Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 02443/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sul ricorso 37282/19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di PREVIDENZA e ASSISTENZA a favore dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio ha eletto domicilio, in Roma, via Po n.25/b; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. VITELLESCHI, 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: contributo solidarietà cassa commercialisti RGN Cron.

Rep.

Ud.17.1.23 PU avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.3161/19, depositata il 30.5.17; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 17.1.23 dal consiglie re dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.3161/19, la Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC) a pagare aFabrizio [OSCURATO:PERSONA] parte della somma trattenuta dalla Cassa a titolo di contributo di solidarietà in forza dell’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con Decreto Interministeriale del 14.7.2004 sui ratei di pensione di vecchiaia maturati nel quinquennio 2009/2013.

Riteneva la Corte d’appello che la Cassa non potesse applicare il contributo di solidarietà, a ciò non essendo legittimata da alcuna norma di legge tale da giustificare l’art.22 del Regolamento.

Avverso la sentenza di primo grado ricorre la CNPADC per due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resistecon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione dell’art.2 d.lgs. n.509/94 in combinato disposto con l’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADCe con la delibera CNPADC 28.10.2008, nonché dell’art.3, co.12 l egge n.335/95, dell’art.1, co.763 legge n. 296/06, dell’art.1, co. 488 l egge . n.147/13, dell’art.24, co.24 d.l. n.201/11, conv. con l egge n.214/11, nonché degli artt.3 e 38 Cost.

La Corte avrebbe errato nel negare che la Cassa, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, possa applicare il contributo di solidarietàonde perseguire l’equilibrio finanziario di lungo termine.

Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione dell’art.1 leggen.147/13, dell’art.3, co.12 legge n.335/95, dell’art.1, co.763 l egge n. 296/06, dell’art. 2 d.lgs. n.509/94 in combinato disposto con l’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADCe con la delibera CNPADC 28.10.2008.

La Corte non avrebbe considerato che il contributo di solidarietà è stato introdotto per assicurare l’equilibrio finanziario dilungo termine della Cassa, non essendo uno strumento straordinario e limitato nel tempo.I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.

Con varie pronunce (a partire da Cass.25212/09, poi seguita da altre, tra cui Cass.31875 e 32595 del 20 18, Cass. 20 e 423 e 603 e 982 e 16814 del 2019 , Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022), questa Corte ha affermato che: -l'autonomia regolamentare de lla Cassa è stabilita nei limiti dell’art. 3, co.12 l egge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni dellealiquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimentoe, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.

Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca -a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "con tributo di solidarietà" sui trattamenti pensionisticigià quantificati ed attribuiti; -il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge; -l’art.1, co.488 leggen.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo; dall’altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, r iguarda nte provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame.

Ora, rispetto alle precedenti osservazioni, i motivi di ricorso si limitano ad affermare che, dopo la modifica apportata all’art.3, co.12 leggen.335/95 dall’art.1, co.763 legge n.296/06, è venuto meno il numerus clausus degliinterventi adottabili dalla Cassa in sede regolamentare, senza considerare che – come già sottol ineato dalle citate pronunce – la base giuridica dell’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC risiede nel testo dell’art.3, co.12 leggen.335/95 previgente la modifica apportata nel 2006.

Imotivi di ricorso, poi, non ad ducono a lcuna rilevante e specifica confutazione rispetto alla statuizione centrale e più volte ribadita da questa Corte secondo cui la norma di interpretazione autentica di cui all’art.1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702).

Il ricorso, infine, cita a sostegnol’art.24, co.24, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con l egge n.214/11, che prevede un contributo di solidarietà,per gli anni 2012 e 2013, pari all’1% per il caso di inerzia delle Casse nell’adozione delle sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge.

Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e non con una norma di legge.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudiziodi cassazione, liquidate in €3500 per compensi, € 200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, da distrarsi alprocuratore antistatari o ; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 37282/19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di PREVIDENZA e ASSISTENZA a favore dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio ha eletto domicilio, in Roma, via Po n.25/b; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. VITELLESCHI, 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: contributo solidarietà cassa commercialisti RGN Cron. Rep. Ud.17.1.23 PU avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.3161/19, depositata il 30.5.17; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 17.1.23 dal consiglie re dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.3161/19, la Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC) a pagare aFabrizio [OSCURATO:PERSONA] parte della somma trattenuta dalla Cassa a titolo di contributo di solidarietà in forza dell’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con Decreto Interministeriale del 14.7.2004 sui ratei di pensione di vecchiaia maturati nel quinquennio 2009/2013. Riteneva la Corte d’appello che la Cassa non potesse applicare il contributo di solidarietà, a ciò non essendo legittimata da alcuna norma di legge tale da giustificare l’art.22 del Regolamento. Avverso la sentenza di primo grado ricorre la CNPADC per due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resistecon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione dell’art.2 d.lgs. n.509/94 in combinato disposto con l’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADCe con la delibera CNPADC 28.10.2008, nonché dell’art.3, co.12 l egge n.335/95, dell’art.1, co.763 legge n. 296/06, dell’art.1, co. 488 l egge . n.147/13, dell’art.24, co.24 d.l. n.201/11, conv. con l egge n.214/11, nonché degli artt.3 e 38 Cost. La Corte avrebbe errato nel negare che la Cassa, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, possa applicare il contributo di solidarietàonde perseguire l’equilibrio finanziario di lungo termine. Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione dell’art.1 leggen.147/13, dell’art.3, co.12 legge n.335/95, dell’art.1, co.763 l egge n. 296/06, dell’art. 2 d.lgs. n.509/94 in combinato disposto con l’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADCe con la delibera CNPADC 28.10.2008. La Corte non avrebbe considerato che il contributo di solidarietà è stato introdotto per assicurare l’equilibrio finanziario dilungo termine della Cassa, non essendo uno strumento straordinario e limitato nel tempo.I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati. Con varie pronunce (a partire da Cass.25212/09, poi seguita da altre, tra cui Cass.31875 e 32595 del 20 18, Cass. 20 e 423 e 603 e 982 e 16814 del 2019 , Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022), questa Corte ha affermato che: -l'autonomia regolamentare de lla Cassa è stabilita nei limiti dell’art. 3, co.12 l egge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni dellealiquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimentoe, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca -a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "con tributo di solidarietà" sui trattamenti pensionisticigià quantificati ed attribuiti; -il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge; -l’art.1, co.488 leggen.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo; dall’altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, r iguarda nte provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame. Ora, rispetto alle precedenti osservazioni, i motivi di ricorso si limitano ad affermare che, dopo la modifica apportata all’art.3, co.12 leggen.335/95 dall’art.1, co.763 legge n.296/06, è venuto meno il numerus clausus degliinterventi adottabili dalla Cassa in sede regolamentare, senza considerare che – come già sottol ineato dalle citate pronunce – la base giuridica dell’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC risiede nel testo dell’art.3, co.12 leggen.335/95 previgente la modifica apportata nel 2006. Imotivi di ricorso, poi, non ad ducono a lcuna rilevante e specifica confutazione rispetto alla statuizione centrale e più volte ribadita da questa Corte secondo cui la norma di interpretazione autentica di cui all’art.1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702). Il ricorso, infine, cita a sostegnol’art.24, co.24, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con l egge n.214/11, che prevede un contributo di solidarietà,per gli anni 2012 e 2013, pari all’1% per il caso di inerzia delle Casse nell’adozione delle sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e non con una norma di legge. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudiziodi cassazione, liquidate in €3500 per compensi, € 200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, da distrarsi alprocuratore antistatari o ; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stes
Decreto Cassazione n. 02443/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris