Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 30517/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 5404 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 5404/2017a.c.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario della s.a.s.

“Arasi di [OSCURATO:PERSONA] C.”, in persona del curatore fallimentare pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] - MESSINA n. 3 31 / 27 / 201 6 , depositat a in data 25/1/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 2 ottobre 2024 ; Rilevato che: In data 22/1/2004 l’Agente della [OSCURATO:PERSONA] notificò al Curatore del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., avv. [OSCURATO:PERSONA], una cartella di pagamento relativa ad un atto di contestazione notificato il 22/1/2003, nonché relativa ad un avviso di accertamento del 2003 notificato anch’esso il 22/1/2003 per Irpef e addizionaleIrpef. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso deducendo la nullità della cartella di pagamento per omessa notificazione degli atti presupposti da cui traeva origine.

La C.T.P. accolse il ricorso affermando la nullità della notifica della cartella di pagamento ad un soggetto dopo la dichiarazione di fallimento.

Su appello dell’Ufficio, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado, sul presupposto che la cartella di pagamento era stata notificata al soggetto dichiarato fallitodopo la dichiarazione di fallimento.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. r.g. n. 5404/2017a.c.2/10/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 49 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per difetto di reale motivazione, avendo i giudici di appello frainteso il thema decidendum.

In particolare, i giudici di merito non si sarebbero pronunciati sulla domanda spiegata dal curatore, che aveva chiesto l’annullamento della cartella di pagamento, a lui notificata, per l’omessa notifica (sempre a lui) degli atti tributari presupposti.

La C.T.R., così come la C.T.P., si sarebbe pronunciata su una domanda mai spiegata dal curatore, cioè quella di annullamento della cartella di pagamento in quanto notificata al debitore nonostante che quest’ultimo fosse già stato dichiarato fallito al tempo della notifica.

Si tratterebbe, dunque, di un totale fraintendimento della domanda che si sarebbe tradotta in una assoluta carenza motivazionale della sentenza impugnata.

1.1. Il motivo è fondato.

Risulta dall’esame degli atti allegati al fascicolo d’ufficio del giudizio di legittimità che la cartella di pagamento era stata notificata al curatore e che quest’ultimo l’aveva impugnata non perché essa fosse stata notificata al fallito, ma perché al curatore medesimo non sarebbero stati notificati gli atti impositivi presupposti.

I giudici di merito, dunque, hanno totalmente frainteso la domanda della curatela, e dovranno procedere ad un nuovo giudizio, dovendo rispondere, nel contraddittorio delle parti , previa la corretta interpretazione della domanda giudiziale spiegata in primo grado, ai quesitise , nella fattispecie di causa, gli atti impositivi presupposti alla r.g. n. 5404/2017a.c.2/10/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cartella avrebbero dovuto essere notificati al curatore , se tali atti gli fossero stati notificati o meno e se, nel caso in cui non gli fossero stati notificati, la cartella di pagamento fosse per tale eventuale omissione viziata. 2.L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento dei restanti motivi.

3. La sentenza è cassatae la causa è rinviata, per nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

Cassa la sentenza impugnata erinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 5404 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 5404/2017a.c.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario della s.a.s. “Arasi di [OSCURATO:PERSONA] C.”, in persona del curatore fallimentare pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] - MESSINA n. 3 31 / 27 / 201 6 , depositat a in data 25/1/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 2 ottobre 2024 ; Rilevato che: In data 22/1/2004 l’Agente della [OSCURATO:PERSONA] notificò al Curatore del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., avv. [OSCURATO:PERSONA], una cartella di pagamento relativa ad un atto di contestazione notificato il 22/1/2003, nonché relativa ad un avviso di accertamento del 2003 notificato anch’esso il 22/1/2003 per Irpef e addizionaleIrpef. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso deducendo la nullità della cartella di pagamento per omessa notificazione degli atti presupposti da cui traeva origine. La C.T.P. accolse il ricorso affermando la nullità della notifica della cartella di pagamento ad un soggetto dopo la dichiarazione di fallimento. Su appello dell’Ufficio, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado, sul presupposto che la cartella di pagamento era stata notificata al soggetto dichiarato fallitodopo la dichiarazione di fallimento. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. r.g. n. 5404/2017a.c.2/10/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 49 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per difetto di reale motivazione, avendo i giudici di appello frainteso il thema decidendum. In particolare, i giudici di merito non si sarebbero pronunciati sulla domanda spiegata dal curatore, che aveva chiesto l’annullamento della cartella di pagamento, a lui notificata, per l’omessa notifica (sempre a lui) degli atti tributari presupposti. La C.T.R., così come la C.T.P., si sarebbe pronunciata su una domanda mai spiegata dal curatore, cioè quella di annullamento della cartella di pagamento in quanto notificata al debitore nonostante che quest’ultimo fosse già stato dichiarato fallito al tempo della notifica. Si tratterebbe, dunque, di un totale fraintendimento della domanda che si sarebbe tradotta in una assoluta carenza motivazionale della sentenza impugnata. 1.1. Il motivo è fondato. Risulta dall’esame degli atti allegati al fascicolo d’ufficio del giudizio di legittimità che la cartella di pagamento era stata notificata al curatore e che quest’ultimo l’aveva impugnata non perché essa fosse stata notificata al fallito, ma perché al curatore medesimo non sarebbero stati notificati gli atti impositivi presupposti. I giudici di merito, dunque, hanno totalmente frainteso la domanda della curatela, e dovranno procedere ad un nuovo giudizio, dovendo rispondere, nel contraddittorio delle parti , previa la corretta interpretazione della domanda giudiziale spiegata in primo grado, ai quesitise , nella fattispecie di causa, gli atti impositivi presupposti alla r.g. n. 5404/2017a.c.2/10/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cartella avrebbero dovuto essere notificati al curatore , se tali atti gli fossero stati notificati o meno e se, nel caso in cui non gli fossero stati notificati, la cartella di pagamento fosse per tale eventuale omissione viziata. 2.L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento dei restanti motivi. 3. La sentenza è cassatae la causa è rinviata, per nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata erinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia
Sentenza Cassazione n. 30517/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris