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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 18498/2022

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.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 27142-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso R.G. 20653/2020 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma al Viale delle Medaglie d’Oro 169 - ricorrente - contro Ministero dell’Interno ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Piazza del Viminale n. 1, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - intimato - per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 29080/2021 pronunciata dalla Corte di Cassazione nel ricorso R.G. 20653/2020, proposto nei confronti del decreto emesso il 20/1/2020 dal Giudice di Pace di Roma con cui è stato convalidato il trattenimento della ricorrente presso il C.P.R. di [OSCURATO:PERSONA] disposto dal Questore di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27142/2021 Numero sezionale 4663/2022 Numero di raccolta generale 18498/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 360 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato, con sette motivi, il decreto con cui il Giudice di Pace di Roma aveva convalidato il suo trattenimento, disposto dal Questore di Roma.

Nel predetto ricorso (pag. 21) il procuratore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], si era dichiarata antistataria e chiedeva la distrazione delle spese in proprio favore. 2.Questa Suprema Corte, con ordinanza n. 29080/2021 depositata il 20/10/2021 e comunicata nella stessa data, ha accolto il primo motivo di ricorso della Lucky, dichiarati assorbiti i restanti, e per l’effetto ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge. 3.La ricorrente assume ora che questa Corte non abbia tuttavia disposto, nella precedente ordinanza indicata in epigrafe, la distrazione delle spese in favore del suo difensore, che nel ricorso si era dichiarata antistataria; chiede che si proceda, pertanto, a correggere l’errore materiale dell’ordinanza n. 29080/2021, aggiungendo, dopo le parole «Condanna l'Amministrazione intimata a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell'importo di € 2.100,00, oltre € 200,00 per rimborso spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge», la proposizione «disponendone la distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore antistatario». che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1.Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello affermato dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che, modificando il precedente orientamento, hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario.

E’ stato infatti affermato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27142/2021 Numero sezionale 4663/2022 Numero di raccolta generale 18498/2022 correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli Data pubblicazione 08/06/2022 ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037, cit. supra; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017).

Occorre pertanto procedere a correggere l’errore materiale dell’ordinanza n. 29080/2021, aggiungendo, dopo le parole «Condanna l'Amministrazione intimata a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell'importo di € 2.100,00, oltre € 200,00 per rimborso spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge», la proposizione «disponendone la distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore antistatario».

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

La Corte dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 29080/2021 sia corretta nel dispositivo aggiungendovi, dopo le parole «Condanna l'Amministrazione intimata a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell'importo di € 2.100,00, oltre € 200,00 per rimborso spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge», la proposizione «disponendone la distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 27142-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso R.G. 20653/2020 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma al Viale delle Medaglie d’Oro 169 - ricorrente - contro Ministero dell’Interno ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Piazza del Viminale n. 1, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - intimato - per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 29080/2021 pronunciata dalla Corte di Cassazione nel ricorso R.G. 20653/2020, proposto nei confronti del decreto emesso il 20/1/2020 dal Giudice di Pace di Roma con cui è stato convalidato il trattenimento della ricorrente presso il C.P.R. di [OSCURATO:PERSONA] disposto dal Questore di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27142/2021 Numero sezionale 4663/2022 Numero di raccolta generale 18498/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 360 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato, con sette motivi, il decreto con cui il Giudice di Pace di Roma aveva convalidato il suo trattenimento, disposto dal Questore di Roma. Nel predetto ricorso (pag. 21) il procuratore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], si era dichiarata antistataria e chiedeva la distrazione delle spese in proprio favore. 2.Questa Suprema Corte, con ordinanza n. 29080/2021 depositata il 20/10/2021 e comunicata nella stessa data, ha accolto il primo motivo di ricorso della Lucky, dichiarati assorbiti i restanti, e per l’effetto ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge. 3.La ricorrente assume ora che questa Corte non abbia tuttavia disposto, nella precedente ordinanza indicata in epigrafe, la distrazione delle spese in favore del suo difensore, che nel ricorso si era dichiarata antistataria; chiede che si proceda, pertanto, a correggere l’errore materiale dell’ordinanza n. 29080/2021, aggiungendo, dopo le parole «Condanna l'Amministrazione intimata a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell'importo di € 2.100,00, oltre € 200,00 per rimborso spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge», la proposizione «disponendone la distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore antistatario». che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1.Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello affermato dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che, modificando il precedente orientamento, hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario. E’ stato infatti affermato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27142/2021 Numero sezionale 4663/2022 Numero di raccolta generale 18498/2022 correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli Data pubblicazione 08/06/2022 ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037, cit. supra; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017). Occorre pertanto procedere a correggere l’errore materiale dell’ordinanza n. 29080/2021, aggiungendo, dopo le parole «Condanna l'Amministrazione intimata a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell'importo di € 2.100,00, oltre € 200,00 per rimborso spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge», la proposizione «disponendone la distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore antistatario». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M. La Corte dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 29080/2021 sia corretta nel dispositivo aggiungendovi, dopo le parole «Condanna l'Amministrazione intimata a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell'importo di € 2.100,00, oltre € 200,00 per rimborso spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge», la proposizione «disponendone la distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] M
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