CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29142/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 9 marzo 2022 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania con la quale, in riforma della sentenza di assoluzione emessa in primo grado e in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Deduce quattro motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc.pen. per l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, chiesta dal Pubblico ministero ricorrente nelle conclusioni scritte. 1.2 Nullità della sentenza e violazione dell'art. 23-bis legge n. 176 del 2020 in quanto la Corte territoriale ha emesso la sentenza impugnata nonostante la mancanza delle conclusioni del Pubblico ministero che si è limitato a sollecitare la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 1.3 Manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità del ricorrente atteso che nessuno degli operanti, le cui dichiarazioni sono state travisate dalla sentenza impugnata, ha riferito di un comportamento minaccioso o di manovre spericolate posti in essere dal ricorrente il quale è stato fermato a causa dell'impatto con lo sportello dell'autovettura di servizio aperto da uno degli operanti. 1.4 Mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio quantificato in misura doppia rispetto a quella chiesta dal Pubblico ministero in dibattimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in cui, nel concludere per il rigetto del ricorso, con riferimento al primo motivo, ha rilevato che la Corte territoriale legittimamente non ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, essendosi limitata a rilevare l'errore di diritto in cui è incorso il Giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi, in parte, manifestamente infondati e, in parte, versati in fatto e di carattere meramente rivalutativo. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la decisione assunta non si fonda su una diversa valutazione della prova clichiarativa. La Corte territoriale, infatti, si è limitata a rilevare l'errore di diritto in cui è incorso il Tribunale nella lettura delle prove dichiarative. In tal caso, dunque, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, il Giudice dell'appello non era tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito, che il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786). Tale principio di diritto è stato successivamente ribadito dalle Sezioni semplici ed esteso anche all'ipotesi in cui la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia inficiata, come nella fattispecie in esame, da un errore di diritto (Sez. 2, n. 5045 del 17/11/2020, dep. 2021, Fano, Rv. 280562; Sez. 4, n. 49159 del 18/7/2017, Rv. 271518). 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso in quanto la Corte territoriale ha deciso sulla base delle conclusioni del Procuratore generale, che si era limitato a chiedere la rinnovazione dell'istruttoria, e di quelle del difensore che, ha, invece, chiesto il rigetto dell'appello. 4. Il terzo motivo di ricorso è interamente versato in fatto e tende a sollecitare una non consentita diversa ricostruzione dei fatti. Come anticipato esaminando il primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata, basandosi sulla medesima ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado, come risultante dall'istruttoria dibattimentale, ha rilevato l'errore di diritto in cui è incorso il primo Giudice nell'escludere la configurabilità del delitto di resistenza. La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, cui il ricorrente oppone delle censure di carattere meramente confutativo, ha ritenuto che il ricorrente non si sia limitato alla sola fuga, ma, alla stregua della ricostruzione degli accadimenti effettuata dal Tribunale alla luce delle dichiarazioni dei testi Caracciolo, Galasso e [OSCURATO:PERSONA], ha tenuto una condotta pericolosa per l'incolumità degli agenti e degli utenti della strada, procedendo alla guida del ciclomotore contromano ed a velocità (cfr. le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata). Così facendo, la sentenza impugnata, senza incorrere in alcun travisamento delle prove dichiarative, ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, ravvisa l'elemento materiale della violenza nella condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento defle forze dell'ordine, si dia alla fuga, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada (tra le tante, si veda Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137). 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il profilo di censura relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena non è deducibile in questa Sede, dal momento che nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di appello il ricorrente non aveva chiesto la concessione di tale beneficio. Va, al riguardo, ribadito che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018 [OSCURATO:PERSONA]. 275376). Con riferimento, invece, alla doglianza sul trattamento sanzionatorio, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica né arbitraria, ha quantificato la pena in misura di poco superiore al minimo edittale, richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed attribuendo valenza prevalente alle modalità della condotta tenuta dal ricorrente che, peraltro, non si fermava all'alt intimatogli dagli operanti in due diverse occasioni. E' stato, dunque, fatto buon governo dell'insegnamento di questa Corte secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. U., n. 5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv. 142252). 6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del