CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35532/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 28 settembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro centotrenta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.. 2. L'Hurdui, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento san- zionatorio, con particolare riferimento ai rilievi difensivi in tema di mancata conces- sione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile. In relazione all'unico motivo di ricorso, va osservato che la Corte di appello ha illustrato adeguatamente le ragioni del diniego della circostanza attenuante suddetta (danno da ritenersi non circoscritto al valore della merce ma che doveva comprendere anche le conseguenze del danneggiamento della placca antitaccheggio). Il ricorrente afferma impropriamente che la motivazione è mancante e si limita a richiamare il medesimo rilievo formulato con l'atto di appello, senza riportarlo all'in- terno del ricorso. Ebbene, il ricorso motivato col mero richiamo per relationem al contenuto dell'atto di appello, è inammissibile perché non soddisfa il requisito di specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del G.I.P, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima (Sez. 6, 29/10/2015 n. 45948, Shoshi, Rv. 265276; Sez. 6, 01/10/2013 n. 47546, Delle Fazio, Rv. 258664). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 apri