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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06957/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PANAMA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 17/03/2021 della Corte di appello di Trento, che ha confermato la sentenza in data 26/09/2019 del G.u.p. del Tribunale di Rovereto, che le aveva condannate per il reato di tentativo di estorsione.

Deducono:

1.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità della imputata [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione a lei • ascritto, sulla base del fatto di avere recapitato alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il biglietto con il quale gli veniva richiesto di contattare urgentemente il figlio, [OSCURATO:PERSONA].

Si sostiene che l'insussistenza degli elementi costitutivi del concorso nel tentativo di estorsione in contestazione.

1.2. Con il secondo motivo identica censura viene formulata nell'interesse della coimputata [OSCURATO:PERSONA], al cui riguardo si precisa che la sua partecipazione è stata ritenuta sulla base di alcuni messaggi che si assumono da lei inviati, pur in assenza di una prova certa in tal senso.

1.3. Con il terzo motivo la difesa lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte di Appello di un motivo di appello finalizzato a far valere la irrilevanza, rispetto al contestato reato, della condotta tenuta dalle due ricorrenti nel tempo successivo alla consumazione del delitto, con particolare riguardo alla valorizzazione al fine della sussistenza del dolo dell'incontro avvenuto nel mese di febbraio 2018 con la signora [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

1.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia del vizio di omessa motivazione diffusamente esposta con tutti i motivi di ricorso e smentita dalla presenza di un apparato argomentativo sviluppato in risposta a tutti i motivi di gravame -reiterati con il ricorso- cui si è dato conto e risposta.

La Corte di appello, invero, ha spiegato che le condotte delle donne andavano valutate alla luce del contesto ambientale, delle pregresse conoscenze e dei pregressi rapporti intercorsi tra i protagonisti della vicenda, illustrando ampiamente le ragioni per cui il biglietto recapitato da [OSCURATO:PERSONA] e i messaggi inviati da Calia -nel descritto contesto- contenessero tutti i requisiti richiesti per potersi confermare la loro partecipazione al tentativo di estorsione in esame.

La Corte di appello ha anche spiegato che la versione offerta da [OSCURATO:PERSONA] fosse da ritenersi inverosimile e di mero comodo nella parte in cui si attribuiva la paternità dei messaggi inviati dall'account instagram in uso a Calia.

Nel dare risposta a tutti i motivi di ricorso, la Corte di appello ha prodotto una motivazione completa, adeguata, logica e non contraddittoria, mediante una ricostruzione dettagliata dei fatti, pervenendo a conclusioni - in tema di configurabilità del concorso nel reato di estorsione, tanto rispetto alla materialità della condotta quanto in relazione all'elemento soggettivo- del tutto conformi al dettato normativo e agli orientamenti a tal proposito espressi dalla giurisprudenza di legittimità.Nonostante si rinvenga una valutazione autonoma dei fatti e delle questioni sollevate con il gravame, va comunque precisata la legittimità dell'adesione della Corte di appello alle argomentazioni del giudice di primo grado, dovendosi a tal proposito ricordare che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione», (Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).

1.2. A questo punto va osservato come tutti i motivi di ricorso si risolvano in un'analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.

Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non nnassinnata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai 7.) i-) o w sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella (,) — determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa iN o delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativannente h=1 fissata in ragione dei motivi dedotti. m m z r - P.Q.M. r 111 1Z Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PANAMA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 17/03/2021 della Corte di appello di Trento, che ha confermato la sentenza in data 26/09/2019 del G.u.p. del Tribunale di Rovereto, che le aveva condannate per il reato di tentativo di estorsione. Deducono: 1.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità della imputata [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione a lei • ascritto, sulla base del fatto di avere recapitato alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il biglietto con il quale gli veniva richiesto di contattare urgentemente il figlio, [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene che l'insussistenza degli elementi costitutivi del concorso nel tentativo di estorsione in contestazione. 1.2. Con il secondo motivo identica censura viene formulata nell'interesse della coimputata [OSCURATO:PERSONA], al cui riguardo si precisa che la sua partecipazione è stata ritenuta sulla base di alcuni messaggi che si assumono da lei inviati, pur in assenza di una prova certa in tal senso. 1.3. Con il terzo motivo la difesa lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte di Appello di un motivo di appello finalizzato a far valere la irrilevanza, rispetto al contestato reato, della condotta tenuta dalle due ricorrenti nel tempo successivo alla consumazione del delitto, con particolare riguardo alla valorizzazione al fine della sussistenza del dolo dell'incontro avvenuto nel mese di febbraio 2018 con la signora [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia del vizio di omessa motivazione diffusamente esposta con tutti i motivi di ricorso e smentita dalla presenza di un apparato argomentativo sviluppato in risposta a tutti i motivi di gravame -reiterati con il ricorso- cui si è dato conto e risposta. La Corte di appello, invero, ha spiegato che le condotte delle donne andavano valutate alla luce del contesto ambientale, delle pregresse conoscenze e dei pregressi rapporti intercorsi tra i protagonisti della vicenda, illustrando ampiamente le ragioni per cui il biglietto recapitato da [OSCURATO:PERSONA] e i messaggi inviati da Calia -nel descritto contesto- contenessero tutti i requisiti richiesti per potersi confermare la loro partecipazione al tentativo di estorsione in esame. La Corte di appello ha anche spiegato che la versione offerta da [OSCURATO:PERSONA] fosse da ritenersi inverosimile e di mero comodo nella parte in cui si attribuiva la paternità dei messaggi inviati dall'account instagram in uso a Calia. Nel dare risposta a tutti i motivi di ricorso, la Corte di appello ha prodotto una motivazione completa, adeguata, logica e non contraddittoria, mediante una ricostruzione dettagliata dei fatti, pervenendo a conclusioni - in tema di configurabilità del concorso nel reato di estorsione, tanto rispetto alla materialità della condotta quanto in relazione all'elemento soggettivo- del tutto conformi al dettato normativo e agli orientamenti a tal proposito espressi dalla giurisprudenza di legittimità.Nonostante si rinvenga una valutazione autonoma dei fatti e delle questioni sollevate con il gravame, va comunque precisata la legittimità dell'adesione della Corte di appello alle argomentazioni del giudice di primo grado, dovendosi a tal proposito ricordare che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione», (Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). 1.2. A questo punto va osservato come tutti i motivi di ricorso si risolvano in un'analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non nnassinnata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai 7.) i-) o w sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella (,) — determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa iN o delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativannente h=1 fissata in ragione dei motivi dedotti. m m z r - P.Q.M. r 111 1Z Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
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