Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07188/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], in relazione a due sentenze irrevocabili emesse : 1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, d I 7 marzo 2008, divenuta definitiva in data 10 novembre 2010; 2) dal Tribunale di Taranto in data 23 febbraio 2015, divenuta definitiva il 15 febbraio 2018, relativamente al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 40 del 2019, ha accolto l'istanza limitatamente alla seconda sentenza, rilevando che la prima pronuncia aveva irrogato la pena partendo dal reato più grave, di cui all'art. 74 TU Stup.,e che quelli di cui all'art. 73 TU Stup. erano soltanto reati satellite, per i quali era stata irrogata la pena, in aumento, di mesi sei di reclusione.

Quindi il Tribunale, limitatamente alla seconda condanna, ha ridotto l'entità della pena base per il delitto di cui all'art. 73 TU Stup., ritenuto più grave, portandola ad anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa, aumentandola, per i reati satellite, rappresentati dalle condotte punite ai sensi dell'art. 73 cit., nella stessa misura (mesi sei di reclusione) irrogata dal giudice della cognizione.

2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv.

V. [OSCURATO:PERSONA], che deduce, con motivo unico, violazione ed erronea applicazione dell'art. 73 TU Stup. in relazione alVartL81 cod. pen. e 30 legge n. 87 del 1953.

Si assume che anche le pene che sono state determinate a titolo di aumento per la continuazione, per il reato di cui all'art. 73 TU Stup., sia in relazione al'Olrima che alla seconda condanna, andavano rideterminate alla luce dell'intervento indicato della Corte Costituzionale, tenuto conto della diversa cornice edittale che, per effetto della pronuncia del Giudice delle leggi, è prevista per il reato di cui all'art. 73 cit.

Si richiama precedente di legittimità, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, L ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché sentenze successive che applicano detto principio, non soltanto in tema di aumento di pena per i reati satellite quando questi riguardano droghe cd. leggere, ma anche a casi in cui le condanne per droghe cd. pesanti avevano irrogato pene reputate incostituzionali dalla Corte Cost. n. 40 del 2019 (si citano, inoltre, Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019; Sez. 1, n. 23588 del 9/07/2020). 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, C. Angelilli, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati. 1.11 Collegio evidenzia che è stato ripetutamente affermato da questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717 - 01), in tema di effetti della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di anni otto anziché di anni sei di reclusione, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che in caso di condanna irrevocabile per più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, il più grave dei quali sia quello previsto dal citato art. 73, comma 1, il giudice dell'esecuzione che proceda alla rideterminazione della pena irrogata in relazione a detto reato è tenuto a rideterminare anche gli aumenti di pena per i reati-satellite, sebbene non incisi dalla decisione di incostituzionalità.

Quanto alla natura del giudizio riservato, in tali fattispecie, al giudice dell'esecuzione si è precisato che non si tratta di una operazione di mera trasposizione matematica del giudizio formulato in sede di cognizione, entro la nuova cornice edittale, bensì di un nuovo giudizio commisurativo, da operare alla stregua dei principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e con determinati limiti.

Innanzitutto, la discrezionalità del giudice dell'esecuzione opera, laddove il giudizio formulato nella cognizione era stata parametrato con riferimento al minimo edittale incostituzionale e non, invece, al massimo edittale, nell'ambito del giudizio di riduzione della pena, e dunque non può essere inteso come autonoma commisurazione della pena.

Inoltre, il giudice dell'esecuzione deve tener conto delle componenti, attinenti al trattamento sanzionatorio, già riconosciute in sede di cognizione, e anche ove frutto, nell'an, di una valutazione discrezionale, come è il caso delle attenuanti generiche e del giudizio di bilanciamento tra circostanze.

Con riferimento, infine, al quantum di pena, anche nei diversi passaggi della determinazione del trattamento sanzionatorio — individuazione della pena base, applicazione delle circostanze, aumento per la continuazione — il giudice dell'esecuzione è vincolato quanto al risultato finale, che deve pervenire ad una pena più mite, e opera con discrezionalità ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.

Il limite costituito dalla necessità che il risultato del rinnovato giudizio commisurativo sia in favorem rei deriva dalla ratio del particolare istituto processuale, finalizzato ad eliminare gli effetti, sfavorevoli per il condannato, della applicazione di una norma dichiarata incostituzionale.

Con specifico riguardo al caso in cui l'illegalità della pena riguardi, anche o soltanto un aumento di pena nella continuazione, essendo la fattispecie in tema di stupefacenti un così detto reato satellite, è stato chiarito (Sez.

U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cit., in motivazione) che si deve procedere a una rivalutazione del complessivo trattamento sanzionatorio, alla luce della più favorevole cornice edittale determinata dalla pronuncia costituzionale.

Infatti, anche nella determinazione in concreto del quantum di aumento da apportare per i singoli reati satellite, deve, comunque, procedersi ad una preliminare valutazione di gravità, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., in rapporto al parametro sanzionatorio legale.

Dunque, anche tale porzione di pena, laddove commisurata in relazione ad una cornice edittale incostituzionale, deve essere rideterminata in melius. 1.1.Su tale specifico punto, è stato di recente precisato (Sez. 1, n. 23588 del 09/07/2020, Carniti, Rv. 279522; Sez. 4, n. 54797 del 20/09/2017, Chimenti, Rv. 271657) che ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. la porzione di pena relativa ai singoli reati satellite deve essere necessariamente, commisurata alla violazione più grave, trovando applicazione i limiti fissati in via generale, sia per sede cognitiva che per quella esecutiva, dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen. con il riferimento al triplo della pena-base ovvero, se più favorevole, dalla pena che sarebbe applicabile in caso di cumulo (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073 e Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735).

Ciò in quanto il minimo e massino edittale del reato continuato non sono quelli previsti per i reati che lo compongono, ma quelli autonomamente stabiliti dalla norma generale di cui all'art. 81, comma primo, cod. pen. in stretta correlazione alla violazione più grave nella misura variabile fino al triplo di quest'ultima.

Tuttavia, per la commisurazione dell'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen., deve essere pur sempre considerata, in applicazione dei parametri fissati dall'art. 133, comma 1 cod. pen., la gravità e le altre caratteristiche oggettive della singola violazione satellite (Sez.

U, ric.

Sebbar, in motivazione), per poi procedere all'applicazione della invocata disciplina per il reato continuato. 2.0rbene applicati gli esposti principi al caso al vaglio, si rileva che, in relazione ad entrambe le sentenze di cui all'istanza, il Giudice dell'esecuzione ha mantenuto il medesimo aumento di pena per i reati posti in continuazione.

2.1. Invece deve essere rinnovato il giudizio di "proporzione sostanziale" tra sanzione edittale e portata lesiva della condotta tenuta in concreto.

Avuto riguardo al fatto che l'aumento di pena per quei reati satellite rispetto ai quali si sia inizialmente, in parte, modellato in ragione di una forbice edittale che prevedeva una sanzione minima di anni otto di reclusione, a fronte del mutato paradigma sanzionatorio nella norma incriminatrice (da otto a sei anni di reclusione) il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere a una riduzione "necessaria" di tale aumento, dandone conto nella motivazione relativa.

L'abbassamento della soglia legale nel minimo per il reato base e la relativa ponderazione legislativa influiscono, per quanto sopra esposto, ipso iure, sulla pena irrogata anche per i reati satellite che va necessariamente ridotta, con un obbligo di motivazione che si accresce quanto più la pena rideterminata si avvicina a quella iniziale. 2.2.Tale ragionamento va svolto anche in relazione al pronunciato rigetto della richiesta difensiva, con riferimento alla prima delle sentenze in esecuzione (n. 196 del 2008 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce), trattandosi di condanna intervenuta per il più grave reato di cui all'art. 74 TU Stup., norma incriminatrice non investita dalla pronunciata illegittimità costituzionale, rispetto al quale però la pena in aumento riguarda più reati di cui all'art. 73 TU Stup. 2.3.Deve, dunque, disporsi l'annullamento della impugnata ordinanza, onde addivenire, trattandosi di operazione discrezionale rimessa al giudice di merito, alla rideterminazione dell'entità degli aumenti operati, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., limitatamente ai reati satellite investiti dalla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, TU Stup. in relazione alle sostanze cd. pesanti.

3. Deriva da quanto sin qui esposto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice competente per nuovo giudizio, nei limiti indicati nella parte motiva.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], in relazione a due sentenze irrevocabili emesse : 1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, d I 7 marzo 2008, divenuta definitiva in data 10 novembre 2010; 2) dal Tribunale di Taranto in data 23 febbraio 2015, divenuta definitiva il 15 febbraio 2018, relativamente al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 40 del 2019, ha accolto l'istanza limitatamente alla seconda sentenza, rilevando che la prima pronuncia aveva irrogato la pena partendo dal reato più grave, di cui all'art. 74 TU Stup.,e che quelli di cui all'art. 73 TU Stup. erano soltanto reati satellite, per i quali era stata irrogata la pena, in aumento, di mesi sei di reclusione. Quindi il Tribunale, limitatamente alla seconda condanna, ha ridotto l'entità della pena base per il delitto di cui all'art. 73 TU Stup., ritenuto più grave, portandola ad anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa, aumentandola, per i reati satellite, rappresentati dalle condotte punite ai sensi dell'art. 73 cit., nella stessa misura (mesi sei di reclusione) irrogata dal giudice della cognizione. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. V. [OSCURATO:PERSONA], che deduce, con motivo unico, violazione ed erronea applicazione dell'art. 73 TU Stup. in relazione alVartL81 cod. pen. e 30 legge n. 87 del 1953. Si assume che anche le pene che sono state determinate a titolo di aumento per la continuazione, per il reato di cui all'art. 73 TU Stup., sia in relazione al'Olrima che alla seconda condanna, andavano rideterminate alla luce dell'intervento indicato della Corte Costituzionale, tenuto conto della diversa cornice edittale che, per effetto della pronuncia del Giudice delle leggi, è prevista per il reato di cui all'art. 73 cit. Si richiama precedente di legittimità, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, L ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché sentenze successive che applicano detto principio, non soltanto in tema di aumento di pena per i reati satellite quando questi riguardano droghe cd. leggere, ma anche a casi in cui le condanne per droghe cd. pesanti avevano irrogato pene reputate incostituzionali dalla Corte Cost. n. 40 del 2019 (si citano, inoltre, Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019; Sez. 1, n. 23588 del 9/07/2020). 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, C. Angelilli, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati. 1.11 Collegio evidenzia che è stato ripetutamente affermato da questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717 - 01), in tema di effetti della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di anni otto anziché di anni sei di reclusione, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che in caso di condanna irrevocabile per più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, il più grave dei quali sia quello previsto dal citato art. 73, comma 1, il giudice dell'esecuzione che proceda alla rideterminazione della pena irrogata in relazione a detto reato è tenuto a rideterminare anche gli aumenti di pena per i reati-satellite, sebbene non incisi dalla decisione di incostituzionalità. Quanto alla natura del giudizio riservato, in tali fattispecie, al giudice dell'esecuzione si è precisato che non si tratta di una operazione di mera trasposizione matematica del giudizio formulato in sede di cognizione, entro la nuova cornice edittale, bensì di un nuovo giudizio commisurativo, da operare alla stregua dei principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e con determinati limiti. Innanzitutto, la discrezionalità del giudice dell'esecuzione opera, laddove il giudizio formulato nella cognizione era stata parametrato con riferimento al minimo edittale incostituzionale e non, invece, al massimo edittale, nell'ambito del giudizio di riduzione della pena, e dunque non può essere inteso come autonoma commisurazione della pena. Inoltre, il giudice dell'esecuzione deve tener conto delle componenti, attinenti al trattamento sanzionatorio, già riconosciute in sede di cognizione, e anche ove frutto, nell'an, di una valutazione discrezionale, come è il caso delle attenuanti generiche e del giudizio di bilanciamento tra circostanze. Con riferimento, infine, al quantum di pena, anche nei diversi passaggi della determinazione del trattamento sanzionatorio — individuazione della pena base, applicazione delle circostanze, aumento per la continuazione — il giudice dell'esecuzione è vincolato quanto al risultato finale, che deve pervenire ad una pena più mite, e opera con discrezionalità ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Il limite costituito dalla necessità che il risultato del rinnovato giudizio commisurativo sia in favorem rei deriva dalla ratio del particolare istituto processuale, finalizzato ad eliminare gli effetti, sfavorevoli per il condannato, della applicazione di una norma dichiarata incostituzionale. Con specifico riguardo al caso in cui l'illegalità della pena riguardi, anche o soltanto un aumento di pena nella continuazione, essendo la fattispecie in tema di stupefacenti un così detto reato satellite, è stato chiarito (Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cit., in motivazione) che si deve procedere a una rivalutazione del complessivo trattamento sanzionatorio, alla luce della più favorevole cornice edittale determinata dalla pronuncia costituzionale. Infatti, anche nella determinazione in concreto del quantum di aumento da apportare per i singoli reati satellite, deve, comunque, procedersi ad una preliminare valutazione di gravità, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., in rapporto al parametro sanzionatorio legale. Dunque, anche tale porzione di pena, laddove commisurata in relazione ad una cornice edittale incostituzionale, deve essere rideterminata in melius. 1.1.Su tale specifico punto, è stato di recente precisato (Sez. 1, n. 23588 del 09/07/2020, Carniti, Rv. 279522; Sez. 4, n. 54797 del 20/09/2017, Chimenti, Rv. 271657) che ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. la porzione di pena relativa ai singoli reati satellite deve essere necessariamente, commisurata alla violazione più grave, trovando applicazione i limiti fissati in via generale, sia per sede cognitiva che per quella esecutiva, dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen. con il riferimento al triplo della pena-base ovvero, se più favorevole, dalla pena che sarebbe applicabile in caso di cumulo (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073 e Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735). Ciò in quanto il minimo e massino edittale del reato continuato non sono quelli previsti per i reati che lo compongono, ma quelli autonomamente stabiliti dalla norma generale di cui all'art. 81, comma primo, cod. pen. in stretta correlazione alla violazione più grave nella misura variabile fino al triplo di quest'ultima. Tuttavia, per la commisurazione dell'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen., deve essere pur sempre considerata, in applicazione dei parametri fissati dall'art. 133, comma 1 cod. pen., la gravità e le altre caratteristiche oggettive della singola violazione satellite (Sez. U, ric. Sebbar, in motivazione), per poi procedere all'applicazione della invocata disciplina per il reato continuato. 2.0rbene applicati gli esposti principi al caso al vaglio, si rileva che, in relazione ad entrambe le sentenze di cui all'istanza, il Giudice dell'esecuzione ha mantenuto il medesimo aumento di pena per i reati posti in continuazione. 2.1. Invece deve essere rinnovato il giudizio di "proporzione sostanziale" tra sanzione edittale e portata lesiva della condotta tenuta in concreto. Avuto riguardo al fatto che l'aumento di pena per quei reati satellite rispetto ai quali si sia inizialmente, in parte, modellato in ragione di una forbice edittale che prevedeva una sanzione minima di anni otto di reclusione, a fronte del mutato paradigma sanzionatorio nella norma incriminatrice (da otto a sei anni di reclusione) il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere a una riduzione "necessaria" di tale aumento, dandone conto nella motivazione relativa. L'abbassamento della soglia legale nel minimo per il reato base e la relativa ponderazione legislativa influiscono, per quanto sopra esposto, ipso iure, sulla pena irrogata anche per i reati satellite che va necessariamente ridotta, con un obbligo di motivazione che si accresce quanto più la pena rideterminata si avvicina a quella iniziale. 2.2.Tale ragionamento va svolto anche in relazione al pronunciato rigetto della richiesta difensiva, con riferimento alla prima delle sentenze in esecuzione (n. 196 del 2008 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce), trattandosi di condanna intervenuta per il più grave reato di cui all'art. 74 TU Stup., norma incriminatrice non investita dalla pronunciata illegittimità costituzionale, rispetto al quale però la pena in aumento riguarda più reati di cui all'art. 73 TU Stup. 2.3.Deve, dunque, disporsi l'annullamento della impugnata ordinanza, onde addivenire, trattandosi di operazione discrezionale rimessa al giudice di merito, alla rideterminazione dell'entità degli aumenti operati, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., limitatamente ai reati satellite investiti dalla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, TU Stup. in relazione alle sostanze cd. pesanti. 3. Deriva da quanto sin qui esposto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice competente per nuovo giudizio, nei limiti indicati nella parte motiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nu