CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34962/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati ali atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto oltre ad essere proposti in mancanza di un effettivo confronto critico con la decisione gravata, sono altresì meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in ordine alla ritenuta responsabilità per l'evasione ascritta al ricorrente, anche sotto il versante del relativo elemento soggettivo ri:evato c;-ie all .iiiammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 ceti. proc. ben. P.Q.M. Dic rara inammissibile il