CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 40484/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA .kt, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05UCA9C) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdate--avv+se-a-14-e-pafti-,, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma, pro- nunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicativa della pena concordata con la pubblica accusa per il reato di associazione a delinquere e per i reati di furto in abitazione aggravati; - che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, giacché proposto al di fuori dei casi pre- visti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiannento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. D'altron- de, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evi- dente la sussistenza di una causa di non punibilità (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 er estens