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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 64/1979

ECLI:IT:COST:1979:64
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso di un giudizio promosso dall'INAIL avverso una sentenza del tribunale di Belluno che aveva condannato l'Istituto previdenziale a corrispondere a tale Sancandi l'indennizzo da silicosi nella misura del 21%, la Corte d'appello di Venezia, interpretando l'art. 14 della legge 12 aprile 1943, n. 455, nel senso che l'estensione della tutela assicurativa contro la silicosi, operata da tale legge, non può retroagire ai casi di malattie contratte da operai in lavorazioni cessate prima dell'entrata in vigore del r.d. 13 maggio 1929, n. 928, ha sollevato d'ufficio questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 13 del citato r.d., in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Si osserva nell'ordinanza di rimessione che non può attribuirsi all'art. 14 della legge 455 del 1943 una retroattività tale da farla operare al di là del termine iniziale dal quale ha preso vigore la normativa rivolta per la prima volta alla protezione delle malattie professionali, perché detto articolo non ha fatto che estendere tale tutela ad altre malattie professionali, non incluse nella tabella allegata alla normativa originaria (r.d. 13 maggio 1929, n. 928).

Sarebbe illogico quindi ritenere che il legislatore del 1943 abbia inteso statuire a tutela della sola silicosi una retroattività che non era stata prevista per tutte le altre malattie professionali considerate nella legge originaria.

Su tale presupposto normativo la Corte d'appello di Venezia ha prospettato il dubbio che la natura non retroattiva dell'impugnato art. 13 contrasti con l'art. 38, secondo comma, Cost., che prevede il diritto dei lavoratori all'assicurazione in caso di infortunio o di malattia.

La norma impugnata violerebbe altresì l'art. 3, primo comma, Cost., ingiustamente discriminando tra persone egualmente malate a seconda che la malattia professionale sia stata contratta per attività morbigene svolte prima o dopo l'entrata in vigore della legge che ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro le suddette malattie.

Innanzi a questa Corte si è costituito l'INAIL, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto di deduzioni depositato il 15 luglio 1975, chiedendo dichiararsi la infondatezza delle questioni proposte.

La difesa dell'Istituto osserva che la disposizione costituzionale invocata opera nel senso di far sì che il legislatore debba emanare un organico sistema di norme inteso a disciplinare le prestazioni dovute a tutela del lavoratore al verificarsi degli eventi indicati nell'art. 38 della stessa Costituzione.

La norma costituzionale lascia tuttavia piena libertà allo Stato di scegliere i modi e le strutture organizzative dirette allo scopo di garantire il conseguimento delle previdenze cui i lavoratori hanno diritto, attraverso quindi anche l'istituto assicurativo che, pur con particolari caratteristiche, ha per fondamento principi sinallagmatici e suppone la previsione di un sistema contributivo - anch'esso particolare - che ne assicuri la copertura finanziaria.

Ad avviso dell'INAIL quindi non è concepibile un'interpretazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, tale da garantire ai lavoratori il diritto a prestazioni assicurative anche per eventi ricollegantisi a lavorazioni svolte in epoca remota allorché non esisteva in Italia l'assicurazione contro le tecnopatie.

La difesa dell'Ente conclude osservando che non v'è violazione del principio d'eguaglianza allorché siano poste a comparazione, come nella specie, situazioni diverse, quali sono quelle del lavoratore che ha, in ipotesi, contratto malattia professionale prima o dopo l'entrata in vigore della normativa del 1929, introduttiva del corrispondente obbligo assicurativo. : La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928 (decreto delegato introduttivo per la prima volta dell'obbligo assicurativo contro il rischio da malattie professionali), nell'escludere dall'indennità i casi di malattie contratte in lavorazioni cessate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, contrasti o meno con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, secondo cui i lavoratori hanno diritto ad essere assicurati contro gli infortuni e le malattie.

La norma è denunciata anche in riferimento all'art. 3 Cost., assumendosi che realizza un'ingiustificata disparità di trattamento in base ad un criterio meramente cronologico, tra lavoratori affetti dalla stessa malattia, a seconda che l'abbiano contratta prima o dopo l'entrata in vigore del citato decreto delegato.

La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

Risulta, nella specie, che la Corte d'appello di Venezia, ha riconosciuto espressamente, nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione, che il Sancandi ha prestato attività soggetta a rischio silicotigeno oltre che in epoca antecedente alla legge del 1943, anche nel 1949, e che la brevità di tale ultimo periodo lavorativo "non esclude l'obbligo assistenziale dell'Istituto perché anche un breve periodo di lavorazione pericolosa può provocare la malattia in quanto questa è condizionata, oltre che da fattori obiettivi di durata ed intensità di esposizione, da fattori subiettivi".

Risulta quindi evidente che la controversia sottoposta al giudice a quo ricade sotto la disciplina generale della legge 12 aprile 1943, n. 455, estensiva della tutela assicurativa avverso il rischio della silicosi, non essendo necessario applicarne l'art. 14, 1 comma, disposizione transitoria, che disciplina - in riferimento all'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928 - il diritto all'indennità di coloro che hanno cessato di svolgere attività silicotigena antecedentemente all'entrata in vigore della normativa che ha istituito per la prima volta l'assicurazione obbligatoria contro il rischio da malattie professionali.

Secondo la stessa ordinanza di rimessione, la controversia di merito può essere quindi decisa senza involgere l'applicazione della norma impugnata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928, sollevata, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso di un giudizio promosso dall'INAIL avverso una sentenza del tribunale di Belluno che aveva condannato l'Istituto previdenziale a corrispondere a tale Sancandi l'indennizzo da silicosi nella misura del 21%, la Corte d'appello di Venezia, interpretando l'art. 14 della legge 12 aprile 1943, n. 455, nel senso che l'estensione della tutela assicurativa contro la silicosi, operata da tale legge, non può retroagire ai casi di malattie contratte da operai in lavorazioni cessate prima dell'entrata in vigore del r.d. 13 maggio 1929, n. 928, ha sollevato d'ufficio questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 13 del citato r.d., in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione. Si osserva nell'ordinanza di rimessione che non può attribuirsi all'art. 14 della legge 455 del 1943 una retroattività tale da farla operare al di là del termine iniziale dal quale ha preso vigore la normativa rivolta per la prima volta alla protezione delle malattie professionali, perché detto articolo non ha fatto che estendere tale tutela ad altre malattie professionali, non incluse nella tabella allegata alla normativa originaria (r.d. 13 maggio 1929, n. 928). Sarebbe illogico quindi ritenere che il legislatore del 1943 abbia inteso statuire a tutela della sola silicosi una retroattività che non era stata prevista per tutte le altre malattie professionali considerate nella legge originaria. Su tale presupposto normativo la Corte d'appello di Venezia ha prospettato il dubbio che la natura non retroattiva dell'impugnato art. 13 contrasti con l'art. 38, secondo comma, Cost., che prevede il diritto dei lavoratori all'assicurazione in caso di infortunio o di malattia. La norma impugnata violerebbe altresì l'art. 3, primo comma, Cost., ingiustamente discriminando tra persone egualmente malate a seconda che la malattia professionale sia stata contratta per attività morbigene svolte prima o dopo l'entrata in vigore della legge che ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro le suddette malattie. Innanzi a questa Corte si è costituito l'INAIL, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto di deduzioni depositato il 15 luglio 1975, chiedendo dichiararsi la infondatezza delle questioni proposte. La difesa dell'Istituto osserva che la disposizione costituzionale invocata opera nel senso di far sì che il legislatore debba emanare un organico sistema di norme inteso a disciplinare le prestazioni dovute a tutela del lavoratore al verificarsi degli eventi indicati nell'art. 38 della stessa Costituzione. La norma costituzionale lascia tuttavia piena libertà allo Stato di scegliere i modi e le strutture organizzative dirette allo scopo di garantire il conseguimento delle previdenze cui i lavoratori hanno diritto, attraverso quindi anche l'istituto assicurativo che, pur con particolari caratteristiche, ha per fondamento principi sinallagmatici e suppone la previsione di un sistema contributivo - anch'esso particolare - che ne assicuri la copertura finanziaria. Ad avviso dell'INAIL quindi non è concepibile un'interpretazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, tale da garantire ai lavoratori il diritto a prestazioni assicurative anche per eventi ricollegantisi a lavorazioni svolte in epoca remota allorché non esisteva in Italia l'assicurazione contro le tecnopatie. La difesa dell'Ente conclude osservando che non v'è violazione del principio d'eguaglianza allorché siano poste a comparazione, come nella specie, situazioni diverse, quali sono quelle del lavoratore che ha, in ipotesi, contratto malattia professionale prima o dopo l'entrata in vigore della normativa del 1929, introduttiva del corrispondente obbligo assicurativo. : La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928 (decreto delegato introduttivo per la prima volta dell'obbligo assicurativo contro il rischio da malattie professionali), nell'escludere dall'indennità i casi di malattie contratte in lavorazioni cessate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, contrasti o meno con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, secondo cui i lavoratori hanno diritto ad essere assicurati contro gli infortuni e le malattie. La norma è denunciata anche in riferimento all'art. 3 Cost., assumendosi che realizza un'ingiustificata disparità di trattamento in base ad un criterio meramente cronologico, tra lavoratori affetti dalla stessa malattia, a seconda che l'abbiano contratta prima o dopo l'entrata in vigore del citato decreto delegato. La questione è inammissibile per difetto di rilevanza. Risulta, nella specie, che la Corte d'appello di Venezia, ha riconosciuto espressamente, nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione, che il Sancandi ha prestato attività soggetta a rischio silicotigeno oltre che in epoca antecedente alla legge del 1943, anche nel 1949, e che la brevità di tale ultimo periodo lavorativo "non esclude l'obbligo assistenziale dell'Istituto perché anche un breve periodo di lavorazione pericolosa può provocare la malattia in quanto questa è condizionata, oltre che da fattori obiettivi di durata ed intensità di esposizione, da fattori subiettivi". Risulta quindi evidente che la controversia sottoposta al giudice a quo ricade sotto la disciplina generale della legge 12 aprile 1943, n. 455, estensiva della tutela assicurativa avverso il rischio della silicosi, non essendo necessario applicarne l'art. 14, 1 comma, disposizione transitoria, che disciplina - in riferimento all'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928 - il diritto all'indennità di coloro che hanno cessato di svolgere attività silicotigena antecedentemente all'entrata in vigore della normativa che ha istituito per la prima volta l'assicurazione obbligatoria contro il rischio da malattie professionali. Secondo la stessa ordinanza di rimessione, la controversia di merito può essere quindi decisa senza involgere l'applicazione della norma impugnata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928, sollevata, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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