CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34406/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dirrei-:to impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorse per cessazione avverso l'ordinanza del 14 marzo 2022, con cui la Corte di appelo di Ancona, in sede esecutiva, ha disposto la confisca e la devoluzione ali'Erario defle somma ricavata dalla vendita dei cuccioli di cani sequestrati nei'arribito dei procedimento penale a suo carico. 2. ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione dei!Vart. 4 corrimi 1 e 3 della legge n. 201 del 2010, osservando che la Corte territeriee non ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall'accusa di aver introdotto ne J territorio dello Stato 38 cuccioli di cane, per cui era del tutto u.:tronea e contraddittoria l'affermazione del provvedimento impugnato, secondo cui i cuccioii sarebbe stati illecitamente imno~.14el'aihu, portati in Italia dall'imputato. L'assoa_:zione era stata peraltro f p , dalla stessa Corte di appello di Ancona con sentenza del 18 gennaio 2021, divenuta nelle more irrevocabile, con formula perché ;! fatto non è previsto dalla legge come reato, per cui non poteva affei-rnersi cne 'in-iputato non avesse alcun diritto sugli animali sequestrati. [OSCURATO:PERSONA] li r corso è Fondato. i. Occorre premettere che, con sentenza del 18 gennaio 2021, divenuta nelle more irrevocabile, la Corte di appello di Ancona ha assolto, perché il fatto non è previs,:c dalla legge come reato, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui alirart. 4 conni-ni 2. e 3 delia legge n. 201 del 2010, che gli era stato contestato per aver introdotte nel territorio dello Stato 38 cuccioli di cane. NeTernibito di tale procedimento, il 1° marzo 2013, i Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] dei Tronto avevano proceduto al sequestro dei 38 cuccioli di cane correda t da libretti e, dopo la definizione del giudizio, la difesa dell'imputato avanzava ia richiesta di dissequestro dei cani, che veniva disattesa dalla Corte territorae. Quindi, con il provvedimento impugnato, i giudici di appello, investiti dell'istanza dell'[OSCURATO:PERSONA] in .merito alla destinazione della somma depositata su libretto postale a seguito della vendita dei cuccioli sequestrati, disponeva ia confisca della relativa somma e la devoluzione all'Erario. Orbene,. tale statuizione non appare legittima, non avendo la Corte di appello spiegato perché, pur a fronte di una pronuncia assolutoria dell'imputato, abbia inteso comunque disporre la confisca del denaro scaturito dalla vendita dei cuccio'i ei cane sequestrati nel corso del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA].ft) 2. Dunque, stante i totake difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto delle confisca, misura che . invero appare distonica rispetto ai'esto dei elftdizio, si li-npone l'annullamento del provvedimento oggetto di ricorso, con r:nvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona. P.Q.M. AnnuAa wOinanza.1 rnpugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di aopelo o Ancona. Coss, deciso il 05/07/2022 . ig