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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 31960/2026

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ella Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si contesta la misura dellariduzione di pena calcolata dal giudice d’appello all’esito del giudizio diprevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ed alla commisurazione dellapena, ritenuta eccessiva, sono entrambi non consentiti in quanto, secondo laconsolidata giurisprudenza di legittimità, è inammissibile la censura che miri aduna nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);rilevato che il primo motivo di ricorso, che nella specie censura la doppiavalutazione dei medesimi indici fattuali, ai fini dell’applicazione in misuraprevalente delle circostanze attenuanti generiche, non tiene debitamente contodella consolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale ai fini delladeterminazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimodato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comportilesione del principio del ne bis in idem (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep.2019, M., Rv. 275904 - 03);rilevato che la Corte d’appello ha persuasivamente motivato sulla riduzionecalcolata (si vedano pagg. 7-8 della sentenza impugnata, ove la Corte d’appelloha illustrato gli elementi ostativi ad un’ulteriore riduzione della pena,richiamando, nella specie, i numerosi precedenti specifici del ricorrente,l’intensità del dolo, i motivi a delinquere, le modalità della condotta e lamancanza di segnali di resipiscenza);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si contesta la misura dellariduzione di pena calcolata dal giudice d’appello all’esito del giudizio diprevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ed alla commisurazione dellapena, ritenuta eccessiva, sono entrambi non consentiti in quanto, secondo laconsolidata giurisprudenza di legittimità, è inammissibile la censura che miri aduna nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);rilevato che il primo motivo di ricorso, che nella specie censura la doppiavalutazione dei medesimi indici fattuali, ai fini dell’applicazione in misuraprevalente delle circostanze attenuanti generiche, non tiene debitamente contodella consolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale ai fini delladeterminazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimodato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comportilesione del principio del ne bis in idem (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep.2019, M., Rv. 275904 - 03);rilevato che la Corte d’appello ha persuasivamente motivato sulla riduzionecalcolata (si vedano pagg. 7-8 della sentenza impugnata, ove la Corte d’appelloha illustrato gli elementi ostativi ad un’ulteriore riduzione della pena,richiamando, nella specie, i numerosi precedenti specifici del ricorrente,l’intensità del dolo, i motivi a delinquere, le modalità della condotta e lamancanza di segnali di resipiscenza);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
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