CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 04199/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Genova avverso la sentenza del 17/03/2021 della Corte d'appello di Genova. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla contravvenzione di cui al capo 3 per intervenuta prescrizione, con eliminazione della relativa pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Genova, con il provvedimento in epigrafe, in parziale riforma di quella pronunciata il 28 marzo 2018 dal locale Tribunale all'esito di rito abbreviato, qualificato il fatto contestato al capo 3 (porto illegale di un coltello) come contravvenzione di cui all'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, riduceva la pena inflitta a titolo di continuazione a mesi 9 e giorni 20 di reclusione, confermando nel resto. In particolare, nella rideterminazione della pena, l'aumento di giorni 15 fissato in continuazione per la contravvenzione di cui al capo 3) veniva diminuito fino a giorni 10 per effetto della riduzione di un terzo per la scelta del rito. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza, deducendo l'erronea applicazione della riduzione della pena per la contravvenzione nella misura di un terzo, anziché della metà ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modif. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, in tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole collegato alla scelta del rito (Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539; Sez. 4, n. 24897 del 18/05/2021, Bara, Rv. 281488; Sez. 2, n. 14068 del 27/02/2019, Selvaggio, Rv. 275772). Va altresì precisato, in ordine ai criteri per la definizione del trattamento sanzionatorio nei casi in cui, come quello in esame, sia ritenuta la continuazione tra delitti e contravvenzioni, che, quando si procede con il rito abbreviato, la riduzione per il rito si debba effettuare distintamente sugli aumenti disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti nella misura di un terzo, attesa la diversità e la predeterminazione fissa delle decurtazioni (Sez. 1, n. 39087 del 24/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276869; Sez. 2, n. 14068 del 27/02/2019, cit.).3. Si osserva tuttavia che il reato in parola, commesso il 12 agosto 2016, si prescrive in anni quattro, non rilevando, in ragione della natura contravvenzionale del medesimo, la ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4, cod. proc. pen. Sicché, va rilevato che il reato è estinto per prescrizione, maturata il 12 agosto 2020. 4. La sentenza impugnata va pertanto - nei limiti e nei termini suindicati - annullata senza rinvio, con eliminazione della pena relativa alla detta contravvenzione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 3) perché il reato è estinto per prescrizione eliminando la relativa pena di giorni 10 di reclusione. Così deciso il 18/01/2022 Il Consigliere estensore Presidente ( [OSCURATO:PERSONA]