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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 14084/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui viene contestato con un unico motivo il trattamento sanzionatorio inflittogli per mancanza di idonea motivazione in ordine alla sua congruità, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato invero che trattandosi di un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena; rilevato in ogni caso che la Corte territoriale, pur assestandosi la pena ampiamente al di sotto della media edittale senza conseguente necessità di specifica e dettagliata motivazione (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ha dato conto delle ragioni sottese alla sua quantificazione, costituite sia dal numero di dosi detenute e dalla diversa tipologia delle sostanze stupefacenti, sia dalla caratura delinquenziale dell'imputato desunta da due pendenze per reati analoghi a suo carico, dando così compiuta evidenza, tenuto conto che gli elementi addotti non risultano neppure contrastati dalla difesa, del corretto esercizio del proprio potere discrezionale; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui viene contestato con un unico motivo il trattamento sanzionatorio inflittogli per mancanza di idonea motivazione in ordine alla sua congruità, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato invero che trattandosi di un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena; rilevato in ogni caso che la Corte territoriale, pur assestandosi la pena ampiamente al di sotto della media edittale senza conseguente necessità di specifica e dettagliata motivazione (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ha dato conto delle ragioni sottese alla sua quantificazione, costituite sia dal numero di dosi detenute e dalla diversa tipologia delle sostanze stupefacenti, sia dalla caratura delinquenziale dell'imputato desunta da due pendenze per reati analoghi a suo carico, dando così compiuta evidenza, tenuto conto che gli elementi addotti non risultano neppure contrastati dalla difesa, del corretto esercizio del proprio potere discrezionale; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14084/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris