CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 24240/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n Albania il 29/06/1982 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Caltanisetta - adito in funzione di Giudice del riesame - confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale il 01 settembre 2025, con cui veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con sede a Gela, ma con terminali operativi nel nord Italia, e in relazione ad alcuni episodi di detenzione di hashish ai fini di cessione.2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso, con cui ha dedotto: - vizio di motivazione quanto al ruolo di partecipe, per avere solo occasionalmente fornito il gruppo di modici quantitativi di sostanza stupefacente; - vizio di motivazione quanto agli episodi di spaccio non essendo emersa la pluralità delle forniture e il quantitativo di hashish ceduto; - vizio di motivazione quanto all'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione nel reato, essendo incensurato e rimasto coinvolto in due soli episodi, risalenti al mese di dicembre del 2024. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma partecipata- il pubblico ministero ha concluso come in epigrafe. Il difensore, prima della presente udienza, ha inoltrato in Cancelleria rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va in limine rilevato che, a tenore dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione deve provenire dalla parte personalmente o deve essere formulata per il tramite di un procuratore speciale. L'atto di rinuncia, pervenuto in Cancelleria il 27 maggio 2026, non rispetta tale prescrizione, essendo stato redatto e sottoscritto dal difensore di fiducia, privo di procura speciale. 2. Il ricorso è inammissibile. E' il caso di ricordare che, nell'ambito delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge e/o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). 2.1. Il ricorso - lungi dall'evidenziare carenze, illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata - deduce piuttosto considerazioni tendenti a sollecitare una ricostruzione e lettura alternativa o un diverso apprezzamento della portata e del significato del compendio indiziario che, alla stregua dei menzionati principi, fuoriescono dal perimetro del controllo di legittimità. 23. In ordine al primo motivo, con cui si contesta il ruolo di fornitore del sodalizio criminoso, i Giudici della cautela hanno efficacemente desunto la stabilità e solidità del rapporto di affari intessuto dallo Ziu con il gruppo associativo: - dai numerosi incontri e contatti telefonici con i vertici del consorzio criminoso e in ogni caso con i "bracci operativi" degli organizzatori (cfr pag. 17, ordinanza impugnata); - dalla insistente richiesta avanzata nei confronti dello Ziu , così come degli altri sodali, da parte di [OSCURATO:PERSONA], uno dei capi -organizzatori, a contribuire economicamente in suo favore durante il periodo di detenzione, a comprova dell'affectio societatis (pag. 16, ordinanza impugnata); - dalla sistematicità e ciclicità dell'attività di approvvigionamento della sostanza stupefacente in favore del sodalizio (oltre le due contestate forniture di hashish provenienti dalla Lombardia, cfr. pagg. 11-13 dell'ordinanza impugnata); - dal giro di affari desumibile dalla importanza delle transazioni, sia per quantitativi smerciati solitamente pari a 50 chilogrammi per volta sia per gli importi versati a titolo di corrispettivo di circa 70.000 euro (cfr. pag. 15 ordinanza impugnata); - dalla importanza del ruolo svolto dal ricorrente per il sodalizio criminale, come desumibile anche dalla intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di stabilire un rapporto di esclusività nell'attività di fornitura (cfr. colloquio progr. V.I06.1 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], durante il quale [OSCURATO:PERSONA], conversando con il Peritore, pretendeva che lo Ziu dovesse cedere lo stupefacente "solo a lui"). 3.1. Ebbene, con tali articolate argomentazioni il ricorrente non si confronta. Non destruttura la logicità dell'apparato argomentativo il contenuto della intercettazione di cui al progressivo T1894, richiamato nel ricorso per sostenere la tesi della estraneità dello Ziu al sodalizio. Il modus agendi del ricorrente - che praticava prezzi troppo alti, mettendo i sodali acquirenti "in lista" d'attesa ed imponendo proprie condizioni, tanto da avere suscitato il disappunto di uno dei capi - è stato, non illogicamente, considerato come un modo ordinario di gestione degli "affari comuni", essendo spesso confliggenti e contrapposti gli interessi contrattuali facenti capo allo stabile fornitore stabile e al sodalizio acquirente (Sez. 1, n. 4623 del 14/11/2025, Rv. 289422 - 01). 4. Il secondo motivo - con cui si contesta la gravità indiziaria quanto agli episodi di detenzione ai fini di cessione dell'hashish - è aspecifico e volto ad una non consentita rivisitazione nel merito. L'ordinanza impugnata, con motivazione tutt'altro che apparente, ha argomentato in ordine alle transazioni aventi ad oggetto rilevanti quantità di 3 L Yìhashìsh provenienti dal Nord Italia se non altro per le numerose trasferte collegate alle richieste di droga dei sodali, di cui alle imputazioni provvisorie dei capi 2), 3), 4), 5) (pag. 11, ordinanza impugnata). Non destruttura le solide argomentazioni dei Giudici della cautela, l'assenza di recupero della sostanza stupefacente, emergendo l'attività in contestazione dalle complessive evidenze indiziarie, neppure considerate nel ricorso. 5. Infine, manifestamente infondato è anche il terzo motivo in punto di attualità delle esigenze cautelari ravvisate nel pericolo di reiterazione del reato. Nell'ordinanza impugnata si dà congruamente atto dell'attualità e concretezza del pericolo di reitera-zione del reato, in considerazione della evidente prossimità temporale delle condotte in contestazione, della dimostrata spiccatissima professionalità nel delinquere dell'indagato (gravato da diversi precedenti, anche specifici), dalla centralità del ruolo ricoperto all'interno della compagine associativa quale fornitore stabile, operante in una dimensione territoriale interregionale ( cfr pagg. 20 e ss dell'ordinanza impugnata) 6. Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Non si ritiene di dovere disporre anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in considerazione della sopravvenuta rinuncia al ricorso giustificata dalla istanza di definizione del processo con il patteggiamento. P P.Q.M