CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 22478/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34765-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 325/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 10/07/2019 R.G.N. 806/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 10 luglio 2019, la Corte d’Appello di Messina, confermava la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].G.N.34765/2019 Cron. Rep. Ud.20/06/2024 CC e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dipendente turnista, all’erogazione dei buoni pasto ovvero al pagamento di un controvalore indenaro nella misura di euro 5,16 per ogni turno eccedente le sei ore e la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] datrice al pagamento di quanto dovuto per il mancato riconoscimento del diritto; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto doversi interpretare l’art. 29, comma 2, del CC Nl per il comparto Sanità del 2001 in combinato disposto con l’art. 8 d.lgs. n. 66/2003, così da ritenere il diritto alla pausa iviprevisto coincidente con il diritto alla consumazione del pasto e conseguentemente con il diritto alla mensa, da qui derivando la spettanza del diritto alla mensa per tutti i dipendenti che effettuavano un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore e con riguardo alla posizione dell’istante, impegnata in turni ed in mansioni che non le consentivano la fruizione del servizio mensa, la spettanza del diritto ai buoni pasto; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’[OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Granata, pur intimata non ha svolto alcuna difesa; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 29, comma 2, CCNL comparto Sanità 7.4.1999 come modificato ed integrato in data 20.9.2001 e 8 d.lgs. n. 66/2003, lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione dell’invocata disciplina contrattuale, insuscettibile di essere letta in combinato disposto con la richiamata norma legale, non potendo ritenersi il diritto alla mensa coincidente con il diritto alla pausa ma dovendo, al contrario, quel diritto correlarsi esclusivamente alla circostanza, nella specie non verificatasi, per cui in relazione all’orario di lavoro osservato al dipendente non fosse consentito di pranzare fuori dall’ambiente di lavoro; - che il motivo risulta infondato alla stregua dell’orientamento consolidato di questa Corte ( vedi, fra le altre: Cass. n. 5547/2021 emessa nei confronti della medesima [OSCURATO:PERSONA] ma già Cass. n. 31137/2019) per cui deve ritenersi correttamente interpretata la disposizione contrattuale di cui all’art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 nel senso del collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l’intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro; - che il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione delle spese, per non aver la Granata svolto alcuna attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello st