Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 48254/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 del GIP TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.VERSACI Bruno ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed C 14.445,00 di multa in relazione a ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (pari a 3.732 dosi singole).

2. Il ricorrente deduce erroneità della motivazione tale da determinarne la nullità in quanto incidente sulla coerenza strutturale dell'iter argomentativo, vizio rilevabile ictu oculi, laddove nelle premesse della motivazione il giudice aveva ri- chiamato fatti di un diverso procedimento o comunque indicato parti processuali e richieste del tutto avulse dal procedimento in oggetto.

3. Il ricorso si presenta inammissibile in quanto l'erronea indicazione del ri- chiedente l'applicazione della pena e la misura della pena concordata, che attiene alla parte della motivazione riservata allo svolgimento del fatto, non solo non ha determinato alcun contrasto tra l'iter argomentativo della motivazione rispetto al dispositivo, ma non ha neppure comportato un ininfluente errore di diritto nella motivazione o la erronea indicazione di testi di legge, né una erronea indicazione della specie e della quantità di pena, suscettibili di attivare la rettifica ai sensi dell'art.619 cod.proc.pen., né alcun errore che giustifichi l'adozione del procedi- mento per la correzione dell'errore materiale, in quanto nessun dubbio sussiste sulla identità dell'imputato richiedente la pena (che risulta correttamente declinata nella intestazione), nè sulla misura della pena richiesta, che è quella indicata in dispositivo che corrisponde a quella indicata nella istanza. 3.1 n giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato invero l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volon- taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di impu- tazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

I

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 6 Ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 del GIP TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.VERSACI Bruno ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed C 14.445,00 di multa in relazione a ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (pari a 3.732 dosi singole). 2. Il ricorrente deduce erroneità della motivazione tale da determinarne la nullità in quanto incidente sulla coerenza strutturale dell'iter argomentativo, vizio rilevabile ictu oculi, laddove nelle premesse della motivazione il giudice aveva ri- chiamato fatti di un diverso procedimento o comunque indicato parti processuali e richieste del tutto avulse dal procedimento in oggetto. 3. Il ricorso si presenta inammissibile in quanto l'erronea indicazione del ri- chiedente l'applicazione della pena e la misura della pena concordata, che attiene alla parte della motivazione riservata allo svolgimento del fatto, non solo non ha determinato alcun contrasto tra l'iter argomentativo della motivazione rispetto al dispositivo, ma non ha neppure comportato un ininfluente errore di diritto nella motivazione o la erronea indicazione di testi di legge, né una erronea indicazione della specie e della quantità di pena, suscettibili di attivare la rettifica ai sensi dell'art.619 cod.proc.pen., né alcun errore che giustifichi l'adozione del procedi- mento per la correzione dell'errore materiale, in quanto nessun dubbio sussiste sulla identità dell'imputato richiedente la pena (che risulta correttamente declinata nella intestazione), nè sulla misura della pena richiesta, che è quella indicata in dispositivo che corrisponde a quella indicata nella istanza. 3.1 n giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato invero l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volon- taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di impu- tazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). I 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 Ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 48254/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris