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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 30120/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 03/11/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia, in data 24/02/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (v. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 03/11/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia, in data 24/02/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (v. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere E
Sentenza Cassazione n. 30120/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris