CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 41520/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Trieste, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Udine ha respinto la domanda di liberazione anticipata per il semestre 14/9/2029 al 14/3/2020; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 54 ord. pen. poiché il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione sulla base di una violazione per la quale non è stata irrogata alcuna sanzione disciplinare essendo la responsabilità del condannato ancora sub iudice; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento a quanto accaduto (la pacifica circostanza che il detenuto è stato trovato in possesso di alcune schede sim e di uno smartphone che stava utilizzando all'atto della perquisizione in cella) ha fornito adeguata e coerente censura alle medesime censure formulate nell'impugnazione, ora reiterate; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il' contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.