CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03997/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28147-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; intimato - avverso la sentenza n. 3182/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 28147 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- R.G.28147/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di appello di Roma, a parziale conferma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato tardiva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della società "Futura di [OSCURATO:PERSONA] s,.n.c.", avverso l'avviso di addebito notificatogli dall'[OSCURATO:PERSONA] relativo all'obbligo di versamento dei contributi alla gestione commercianti per il periodo gennaio 2009 dicembre 2014, per la somma di Euro 14.539,54; la Corte territoriale ha, in particolare, ritenuto violato l'art. 24, co. 5, del D.Igs. n.46 del 1999 che fissa il termine perentorio per l'opposizione in quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, e prevede l'irretrattabilità del credito contributivo per la natura di atto amministrativo della cartella di pagamento, la quale non è pertanto idonea ad acquistare efficacia di giudicato; conseguentemente, divergendo dalla pronuncia di primo grado, ha dichiarato legittima l'iscrizione dell'opponente alla gestione commercianti per il periodo controverso; per quanto concerne il periodo successivo (dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino all'instaurazione del giudizio con ricorso del 2.11.2016), la Corte territoriale è passata ad accertare in fatto se il Muneretto, in quanto socio della s.n.c., fosse tenuto ad iscriversi alla gestione commercianti; l'accertamento ha condotto il giudice del merito a negare la abitualità e la prevalenza dell'attività svolta dall'appellato all'interno della società, e a rilevare che l'[OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito elementi validi ai fini della prova dell'esistenza dei presupposti per l'iscrizione; pertanto, la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, ha concluso per l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio dell'appellato alla gestione commercianti per il periodo che va dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 2.11.2016; [OSCURATO:PERSONA] ha domandato la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art., 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con un unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 e n.5, il ricorrente denuncia "Violazione, ovvero falsa ed errata applicazione dell'art. 24 D.Igs. n. 46/1999 e dell'art. 1, comma 203, legge n. 662/1996"; sostiene l'erronea qualificazione dell'azione quale opposizione all'avviso di addebito notificatogli in data 9.01.2015 nonché dell'affermazione secondo la quale il ricorso del 2.11.2016 contenesse autonoma domanda di accertamento negativo circa la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti, operata dall'ente previdenziale in violazione dell'art. 1 co. 203, della legge n. 662 del 1996 e successive modifiche e integrazioni; il motivo non merita accoglimento; parte ricorrente non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, assunto sulla base del corretto presupposto per cui la cartella di pagamento è priva dell'attitudine ad acquistare l'efficacia di giudicato e non produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito; la Corte territoriale ha, perciò, dato atto che l'avviso di addebito relativo alla contribuzione per il periodo 2009-2014 era stato notificato il 9.01.2015, che l'opposizione era stata depositata il 2.11.2016, ben oltre il termine perentorio di quaranta giorni stabilito dall'art. 24, aggiungendo che l'appellato non aveva contestato specificamente in giudizio l'avvenuta maturazione di detto termine (ratio decidendi, peraltro, non contrastata nemmeno nel giudizio di legittimità); la Corte territoriale ha, inoltre, osservato che per la declaratoria della sola illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti per il periodo 2009-2014 l'appellato non aveva allegato nessun interesse ad agire; coerentemente, per il periodo successivo, la pronuncia gravata ha ritenuto la necessità di esaminare il merito, entro il confine temporale gennaio 2015 novembre 2016, dichiarando illegittima l'iscrizione d'ufficio avendo esclluso la partecipazione abituale e prevalente dell'odierno ricorrente alla gestione aziendale (Cfr., da ultimo, sul tema Cass. n. 20859 del 2022); essendo tale l'iter argomentativo seguito dalla Corte di merito, la censura non coglie nel segno, e non si rivela idonea a confutare la qualificazione dell'azione proposta dall'odierno ricorrente quale opposizione all'avviso di addebito, soggetta per legge al termine decadenziale (perentorio) di 40 giorni dall'intervenuta notifica dell'avviso di addebito; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso