di merito, in una muta presenza, la quale ha valenza rafforzatrice dell'altrui condotta se non casuale, ed in quanto sia di stimolo all'agire dei correi ed espressiva di intima adesione al loro operato.

Al riguardo, è principio ampiamente ricevuto che concorre nel delitto di tentata estorsione aggravata - nella specie, ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 - colui che, pur rimanendo sempre silente, accompagni altri incaricati di formulare la richiesta di "pizzo", assista alla espressa richiesta e si allontani con l'autore della stessa, poiché tale condotta svolge un contributo materiale e morale in relazione al rafforzamento dell'effetto intimidatorio della pretesa estorsiva ed alla rappresentazione dell'esistenza di un gruppo organizzato (ex plurimis Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016, Loielo, Rv. 268284).

Anche la contestazione della mancanza di un previo accordo tra i correi - invece ritenuto dalla Corte, è censura declinata in fatto e comunque non dirimente, alla luce della valenza da attribuire ad una condotta silente ed al dolo di concorso.4.

Il terzo motivo è inammissibile.

Ancora una volta la difesa prospetta una alternativa ricostruzione in fatto rispetto all'accertamento operato dai Giudici del merito, che inseriscono il danneggiamento nell'alveo dell'azione intimidatoria, assumendo che la condotta estorsiva tentata era ancora in essere quando i tre si avventarono sulla slot machine, rompendone il vetro; e ciò in linea con la contestazione, la quale - diversamente da quanto lamentato dalla difesa - esplicita che il danneggiamento fu perpetrato "nel medesimo contesto di cui al capo a".

Risulta conseguentemente destituita di fondamento la pretesa riqualificazione del reato di cui al capo b) nella fattispecie di danneggiamento depenalizzata dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 7 del 2016, ad oggi integrativa di un illecito civile soggetto a sanzione pecuniaria.

5. Il quarto motivo è inammissibile.

Le circostanze attenuanti generiche sono state invocate sostanzialmente in ragione della incensuratezza.

La Corte di appello ha confermato la decisione reiettiva, assegnando prevalente rilievo ad una pluralità di elementi che, globalmente apprezzati, attestano un uso non disfunzionale, né incongruo, della discrezionalità valutativa, quali: - l'assenza di qualsivoglia segnale di ravvedimento desumibile dalla condotta processuale di [OSCURATO:PERSONA], tale non potendo ritenersi l'opzione espressa per il rito deflattivo; - le modalità allarmanti del fatto di natura estorsiva, siccome non dissimili da quelle tipiche della criminalità organizzata e provenienti dal medesimo gruppo di correi, la cui azione prevaricatrice si protraeva oramai da mesi.

6. E' invece fondato il quinto motivo di ricorso.

Nella sentenza impugnata è stata riconosciuta la sospensione condizionale subordinatamente allo svolgimento di attività lavorativa gratuita di pubblica utilità.

Dalle risultanze del certificato del casellario giudiziale, [OSCURATO:PERSONA] risulta avere già usufruito del beneficio per un reato contravvenzionale oggetto di decreto penale di condanna, divenuto esecutivo il 4 ottobre 2014.

La Corte territoriale ha dunque omesso di considerare il disposto dell'art. 460, comma 5, seconda parte, cod. proc. pen., nella formulazione vigente ratione temporis, per cui il reato è estinto se nel termine di due anni, quando il decreto penale concerne una contravvenzione, cinque, quando concerne un delitto, l'imputato non commette un reato della stessa indole.

In questo caso si estingue ogni effetto penale della condanna, che non è ostativa alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

Tra gli effetti della condanna penale destinati a cessare, al decorso di tali segmenti temporali dalla esecutività del decreto, va ricompreso anche il limite ostativo alla reiterazione del beneficio o la necessità di porre condizioni alla sua reiterazione.

Si è affermato al riguardo che il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non ricorre nel caso in cui l'imputato, che abbia in precedenza riportato più condanne a pena sospesa per reati in relazione ai quali sia stato emesso decreto penale di condanna, non commetta nel quinquennio delitti della medesima indole ovvero, nel biennio, contravvenzioni (Sez. 4, n. 5030 del 17/01/2014, Marini, Rv. 258620); così pure, la concessione della sospensione condizionale della pena disposta con decreto penale, per reato poi estinto ai sensi di quanto previsto dall'art. 460, comma quinto, cod. proc. pen., non impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il limite massimo fissato dall'art. 163 cod. pen. (Sez. 5, n. 11709 del 15/10/2019, dep. 2020, Polidori, 278926; Sez. 1, n. 24852 del 16/06/2010, Martella, Rv. 247953).

In tali casi, è la pena non ancora espiata o riscossa che si estingue per effetto della mancata reiterazione delle condotte (v.

Sez. 1, n. 10314 del 30/01/2020, Ciabattari, Rv. 278495).

Va conseguentemente revocata la disposta subordinazione della pena agli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen., restando assorbit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 09/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno - quale giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., conseguente all'annullamento disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte - riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di tentata estorsione aggravata in concorso (capo a) e danneggiamento in concorso (capo b), ad un anno e cinque mesi di reclusione ed euro 1200,00 di multa e concedeva il beneficio della sospensione condizionale, subordinandolo allo svolgimento di attività lavorativa gratuita di pubblica utilità per la durata di sei mesi, in parziale riforma della condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Larino, all'esito di giudizio abbreviato, in data 13 maggio 2019. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui articola i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 623 e 627 cod. proc. pen., in rapporto all'art. 628, comma 2, cod. proc. pen., e vizi motivazionali. La sentenza impugnata non si è uniformata al principio di diritto enunciato in fase rescindente, non avendo i Giudici della pronuncia rescissoria ottemperato alla specifica prescrizione di spiegare "sulla base di quali elementi (differenti ed ulteriori) le prove acquisite in esito al giudizio abbreviato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dovessero assumere maggior valore .rispetto a quelle utilizzate per la decisione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]", coimputato a carico del quale erano state elevate le medesime imputazioni e che, all'esito del giudizio celebrato con rito ordinario, è stato definitivamente assolto dal reato di cui al capo a), perché il fatto non sussiste, e dal reato di cui al capo b), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La Corte di appello si è limitata a considerare le dichiarazioni rese dal teste d'accusa [OSCURATO:PERSONA] durante le indagini - utilizzabili in forza del rito prescelto - attribuendo ad esse maggiore valenza dimostrativa di quelle rese dallo stesso teste quando era stato escusso in dibattimento, nel procedimento a carico del correo [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata è suscettibile di revisione perché l'opposto epilogo processuale è correlato non ad una diversa valutazione giuridica delle medesime circostanze di fatto, bensì proprio alla diversità dei fatti ritenuti, nella loro materialità oggettiva, posto che in dibattimento Dascanio nulla ha riferito della minaccia proferita da [OSCURATO:PERSONA] sulla necessità, per il titolare dell'esercizio commerciale, di munirsi di "protezione" e di versare periodicamente una quota in corrispettivo di tale servizio. La Corte di merito non ha considerato: a) la diversa lettura data da [OSCURATO:PERSONA], gestore del locale, del comportamento - solo in tesi d'accusa intimidatorio - tenuto da [OSCURATO:PERSONA]; b) la difforme ricostruzione operata dalla teste [OSCURATO:PERSONA], che ha negato il materiale accadimento dei fatti. In ogni caso, avendone fatto richiesta il Procuratore Generale, avrebbe dovuto essere disposta la rinnovazione dell'esame di Dascanio ai sensi dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., al fine di dirimere il contrasto tra le antitetiche versioni dallo stesso fornite, ed in mancanza della riedizione dell'atto istruttorio si è determinata una nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. 2.2. Con un secondo motivo la difesa denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110, 56, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. e difetto di motivazione. Non risulta integrata la minaccia costitutiva del reato di estorsione, tale non potendo ritenersi la richiesta economica avanzata da [OSCURATO:PERSONA], senza la prospettazione della reazione che sarebbe scaturita da un eventuale rifiuto. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato esclusivo riferimento ad una esplicita "loro competenza di zona e protezione per il predetto bar". Del tutto inidoneo è il preteso atto intimidatorio, siccome privo di attitudine a coartare o ad indurre uno stato di intimidazione nella vittima. Sotto altro profilo, non è specificato il contributo causale riferibile al ricorrente, il quale ha tenuto un contegno meramente passivo, da cui non è dato inferire una chiara adesione alla condotta attiva di [OSCURATO:PERSONA]. Nelle sommarie informazioni rese, mai Dascanio ha riferito di un atteggiamento "arrogante e prepotente" riferibile ai tre soggetti portatisi presso l'esercizio commerciale; neppure ha assistito al danneggiamento della slot machine, limitandosi a dichiarare che i predetti, nel frangente, erano "alterati". La condotta di [OSCURATO:PERSONA] non è sostenuta da dolo, non essendovi prova del previo accordo con [OSCURATO:PERSONA], come invece ritenuto dai Giudici di merito. Sull'elemento soggettivo della fattispecie la sentenza è del tutto carente di motivazione. 2.3. Con un terzo motivo, si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 635 cod. pen. e difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] è chiamato a rispondere del concorso in danneggiamento semplice, atteso che né nella contestazione, né in sentenza, si fa riferimento a violenza alla persona o minacce, e neppure è contestata l'aggravante del nesso teleologico. La fattispecie risulta essere stata depenalizzata dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 ed integra allo stato un illecito civile soggetto a sanzione pecuniaria, sicché l'imputato avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2.4. Con un quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato negato: - per l'assenza di qualsivoglia segnale di ravvedimento desumibile dalla condotta processuale, senza tuttavia tener conto della opzione espressa da [OSCURATO:PERSONA] per il rito deflattivo; - per la estrema gravità dell'episodio estorsivo, che si inserisce nell'alveo di una condotta intimidatoria che si protraeva da mesi e le cui modalità sarebbero assimilabili a quelle tipiche della criminalità organizzata, senza tuttavia tener conto del contegno meramente passivo del ricorrente; - per i precedenti penali al medesimo ascritti, senza considerare che si tratta di due reati contravvenzionali. 2.5. Con un quinto motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 165 cod. pen., in relazione all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. e difetto di motivazione. In riforma delle precedenti statuizioni, è stata concessa la sospensione condizionale della pena, subordinatamente allo svolgimento di attività lavorativa di pubblica utilità, laddove [OSCURATO:PERSONA] ha usufruito del beneficio in occasione di una precedente condanna per reato contravvenzionale, disposta con decreto penale, divenuto esecutivo il 4 ottobre 2014, sicché, a norma dell'art. 460, comma 5, seconda parte, cod. proc. pen., deve ritenersi estinto ogni effetto penale di quella condanna e venuto meno ogni limite alla concessione di una successiva sospensione condizionale. Ancora, lo svolgimento di attività non retribuita può essere imposto soltanto in assenza di opposizione da parte del condannato, risultante da una personale ed espressa manifestazione di volontà, che nella specie non vi è stata e non può evincersi dalle richieste difensive. Lo svolgimento di attività lavorativa è stato imposto per una durata corrispondente alla misura massima consentita, senza alcuna giustificazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che saranno di seguito precisati. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. La difesa assume "in primis" che sia stato violato il principio di diritto pronunciato in sede rescindente dalla Seconda Sezione di questa Corte, in forza del quale l'assoluzione nei confronti di alcuno dei concorrenti nel reato per insussistenza del fatto - pur non essendo vincolante, alla luce del principio del libero convincimento - obbliga il giudice che emette o conferma sentenza di condanna nei confronti di un diverso concorrente ad analizzare gli elementi motivazionali valorizzati nell'altro processo per pervenire alla decisione liberatoria e ad evidenziare le ragioni e gli indizi, diversi ed ulteriori, in base ai quali giunge ad opposta soluzione (in tal senso, Sez. 2, n.29517 del 17/06/2015, Grancini, Rv. 264422, in cui la Corte ha precisato che l'esigenza di specifici riferimenti motivazionali è ineludibile anche quando - come nella vicenda qui al vaglio - la condanna sia emessa all'esito di rito abbreviato e l'assoluzione sia stata pronunciata a conclusione di un giudizio ordinario). Ritiene il Collegio che la Corte di appello abbia invece correttamente applicato quel principio. Previa acquisizione, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. della sentenza resa a carico di [OSCURATO:PERSONA] - di cui, in sede rescindente, era stata stigmatizzata la mancata valutazione - la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni della condanna di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla decisione proscioglitiva adottata nei confronti del correo all'esito di giudizio ordinario. Con argomentazioni esaustive è stata valorizzata la piena attendibilità della primitiva dichiarazione resa da Dascanio agli inquirenti -utilizzabile nel presente giudizio, celebrato con il rito a prova contratta - ed è stata spiegata anche la implausibilità della versione riduttiva resa dallo stesso teste nel giudizio a carico del concorrente [OSCURATO:PERSONA]. Quel che Dascanio, a distanza di soli quatto giorni dai fatti, aveva riferito agli inquirenti, a proposito della offerta di protezione del locale da parte di questi, il quale aveva evocato le proprie pregresse condanne per mafia, è stato valutato del tutto credibile non solo per la precisione, la ricchezza dei dettagli e l'intrinseca coerenza logica del narrato - ma anche per il riscontro offerto dalle coeve dichiarazioni di Fiardi, destinatario della offerta di protezione, che ne riferì sostanzialmente negli stessi termini, avendo affermato di avere appreso da Dascanio di una "esplicita richiesta di estorsione", salvo sminuirne la portata lesiva ("è stata una ragazzata") ; mentre ulteriori elementi corroborativi la Corte ha desunto dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, che visionò nell'immediatezza della denuncia i filmati ritraenti l'irruzione del terzetto nel locale e prese atto del danneggiamento della macchina da gioco. Il contrasto tra le decisioni è, dunque - come precisato dalla Corte di appello - il fisiologico portato del diverso regime di utilizzabilità degli atti di indagine che connota il rito abbreviato rispetto a quello ordinario, giacché l'articolata prima versione di Dascanio, valorizzata nel presente giudizio, non ha potuto essere presa in considerazione nel dibattimento celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA] se non per valutare l'attendibilità del teste, stante l'inesistenza nel rito ordinario - avuto riguardo alla disciplina complessivamente delineata dall'art. 500 cod. proc. pen. - di un regime di contestazioni "acquisitive". L'assoluzione nel diverso giudizio è dipesa, nello specifico, dalla mancanza di prova certa in ordine alla pronuncia di espressioni intimidatorie ed il difforme criterio valutativo della prova adottato non avrebbe potuto dare impulso, in prospettiva futura, ad alcun giudizio di revisione per contrasto di giudicati ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (in tal senso si vedano Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317, con riguardo al contrasto tra sentenza emessa in esito a rito abbreviato e sentenza emessa in esito a rito ordinario; Sez. 3, n. 23050 del 23/04/2013, Mattioli, v. 256169, con riguardo al contrasto tra sentenza di applicazione della pena e sentenza emessa all'esito di giudizio ordinario); e ciò in quanto la "divaricazione" valutativa tra rito speciale e rito ordinario è di per sé, e per l'appunto fisiologicamente, conducente ad esiti processuali che possono essere diversi in ordine all'accertamento del medesimo fatto, senza che ciò legittimi il ricorso al paradigma della revisione. Presupposto dell'invocato rimedio straordinario è, difatti, l'inconciliabilità dei fatti storici posti a fondamento di due differenti epiloghi processuali, nel senso che lo stesso fatto ritenuto esistente in una sentenza deve essere inesistente per l'altra, e non tra valutazioni giuridiche degli stessi fatti storici, eventualmente correlate ad un diverso regime di utilizzabilità delle piattaforme dimostrative (Sez. 6, n.488 del 15/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269232). Nel caso che occupa, non è condivisibile l'impostazione difensiva per la quale i fatti sarebbero in antitesi. Nella sentenza impugnata si osserva correttamente che la minaccia nel separato giudizio non è stata affatto esclusa in termini netti, dandosi solo atto della impossibilità di pervenire sul punto a ragionevoli certezze in ordine alla sua verificazione. In altri termini, per la sussistenza della causa di revisione, laddove si tratti di reati a partecipazione plurisoggettiva, è necessario che la vicenda sia stata ricostruita, nella due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti (sent. Frisullo, cit., in motivazione), non essendo rilevante una non perfetta coincidenza tra le ricostruzioni fattuali, e tale radicale asimmetria non è dato qui ravvisare. La Corte di appello ha dunque argomentatamente spiegato, così da ovviare alla lacuna motivazionale della sentenza annullata, quali "elementi ulteriori e diversi" abbiano fondato la rinnovata affermazione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sebbene sia stato assolto il correo.2.2. Le deduzioni relative alla mancata considerazione del differente apprezzamento della vicenda da parte di Fiardo, che non ne percepì la dimensione lesiva, ed alla negazione dei fatti da parte della teste Aurelio - peraltro meramente affermata, posto che la stessa sopraggiunse nel bar solo la mattina seguente - sono declinate in fatto e non possono trovare ingresso in questa Sede. In ragione dei principi cristallizzati da Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944, il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, sicché esula dai poteri di questa Corte quello di operare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, e di accedere ad un diverso giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova. 2.3. Neppure fondata può ritenersi la censura per cui la mancata rinnovazione dell'istruttoria - con riguardo all'esame, avente senza dubbio valenza decisiva, del teste Dascanio - a fronte della richiesta avanzata dal Procuratore Generale nel giudizio di rinvio, avrebbe dato luogo ad una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Va data continuità sul punto, perché del tutto condivisibile, all'orientamento per cui nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento per vizi di motivazione, non ricorre alcun obbligo di rinnovazione d'ufficio della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., atteso che il giudice del rescissorio, nell'ambito del perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente, è libero di valutare autonomamente i dati probatori e la situazione di fatto concernente i punti oggetto di annullamento, mentre l'eventuale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., è subordinata allo scrutinio in ordine alla rilevanza per la decisione delle prove nuovamente richieste dalle parti con i motivi di appello (Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Ottino, Rv. 280408). 3.11 secondo motivo è infondato. 3, ,La sentenza della Corte di appello ricostruisce gli estremi della minaccia, elemento costitutivo della fattispecie di tentata estorsione aggravata, senza distonie sul piano logico-argomentativo, facendo applicazione di consolidate massime di esperienza. Sono messe a fuoco le modalità inequivocamente intimidatorie del contegno tenuto dai tre, stante la richiesta di una somma imprecisata di contribuzione in danaro, quale corrispettivo della offerta di non richiesta "protezione" da parte di soggetti che assumevano di avere "competenza per zona" e previo richiamo a pregiudizi penali per reati di criminalità organizzata. Si tratta, all'evidenza, di un'intimidazione implicita: fortemente evocativo risulta il richiamo a temibili contesti malavitosi, né vale a depotenziare la idoneità della minaccia la valutazione riduttiva di Fiardo - al momento dei fatti non presente - se non altro perché, come i Giudici di merito hanno ineccepibilmente osservato - contraddetta dalla reazione impaurita descritta dall'unico soggetto, il Dascanio, che ne ebbe, invece, percezione diretta. 3.2. Il tema della mancata individuazione del contributo causale dato da [OSCURATO:PERSONA] alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], autore della minaccia, è anch'esso reiterativo. La Corte di appello, nell'escludere che si sia trattato di connivenza non punibile, ha rimarcato il duplice dato: a) che sia stato attribuito da Dascanio a tutti e tre i soggetti intervenuti presso il bar un atteggiamento "arrogante e prepotente"; b) che i tre erano adusi a recarsi insieme presso quell'esercizio, per prelevare beni da consumare senza pagarne il corrispettivo o spendendo monete false. Le censure difensive tendono, sul punto, a sollecitare una alternativa lettura di tali risultanze istruttorie. E' vero che nel verbale di sommarie informazioni del 27 aprile 2016 Dascanio non fa esplicito riferimento alla ."arroganza e prepotenza" dei tre avventori; tuttavia il rilievo non pare di decisiva rilevanza, perché [OSCURATO:PERSONA] aveva palesato che il locale necessitasse di una protezione fornita "da loro stessi" (con uso di espressione al plurale) e perché, in ogni caso, la condotta di partecipazione ben può consistere, come motivato dalla Corte di merito, in una muta presenza, la quale ha valenza rafforzatrice dell'altrui condotta se non casuale, ed in quanto sia di stimolo all'agire dei correi ed espressiva di intima adesione al loro operato. Al riguardo, è principio ampiamente ricevuto che concorre nel delitto di tentata estorsione aggravata - nella specie, ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 - colui che, pur rimanendo sempre silente, accompagni altri incaricati di formulare la richiesta di "pizzo", assista alla espressa richiesta e si allontani con l'autore della stessa, poiché tale condotta svolge un contributo materiale e morale in relazione al rafforzamento dell'effetto intimidatorio della pretesa estorsiva ed alla rappresentazione dell'esistenza di un gruppo organizzato (ex plurimis Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016, Loielo, Rv. 268284). Anche la contestazione della mancanza di un previo accordo tra i correi - invece ritenuto dalla Corte, è censura declinata in fatto e comunque non dirimente, alla luce della valenza da attribuire ad una condotta silente ed al dolo di concorso.4. Il terzo motivo è inammissibile. Ancora una volta la difesa prospetta una alternativa ricostruzione in fatto rispetto all'accertamento operato dai Giudici del merito, che inseriscono il danneggiamento nell'alveo dell'azione intimidatoria, assumendo che la condotta estorsiva tentata era ancora in essere quando i tre si avventarono sulla slot machine, rompendone il vetro; e ciò in linea con la contestazione, la quale - diversamente da quanto lamentato dalla difesa - esplicita che il danneggiamento fu perpetrato "nel medesimo contesto di cui al capo a". Risulta conseguentemente destituita di fondamento la pretesa riqualificazione del reato di cui al capo b) nella fattispecie di danneggiamento depenalizzata dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 7 del 2016, ad oggi integrativa di un illecito civile soggetto a sanzione pecuniaria. 5. Il quarto motivo è inammissibile. Le circostanze attenuanti generiche sono state invocate sostanzialmente in ragione della incensuratezza. La Corte di appello ha confermato la decisione reiettiva, assegnando prevalente rilievo ad una pluralità di elementi che, globalmente apprezzati, attestano un uso non disfunzionale, né incongruo, della discrezionalità valutativa, quali: - l'assenza di qualsivoglia segnale di ravvedimento desumibile dalla condotta processuale di [OSCURATO:PERSONA], tale non potendo ritenersi l'opzione espressa per il rito deflattivo; - le modalità allarmanti del fatto di natura estorsiva, siccome non dissimili da quelle tipiche della criminalità organizzata e provenienti dal medesimo gruppo di correi, la cui azione prevaricatrice si protraeva oramai da mesi. 6. E' invece fondato il quinto motivo di ricorso. Nella sentenza impugnata è stata riconosciuta la sospensione condizionale subordinatamente allo svolgimento di attività lavorativa gratuita di pubblica utilità. Dalle risultanze del certificato del casellario giudiziale, [OSCURATO:PERSONA] risulta avere già usufruito del beneficio per un reato contravvenzionale oggetto di decreto penale di condanna, divenuto esecutivo il 4 ottobre 2014. La Corte territoriale ha dunque omesso di considerare il disposto dell'art. 460, comma 5, seconda parte, cod. proc. pen., nella formulazione vigente ratione temporis, per cui il reato è estinto se nel termine di due anni, quando il decreto penale concerne una contravvenzione, cinque, quando concerne un delitto, l'imputato non commette un reato della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale della condanna, che non è ostativa alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. Tra gli effetti della condanna penale destinati a cessare, al decorso di tali segmenti temporali dalla esecutività del decreto, va ricompreso anche il limite ostativo alla reiterazione del beneficio o la necessità di porre condizioni alla sua reiterazione. Si è affermato al riguardo che il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non ricorre nel caso in cui l'imputato, che abbia in precedenza riportato più condanne a pena sospesa per reati in relazione ai quali sia stato emesso decreto penale di condanna, non commetta nel quinquennio delitti della medesima indole ovvero, nel biennio, contravvenzioni (Sez. 4, n. 5030 del 17/01/2014, Marini, Rv. 258620); così pure, la concessione della sospensione condizionale della pena disposta con decreto penale, per reato poi estinto ai sensi di quanto previsto dall'art. 460, comma quinto, cod. proc. pen., non impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il limite massimo fissato dall'art. 163 cod. pen. (Sez. 5, n. 11709 del 15/10/2019, dep. 2020, Polidori, 278926; Sez. 1, n. 24852 del 16/06/2010, Martella, Rv. 247953). In tali casi, è la pena non ancora espiata o riscossa che si estingue per effetto della mancata reiterazione delle condotte (v. Sez. 1, n. 10314 del 30/01/2020, Ciabattari, Rv. 278495). Va conseguentemente revocata la disposta subordinazione della pena agli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen., restando assorbit
Sentenza Cassazione n. 33026/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris