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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10921/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 10/6/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Tribunale di Agrigento in data 22/7/2020, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione e di 420.000,000 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito, dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 1 e 3 -bis, in relazione al comma 3, lett. a), b) e d) e al comma 3 -ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, per avere trasportato, nel territorio nazionale, 39 cittadini extracomunitari a bordo di un natante di circa 8 metri; fatto accertato in Lampedusa il 31/1/2020.

2. Con sentenza in data 10/6/2021, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto di ridurre il trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in 3 anni di reclusione.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 12, commi 1 e 3-bis, in relazione al comma 3, lett. a), b) e d), al comma 3- ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 e all'art. 133 cod. pen. per avere i Giudici di merito applicato la pena massima, pari a 5 anni di reclusione.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la applicazione di una pena base pari o superiore al medio edittale deve essere giustificata in base ai criteri elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati e apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena.

Ciò che, nel caso di specie, non sarebbe avvenuto.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., e 12, commi 1 e 3-bis, in relazione al comma 3, lett. a), b) e d), al comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 e all'art. 133 cod. pen., nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione di una pena base pari o inferiore alla media edittale a fronte del riconoscimento delle attenuanti generiche, analogamente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in materia di sospensione condizionale della pena, non denegabile nell'ipotesi in cui il giudice applichi il minimo edittale della pena.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.110 cod. pen. e 12 commi 1 e 3-bis, in relazione al comma 3, lett. a), b) e d), e al comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, per mancanza di motivazione in relazione alla omessa applicazione di una pena base pari o inferiore al medio edittale, a fronte del riconoscimento delle attenuanti generiche e del positivo comportamento processuale dell'imputato, il quale avrebbe ammesso l'addebito, per come evidenziato anche dalla sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato nella sua premessa logico- giuridica, ovvero che il massimo edittale del reato contestato fosse pari a 5 anni di reclusione.

Al contrario, nell'ipotesi contemplata dal comma 3 dell'art. 12, nella versione applicabile ratione temporis, la pena detentiva era compresa tra i 5 e i 15 anni di reclusione, non essendo l'aggravante ritenuta in sede di merito suscettibile di essere neutralizzata attraverso un giudizio di prevalenza o di equivalenza rispetto alle riconosciute attenuanti generiche.

Pertanto, la pena base corrispondeva, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, proprio il minimo edittale.

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, considerato che l'applicazione del minimo edittale è del tutto coerente con il riconoscimento delle attenuanti generiche.

In ogni caso, deve ritenersi legittima la decisione con cui il giudice di appello determini la pena base nel massimo edittale e contestualmente conceda le attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti sostanzialmente diversi (v.

Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 272022-01; Sez. 5, n. 12049 del 16/12/2009, dep. 2010, Migliazza, Rv. 246887-01; Sez. 5, n. 9472 del 1/7/1998, Rv. 211449- 01).

3.1. Ne consegue che, del tutto correttamente, la Corte territoriale non ha motivato sul punto.

E, pertanto, anche il terzo motivo, sostanzialmente fondato sul medesimo ordine di considerazioni difensive, deve ritenersi manifestamente infondato.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] MOTIVIDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 10/6/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Agrigento in data 22/7/2020, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione e di 420.000,000 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito, dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 1 e 3 -bis, in relazione al comma 3, lett. a), b) e d) e al comma 3 -ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, per avere trasportato, nel territorio nazionale, 39 cittadini extracomunitari a bordo di un natante di circa 8 metri; fatto accertato in Lampedusa il 31/1/2020. 2. Con sentenza in data 10/6/2021, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto di ridurre il trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in 3 anni di reclusione. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 12, commi 1 e 3-bis, in relazione al comma 3, lett. a), b) e d), al comma 3- ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 e all'art. 133 cod. pen. per avere i Giudici di merito applicato la pena massima, pari a 5 anni di reclusione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la applicazione di una pena base pari o superiore al medio edittale deve essere giustificata in base ai criteri elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati e apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena. Ciò che, nel caso di specie, non sarebbe avvenuto. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., e 12, commi 1 e 3-bis, in relazione al comma 3, lett. a), b) e d), al comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 e all'art. 133 cod. pen., nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione di una pena base pari o inferiore alla media edittale a fronte del riconoscimento delle attenuanti generiche, analogamente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in materia di sospensione condizionale della pena, non denegabile nell'ipotesi in cui il giudice applichi il minimo edittale della pena. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.110 cod. pen. e 12 commi 1 e 3-bis, in relazione al comma 3, lett. a), b) e d), e al comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, per mancanza di motivazione in relazione alla omessa applicazione di una pena base pari o inferiore al medio edittale, a fronte del riconoscimento delle attenuanti generiche e del positivo comportamento processuale dell'imputato, il quale avrebbe ammesso l'addebito, per come evidenziato anche dalla sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato nella sua premessa logico- giuridica, ovvero che il massimo edittale del reato contestato fosse pari a 5 anni di reclusione. Al contrario, nell'ipotesi contemplata dal comma 3 dell'art. 12, nella versione applicabile ratione temporis, la pena detentiva era compresa tra i 5 e i 15 anni di reclusione, non essendo l'aggravante ritenuta in sede di merito suscettibile di essere neutralizzata attraverso un giudizio di prevalenza o di equivalenza rispetto alle riconosciute attenuanti generiche. Pertanto, la pena base corrispondeva, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, proprio il minimo edittale. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, considerato che l'applicazione del minimo edittale è del tutto coerente con il riconoscimento delle attenuanti generiche. In ogni caso, deve ritenersi legittima la decisione con cui il giudice di appello determini la pena base nel massimo edittale e contestualmente conceda le attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti sostanzialmente diversi (v. Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 272022-01; Sez. 5, n. 12049 del 16/12/2009, dep. 2010, Migliazza, Rv. 246887-01; Sez. 5, n. 9472 del 1/7/1998, Rv. 211449- 01). 3.1. Ne consegue che, del tutto correttamente, la Corte territoriale non ha motivato sul punto. E, pertanto, anche il terzo motivo, sostanzialmente fondato sul medesimo ordine di considerazioni difensive, deve ritenersi manifestamente infondato. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] MOTIVIDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
Sentenza Cassazione n. 10921/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris