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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 24771/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di VeneziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che conclude perl'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare degli arrestidomiciliari con ordinanza del G.i.p. di Treviso del 14 luglio 2025.

Era stataaccertata la sussistenza di gravi indizi di un’associazione a delinquere che avevadato luogo ad un imponente sistema bancarottiero, attraverso il quale erano stateoperate una molteplicità di distrazioni ed altrettante operazioni di autoriciclaggio,con condotte reiterate fino al 2024.Dopo soli pochi giorni dall’esecuzione dell’ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] avevaavanzato istanza di revoca o sostituzione della misura, che il G.i.p. aveva rigettatocon ordinanza del 24 luglio 2025.A seguito di appello, con ordinanza del 20 agosto 2025, il Tribunale di Venezia,in funzione di riesame, ha rigettato l’impugnazione cautelare, richiamando leargomentazioni del G.i.p. e facendole proprie attraverso specifiche considerazioni.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] permezzo del difensore di fiducia, deducendo due distinti motivi di impugnazione, diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173disp. att. cod. proc. pen.Entrami i motivi deducono una carenza di motivazione.

Il primo sotto il profilodella concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di analoghi delitti.

Ilsecondo con riferimento al giudizio di adeguatezza della misura domiciliare,rispetto ad una combinazione di misure non custodiali e interdittive proposta dalladifesa.3.

In data 16 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA], sempre per il tramite del suodifensore, ha fatto pervenire rinuncia al ricorso evidenziando che, nelle more, ilgiudice procedente ha accolto altra istanza, sostituendo la misura domiciliare conaltra più gradata.4.

Essendo venuto meno l’interesse della parte, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, qualorail ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interessederivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità noncomporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento diuna somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venirmeno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza(Sez. 1 n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 – 01) P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di VeneziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che conclude perl'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare degli arrestidomiciliari con ordinanza del G.i.p. di Treviso del 14 luglio 2025. Era stataaccertata la sussistenza di gravi indizi di un’associazione a delinquere che avevadato luogo ad un imponente sistema bancarottiero, attraverso il quale erano stateoperate una molteplicità di distrazioni ed altrettante operazioni di autoriciclaggio,con condotte reiterate fino al 2024.Dopo soli pochi giorni dall’esecuzione dell’ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] avevaavanzato istanza di revoca o sostituzione della misura, che il G.i.p. aveva rigettatocon ordinanza del 24 luglio 2025.A seguito di appello, con ordinanza del 20 agosto 2025, il Tribunale di Venezia,in funzione di riesame, ha rigettato l’impugnazione cautelare, richiamando leargomentazioni del G.i.p. e facendole proprie attraverso specifiche considerazioni.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] permezzo del difensore di fiducia, deducendo due distinti motivi di impugnazione, diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173disp. att. cod. proc. pen.Entrami i motivi deducono una carenza di motivazione. Il primo sotto il profilodella concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di analoghi delitti. Ilsecondo con riferimento al giudizio di adeguatezza della misura domiciliare,rispetto ad una combinazione di misure non custodiali e interdittive proposta dalladifesa.3. In data 16 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA], sempre per il tramite del suodifensore, ha fatto pervenire rinuncia al ricorso evidenziando che, nelle more, ilgiudice procedente ha accolto altra istanza, sostituendo la misura domiciliare conaltra più gradata.4. Essendo venuto meno l’interesse della parte, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, qualorail ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interessederivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità noncomporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento diuna somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venirmeno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza(Sez. 1 n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 – 01) P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]
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