Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2025
ECLI:EU:T:2025:170
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0102_INF
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 febbraio 2025 –
QX [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (EDUCTOR)
(causa T‑102/24)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo EDUCTOR – Marchio non registrato anteriore EDUCTOR – Causa di nullità relativa – Articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) – Violazione delle forme sostanziali – Principio di continuità sostanziale – Articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Errore di diritto – Criteri di valutazione del carattere notoriamente conosciuto di un marchio – Articolo 6 bis della Convenzione di Parigi – Snaturamento degli elementi di prova dedotti – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro la decisione di un organo dell’Ufficio che statuisce in primo grado e deferito alla commissione di ricorso – Continuità funzionale tra questi due organi – Esame del ricorso da parte della commissione di ricorso – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 71, § 1)
(v. punto 24)
2.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Presupposto per la ricevibilità – Motivi diretti unicamente avverso le decisioni delle commissioni di ricorso
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 1)
(v. punto 30)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Assenza di consenso del titolare di un marchio alla registrazione richiesta da un agente o da un rappresentante a proprio nome – Marchio notoriamente conosciuto – Nozione – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n.
o
207/2009, art. 8, § 2, c), art. 8, § 3, e art. 53, § 1, b)]
(v. punti 35, 37, 38, 47)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La QX [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.