CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 dicembre 2024
Cassazione n. 29484/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10169/2025 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in BIANCAVILLA, [OSCURATO:PERSONA] N. 348, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BIANCAVILLA, [OSCURATO:PERSONA] N. 348, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avversola SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.9020/2024 depositata il 02/12/2024 ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso