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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024

Cassazione n. 38112/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 del GIP TRIBUNALE di PISTOIAdat-e-ek"`ése-&le-Paft-i-,-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale - ai sensi degli artt.444 e ss. cod.proc.pen. - gli è stata applicata la pena in relazione al reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Il ricorso stesso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della

I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba esse-re sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore La P idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 del GIP TRIBUNALE di PISTOIAdat-e-ek"`ése-&le-Paft-i-,-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale - ai sensi degli artt.444 e ss. cod.proc.pen. - gli è stata applicata la pena in relazione al reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Il ricorso stesso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba esse-re sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore La P idente
Sentenza Cassazione n. 38112/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris