CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 28516/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 23.6.2025 la Corte di appello di Catanzaro,pronunciando a seguito di rinvio della Corte di Cassazione che con sentenza del12.11.2024 aveva annullato l’ordinanza emessa dalla Corte catanzarese diaccoglimento della domanda ex art. 314 cod.proc.pen. avanzata da SandroDaniele, limitatamente alle statuizioni concernenti il danno all’immagine ed allareputazione sociale, ha riconosciuto la sussistenza di dette voci di dannoliquidando in favore dell’istante la somma di euro 64.357,77, calcolando oltreall’indennizzo già determinato, che non è stato oggetto di annullamento, unaumento del 30% del parametro giornaliero previsto per la restrizione in regimecautelare.3. Quanto alla vicenda cautelare sottostante, il ricorrente, prima sottoposto amisura inframuraria (per 162 giorni) e poi domiciliare (per 79 giorni) in relazioneal reato di omicidio aggravato in concorso ed al delitto di cui agli artt. 110cod.pen. e 12 quinquies l. n. 356 del 1992, veniva assolto dapprima dal G.u.p.del Tribunale di Catanzaro con sentenza del 29 giugno 2010 rispettivamenteperché con la formula “per non aver commesso il fatto “ e “perché il fatto nonsussiste”, confermata in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, dalla sentenzapronunciata in data 3 febbraio 2015 dalla Corte d'Assise d'appello catanzarese,divenuta irrevocabile.4. Avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore difiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui hadedotto la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen.Si assume che l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto dei vari pregiudizipatiti dal [OSCURATO:PERSONA] che non risultano valutati nelle ordinanze emesse dalla Corted’appello.Inoltre si censura la quantificazione delle somme liquidate in quanto si menzionaun importo di Euro 66.194,68, cui va aggiunto l’ulteriore somma di Euro15.000,00 dovuta per il danno all’attività lavorativa, per giungere alla sommacomplessiva di Euro 64.357,57, trattandosi all’evidenza di un calcolo errato.5. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso.6. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria difensiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso é parzialmente fondato.Va premesso che a seguito della sentenza di questa Corte, Sezione Terza, n.45999 del 12.11.2024 che aveva annullato l’ordinanza della Corte di appello diCatanzaro del 22.5.2023, con rinvio alla Corte d'appello di Catanzarolimitatamente alle statuizioni concernenti il danno all'immagine ed allareputazione sociale, onde accertare motivatamente se e in che termini vi fossestato un pregiudizio per il [OSCURATO:PERSONA] emergente dagli atti allegati, la Corte d’appelloha ritenuto che la pubblicazione di alcuni articoli su giornali a tiratura locale e/oregionale avesse compromesso la reputazione sociale dell’istante nel contesto incui il medesimo viveva, ravvisando pertanto un surplus di effetto lesivo da attolegittimo rispetto alle fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione dellalibertà personale. Pertanto, ritenendo provato sia il danno all’immagine che allareputazione sociale, ha riconosciuto all’istante un aumento del 30% delparametro giornaliero previsto per la restrizione in regime cautelare.Alla luce di quanto esposto e tenendo conto di quanto statuito nella precedenteordinanza del 22 maggio 2023, laddove la stessa non è stata oggetto diannullamento, la Corte di merito nel procedere alla quantificazione della sommadovuta ha preso le mosse dal coefficiente giornaliero (ottenuto dividendol’importo massimo indennizzabile pari ad Euro 516.546,00 per i giorni di duratamassima della custodia cautelare di cui all’art. 303, comma 4, lett. c)cod.proc.pen.) ed una volta individuato il coefficiente pari ad Euro 235,82,ridotto per il periodo trascorso in regine di arresti domiciliari, ha calcolato sudetto coefficiente l’aumento del 30% per i due periodi trascorsi in regimeinframurario e di arresti domiciliari, giungendo all’importo totale di Euro66.194,68 in luogo di quello di Euro 61.466,89. A tale somma ha poi aggiuntol’ulteriore importo di Euro 15.000, già riconosciuto per la perdita dell’attivitàlavorativa, giungendo tuttavia per un evidente errore di calcolo all’importo finaledi Euro 64.357,77.Poiché sono incontestate le singole voci del calcolo, questa Corte può procederealla sua rettificazione nei termini che seguono:sulla base delle due voci indicate il totale é di Euro 61.466,89, cui va aggiuntol’importo di Euro 15.000, per un totale di 76.466,89.Le altre censure formulate, con cui si invoca il riconoscimento di ulteriori dannisubiti, peraltro in termini generici, non rientrano nei limiti del devoluto con ilgiudizio rescindente e come tali sono inammissibili.2. In conclusione l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio limitatamenteall’ammontare dell’indennizzo, che ridetermina in complessivi Euro 76.466,89mentre il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.Mannulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente all’ammontaredell’indennizzo, che ridetermina in complessivi Euro 76.466,89. Dichiarainammissibile il ricorso nel resto.Così deciso in Roma, lì 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]