CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 08270/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8270/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 134/2026* * * 36342/2025* **ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * 03ENEWO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * *che ha concluso chiedendo dichiararsi l inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Trento ha confermatola decisione con cui il * del Tribunale di * aveva riconosciuto * *colpevole del reato di tentato omicidio aggravato e per l effetto lo aveva condannato allapena di anni 8 di reclusione.Secondo i * del merito l imputato aveva colpito con un coltello da cucina dotatodi lama lunga circa 20 centimetri al fianco destro la compagna convivente ** compiendo in tal guisa un atto idoneo a causarne la morte evento non verificatosiper la fuga della persona offesa verso i carabinieri intervenuti sul luogo del fatto.* esaminare le censure proposte nell atto di appello la Corte distrettuale haosservato che ai fini della configurabilità dell elemento soggettivo anche nella forma deldolo eventuale nessuna rilevanza può essere attribuita all assunzione di psicofarmaci daparte della persona offesa e di bevande alcoliche da parte dell imputato tenuto conto dellemodalità della condotta comunque potenzialmente idonee a causare la morte della vittimastante la forza impressa dall imputato al colpo penetrato nel fianco per circa 10 centimetri.Quanto al trattamento sanzionatorio i * trentini hanno evidenziato che non èaccoglibile la richiesta difensiva di riduzione della pena e di concessione delle circostanzeprecedenti penali per violazione della normativa sugli stupefacenti l avvenutadisapplicazione della recidiva nonché l assenza di elementi su cui fondare l invocatobeneficio.2. Avverso la sentenza ricorre * * per il tramite del difensore di fiducia avv.* * articolando due motivi con i quali deduce erronea applicazione della leggepenale nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di tentatoomicidio.2.1 Con il primo motivo lamenta che la ricostruzione della vicenda operata dalla Cortedi appello non tiene conto di circostanze rilevanti emerse con certezza dall istruttoriadibattimentale l assunzione di psicofarmaci da parte della persona offesa il ferimento dicolpo con la mano sinistra pur non essendo mancino.Tali circostanze del tutto ignorate dalla Corte d appello nonostante i rilievi difensivimentre sono coerenti con la versione fornita dall imputato appaiono del tutto incompatibilicon le dichiarazioni rese dalla persona offesa la quale ha sostenuto di essere stataaccoltellata dal compagno mentre cercava di aprire la porta per uscire dall appartamentoquindi in una posizione in cui doveva necessariamente essere attinta alle spalle.La sentenza impugnata avrebbe dovuto spiegare perché la persona offesa è stataritenuta credibile nonostante le circostanze sottaciute e l incompatibilità della localizzazionedella ferita con il suo racconto.* carenti le argomentazioni poste a sostegno della ritenuta sussistenza del dolorichiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui agli articoli 56 e 575 cod. pen.Secondo il ricorrente la Corte d appello non ha indicato gli elementi logici o lecircostanze fattuali che l hanno indotta a ritenere provata la sussistenza dell animus necandiin capo all imputato ed ha del tutto ignorato gli specifici rilievi difensivi pur fondati suelementi concreti ed oggettivi sintetizzabili come segue. * della ferita posta nella parte anteriore dell addome quindiperfettamente compatibile con le dichiarazioni rese dall imputato il quale ha riferito di averecolpito accidentalmente la vittima che si trovava di fronte a lui durante una discussionemolto animata perché entrambi i protagonisti si trovavano in condizioni psichiche alteratedall assunzione di alcol e benzodiazepine. * profondità della ferita. * non vitale nella parte del corpo della vittima attinta dal coltello. * del coltello da parte di * * che è destrimano con la manosinistra. * di una sola ferita. * tenuta dall imputato successivamente al colpo non ha inseguito alla vittimaimpugnando il coltello e si è mostrato subito sin dall immediatezza.2.2. Con il secondo motivo lamenta che la sentenza impugnata discostandosi daiprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di tentato omicidio non haindicato gli elementi fattuali da cui ha desunto la sussistenza dell animus necandi e perconverso ha escluso il dolo delle lesioni personali gravi finendo per ritenere sufficiente lapotenziale idoneità del corpo inferto a causare la morte della persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. * i motivi che possono essere trattati congiuntamente in ragione dellaconnessione logica delle questioni poste sono fondati nella parte in cui censurano ilpercorso giustificativo seguito dalla Corte distrettuale per valutare infondati i rilievi dedottidall appellante in ordine alla sussistenza del dolo omicidiario e conseguentemente in ordinealla corretta qualificazione giuridica della condotta pacificamente attribuita all imputatocome tentato omicidio o come lesioni personali mentre nel resto pongono questioni di fatto ocomunque di lettura alternativa delle prove non scrutinabili in sede di legittimità.2. A proposito dell elemento psicologico del dolo in relazione al reato di tentatoomicidio è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità con orientamento ormairisalente rimasto costante ha puntualizzato che la fattispecie incriminatrice prevista dall art.56 cod. pen. incentrata sul compimento di atti finalizzati diretti in modo non equivoco allacommissione di un delitto non può essere consumata da colui che dal punto di vistadell atteggiamento psicologico agisca con dolo eventuale.Non sono punibili come tentativo tutte quelle condotte rispetto alle quali un eventodelittuoso nel caso del tentato omicidio la morte conseguente a una condotta diretta adaltri scopi e realizzata nonostante la rappresentazione della possibilità del verificarsi diulteriori conseguenze si prospetta come accadimento non preso in diretta considerazioneed anzi non voluto in concreto dall agente che accetta soltanto il rischio del suo verificarsi tra le altre * 6 n. 14342 del 3 20/03/2012 R. * 252565 * 1 31 marzo 2010 n.25114 * * 247707 * 1 14 novembre 2007 n. 44995 * e altro *238705 e specie in motivazione * U n. 38343 del 24/04/2014 * * 261105 .* ricorre il tentativo punibile laddove gli atti rispetto ai quali l eventospecificamente richiesto per la realizzazione della fattispecie delittuosa di riferimento si ponecome inequivoco epilogo della direzione della condotta accettato dall agente che prevede evuole con scelta sostanzialmente equipollente l uno o l altro degli eventi causalmentericollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria c.d. dolo diretto alternativo * 111521 del 25/02/2009 D * * 243487 o specificamente voluto come mezzonecessario per raggiungere uno scopo finale o perseguito come scopo finale c.d. dolodiretto intenzionale cfr. tra le altre * 1 29 gennaio 2008 n. 12594 Li e altri * 240275* 6 26 ottobre 2006 n. 1367 * * 235789 .Nel caso in cui la condotta realizzata già costituisca reato consumato di lesioni ai finidella configurabilità del tentativo è necessario dimostrare che l agente voleva oltre allelesioni dell integrità fisica della vittima anche la morte.La prova di detto elemento psicologico ove manchino esplicite ammissioni da partedell agente ha natura essenzialmente indiretta dovendo essere desunta da peculiaritàestrinseche dell azione criminosa che per la loro non equivoca potenzialità semanticasiano le più idonee a esprimere il fine perseguito dall agente tra le altre * 1 n. 11928 del29 novembre 2018 * * 275012 * 1 23 settembre 2008 n. 39293 Di * *241339 * 1 16 dicembre 2008 n. 5029 De * * 243370 .* in particolare valore determinante per l accertamento della sussistenzadell animus necandi che rifiuta di per sé ogni presunzione tutti quei dati probatori acquisiti alprocesso che appaiano rilevanti sotto tale profilo per il loro valore sintomatico secondo l idquod plerumque accidit la natura del mezzo usato le parti del corpo della vittima attinte lareiterazione dei colpi e la cui valutazione che costituisce il risultato di un indagine di fatto èrimessa all apprezzamento del giudice di merito.3. Tanto posto in diritto risulta evidente che la sentenza impugnata come denunciatodal ricorrente non ha correttamente affrontato la questione relativa alla forma e all oggettodel dolo con cui aveva agito l imputato e quindi della qualificazione giuridica della condottaaccertata.La Corte distrettuale ha sul piano dell elemento oggettivo apprezzato l azione posta inessere dall imputato come «idonea» a provocare l evento morte secondo un correttoapproccio interpretativo. Ha infatti preso in considerazione formulando una prognosi expost ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all imputato al momentodel compimento degli atti in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso lecaratteristiche micidiali del mezzo utilizzato coltello da cucina dotato di lama lunga circa 20centimetri la vicinanza ad organi vitali delle parti del corpo attinte fianco destro edaddome la forza impressa al fendente penetrato per dieci centimetri e le graviconseguenze derivatene in ragione della forza fisica impressa sottoposta ad interventochirurgico salva vita e infine l impossibilità oggettiva di proseguire l aggressione una voltache la vittima era riuscita a divincolarsi e a fuggire e chiedere aiuto ad una pattuglia dei* che transitava nelle adiacenze dell abitazione.Sul piano dell elemento soggettivo è pervenuta sulla base delle medesime circostanzefattuali alla conclusione che * * aveva agito quanto meno con «dolo eventuale» eciò perché il colpo inferto dall imputato alla persona offesa «... era potenzialmente idoneo acausarne la morte» pag. 5 .È stato quindi ritenuto sufficiente ad integrare l elemento soggettivo della più graveipotesi di tentato omicidio la mera potenzialità sul piano oggettivo dell azione lesiva posta inessere dall autore della condotta a cagionare la morte della vittima.Al contrario l esito mortale deve essere voluto anche in alternativa all evento menograve non basta che l agente sia consapevole che la morte della vittima possa verificarsiquale conseguenza accessoria possibile o probabile dell azione lesiva ed è del tuttoirrilevante l accettazione volontaristica del rischio di causarla.4. L erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di merito in tema dielemento soggettivo e qualificazione giuridica del fatto impone l annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio per nuovo giudizio alla sezione distaccata di Bolzano della Corted appello di Trento che dovrà pertanto riesaminare i predetti temi alla luce dei principi didiritto sovra menzionati provvedendo altresì di conseguenza a nuova statuizione sultrattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8270/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 134/2026* * * 36342/2025* **ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * 03ENEWO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * *che ha concluso chiedendo dichiararsi l inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Trento ha confermatola decisione con cui il * del Tribunale di * aveva riconosciuto * *colpevole del reato di tentato omicidio aggravato e per l effetto lo aveva condannato allapena di anni 8 di reclusione.Secondo i * del merito l imputato aveva colpito con un coltello da cucina dotatodi lama lunga circa 20 centimetri al fianco destro la compagna convivente ** compiendo in tal guisa un atto idoneo a causarne la morte evento non verificatosiper la fuga della persona offesa verso i carabinieri intervenuti sul luogo del fatto.* esaminare le censure proposte nell atto di appello la Corte distrettuale haosservato che ai fini della configurabilità dell elemento soggettivo anche nella forma deldolo eventuale nessuna rilevanza può essere attribuita all assunzione di psicofarmaci daparte della persona offesa e di bevande alcoliche da parte dell imputato tenuto conto dellemodalità della condotta comunque potenzialmente idonee a causare la morte della vittimastante la forza impressa dall imputato al colpo penetrato nel fianco per circa 10 centimetri.Quanto al trattamento sanzionatorio i * trentini hanno evidenziato che non èaccoglibile la richiesta difensiva di riduzione della pena e di concessione delle circostanzeprecedenti penali per violazione della normativa sugli stupefacenti l avvenutadisapplicazione della recidiva nonché l assenza di elementi su cui fondare l invocatobeneficio.2. Avverso la sentenza ricorre * * per il tramite del difensore di fiducia avv.* * articolando due motivi con i quali deduce erronea applicazione della leggepenale nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di tentatoomicidio.2.1 Con il primo motivo lamenta che la ricostruzione della vicenda operata dalla Cortedi appello non tiene conto di circostanze rilevanti emerse con certezza dall istruttoriadibattimentale l assunzione di psicofarmaci da parte della persona offesa il ferimento dicolpo con la mano sinistra pur non essendo mancino.Tali circostanze del tutto ignorate dalla Corte d appello nonostante i rilievi difensivimentre sono coerenti con la versione fornita dall imputato appaiono del tutto incompatibilicon le dichiarazioni rese dalla persona offesa la quale ha sostenuto di essere stataaccoltellata dal compagno mentre cercava di aprire la porta per uscire dall appartamentoquindi in una posizione in cui doveva necessariamente essere attinta alle spalle.La sentenza impugnata avrebbe dovuto spiegare perché la persona offesa è stataritenuta credibile nonostante le circostanze sottaciute e l incompatibilità della localizzazionedella ferita con il suo racconto.* carenti le argomentazioni poste a sostegno della ritenuta sussistenza del dolorichiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui agli articoli 56 e 575 cod. pen.Secondo il ricorrente la Corte d appello non ha indicato gli elementi logici o lecircostanze fattuali che l hanno indotta a ritenere provata la sussistenza dell animus necandiin capo all imputato ed ha del tutto ignorato gli specifici rilievi difensivi pur fondati suelementi concreti ed oggettivi sintetizzabili come segue. * della ferita posta nella parte anteriore dell addome quindiperfettamente compatibile con le dichiarazioni rese dall imputato il quale ha riferito di averecolpito accidentalmente la vittima che si trovava di fronte a lui durante una discussionemolto animata perché entrambi i protagonisti si trovavano in condizioni psichiche alteratedall assunzione di alcol e benzodiazepine. * profondità della ferita. * non vitale nella parte del corpo della vittima attinta dal coltello. * del coltello da parte di * * che è destrimano con la manosinistra. * di una sola ferita. * tenuta dall imputato successivamente al colpo non ha inseguito alla vittimaimpugnando il coltello e si è mostrato subito sin dall immediatezza.2.2. Con il secondo motivo lamenta che la sentenza impugnata discostandosi daiprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di tentato omicidio non haindicato gli elementi fattuali da cui ha desunto la sussistenza dell animus necandi e perconverso ha escluso il dolo delle lesioni personali gravi finendo per ritenere sufficiente lapotenziale idoneità del corpo inferto a causare la morte della persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. * i motivi che possono essere trattati congiuntamente in ragione dellaconnessione logica delle questioni poste sono fondati nella parte in cui censurano ilpercorso giustificativo seguito dalla Corte distrettuale per valutare infondati i rilievi dedottidall appellante in ordine alla sussistenza del dolo omicidiario e conseguentemente in ordinealla corretta qualificazione giuridica della condotta pacificamente attribuita all imputatocome tentato omicidio o come lesioni personali mentre nel resto pongono questioni di fatto ocomunque di lettura alternativa delle prove non scrutinabili in sede di legittimità.2. A proposito dell elemento psicologico del dolo in relazione al reato di tentatoomicidio è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità con orientamento ormairisalente rimasto costante ha puntualizzato che la fattispecie incriminatrice prevista dall art.56 cod. pen. incentrata sul compimento di atti finalizzati diretti in modo non equivoco allacommissione di un delitto non può essere consumata da colui che dal punto di vistadell atteggiamento psicologico agisca con dolo eventuale.Non sono punibili come tentativo tutte quelle condotte rispetto alle quali un eventodelittuoso nel caso del tentato omicidio la morte conseguente a una condotta diretta adaltri scopi e realizzata nonostante la rappresentazione della possibilità del verificarsi diulteriori conseguenze si prospetta come accadimento non preso in diretta considerazioneed anzi non voluto in concreto dall agente che accetta soltanto il rischio del suo verificarsi tra le altre * 6 n. 14342 del 3 20/03/2012 R. * 252565 * 1 31 marzo 2010 n.25114 * * 247707 * 1 14 novembre 2007 n. 44995 * e altro *238705 e specie in motivazione * U n. 38343 del 24/04/2014 * * 261105 .* ricorre il tentativo punibile laddove gli atti rispetto ai quali l eventospecificamente richiesto per la realizzazione della fattispecie delittuosa di riferimento si ponecome inequivoco epilogo della direzione della condotta accettato dall agente che prevede evuole con scelta sostanzialmente equipollente l uno o l altro degli eventi causalmentericollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria c.d. dolo diretto alternativo * 111521 del 25/02/2009 D * * 243487 o specificamente voluto come mezzonecessario per raggiungere uno scopo finale o perseguito come scopo finale c.d. dolodiretto intenzionale cfr. tra le altre * 1 29 gennaio 2008 n. 12594 Li e altri * 240275* 6 26 ottobre 2006 n. 1367 * * 235789 .Nel caso in cui la condotta realizzata già costituisca reato consumato di lesioni ai finidella configurabilità del tentativo è necessario dimostrare che l agente voleva oltre allelesioni dell integrità fisica della vittima anche la morte.La prova di detto elemento psicologico ove manchino esplicite ammissioni da partedell agente ha natura essenzialmente indiretta dovendo essere desunta da peculiaritàestrinseche dell azione criminosa che per la loro non equivoca potenzialità semanticasiano le più idonee a esprimere il fine perseguito dall agente tra le altre * 1 n. 11928 del29 novembre 2018 * * 275012 * 1 23 settembre 2008 n. 39293 Di * *241339 * 1 16 dicembre 2008 n. 5029 De * * 243370 .* in particolare valore determinante per l accertamento della sussistenzadell animus necandi che rifiuta di per sé ogni presunzione tutti quei dati probatori acquisiti alprocesso che appaiano rilevanti sotto tale profilo per il loro valore sintomatico secondo l idquod plerumque accidit la natura del mezzo usato le parti del corpo della vittima attinte lareiterazione dei colpi e la cui valutazione che costituisce il risultato di un indagine di fatto èrimessa all apprezzamento del giudice di merito.3. Tanto posto in diritto risulta evidente che la sentenza impugnata come denunciatodal ricorrente non ha correttamente affrontato la questione relativa alla forma e all oggettodel dolo con cui aveva agito l imputato e quindi della qualificazione giuridica della condottaaccertata.La Corte distrettuale ha sul piano dell elemento oggettivo apprezzato l azione posta inessere dall imputato come «idonea» a provocare l evento morte secondo un correttoapproccio interpretativo. Ha infatti preso in considerazione formulando una prognosi expost ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all imputato al momentodel compimento degli atti in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso lecaratteristiche micidiali del mezzo utilizzato coltello da cucina dotato di lama lunga circa 20centimetri la vicinanza ad organi vitali delle parti del corpo attinte fianco destro edaddome la forza impressa al fendente penetrato per dieci centimetri e le graviconseguenze derivatene in ragione della forza fisica impressa sottoposta ad interventochirurgico salva vita e infine l impossibilità oggettiva di proseguire l aggressione una voltache la vittima era riuscita a divincolarsi e a fuggire e chiedere aiuto ad una pattuglia dei* che transitava nelle adiacenze dell abitazione.Sul piano dell elemento soggettivo è pervenuta sulla base delle medesime circostanzefattuali alla conclusione che * * aveva agito quanto meno con «dolo eventuale» eciò perché il colpo inferto dall imputato alla persona offesa «... era potenzialmente idoneo acausarne la morte» pag. 5 .È stato quindi ritenuto sufficiente ad integrare l elemento soggettivo della più graveipotesi di tentato omicidio la mera potenzialità sul piano oggettivo dell azione lesiva posta inessere dall autore della condotta a cagionare la morte della vittima.Al contrario l esito mortale deve essere voluto anche in alternativa all evento menograve non basta che l agente sia consapevole che la morte della vittima possa verificarsiquale conseguenza accessoria possibile o probabile dell azione lesiva ed è del tuttoirrilevante l accettazione volontaristica del rischio di causarla.4. L erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di merito in tema dielemento soggettivo e qualificazione giuridica del fatto impone l annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio per nuovo giudizio alla sezione distaccata di Bolzano della Corted appello di Trento che dovrà pertanto riesaminare i predetti temi alla luce dei principi didiritto sovra menzionati provvedendo altresì di conseguenza a nuova statuizione sultrattamento sanzionatorio. *Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d appello diTrento sezione distaccata di *Così è deciso 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d appello diTrento sezione distaccata di *Così è deciso 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *