CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30942/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SPAGNA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con il quale è stato condannato per i reati di cui all'art. 74, commi 1, 3 e 4, d.P.R. 309/1990 (capo d'imputazione 1) e all'art. 73, comma, d.P.R. 309/1990 (capo d'imputazione 2), per aver fatto parte di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina ed hashish, provenienti dal mercato spagnolo ed immesse nel mercato italiano, e per aver detenuto, unitamente ad altri soggetti, per conto della suddetta associazione, kg.3 di hashish. In particolare, il ricorrente aveva il compito di procacciare la fornitura proveniente dalla Spagna e costituiva il canale di collegamento con altri soggetti non identificati. 1.1. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il solo reato associativo. In proposito, rappresenta l'assenza di una effettiva e certa sua identificazione con il soggetto, di nome Antonio, richiamato ripetutamente nel corso dei dialoghi captati dall'utenza del Cavarra e del [OSCURATO:PERSONA], tramite il quale i due correi partecipi all'associazione criminale mantenevano i contatti con i fornitori spagnoli. Evidenzia che, in merito a tale doglíanza, la Corte territoriale si è limitata a richiamare genericamente la sentenza del giudice di primo grado, ritenendo incontrovertibile che il ricorrente si identifichi con l'Antonio cui si riferiscono i correi nei dialoghi intercettati, inferendo tale conclusione dalla sola circostanza di essere stato trovato in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] nel corso del controllo effettuato al Valico doganale di Ventimiglia, in assenza di qualunque altro riscontro, se non la mera omonimia. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena, al riconoscimento della diminuente di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e alla concessione delle attenuanti generiche. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deve ritenersi fondato nei limiti di seguito indicati. Sebbene la sentenza impugnata chiarisca l'identificazione dell'imputato con l'Antonio menzionato nei dialoghi intercettati, essendo stato fermato al valico di Ventimiglia in compagnia del [OSCURATO:PERSONA], che era stato incaricato da altro sodale, tale Ierinò, di incontrarsi con il "solito Antonio", non si evince tuttavia in base a quali elementi egli potesse essere ritenuto "un sicuro punto di riferimento per la compagine associativa", ai fini dell'approvvigionamento delle sostanze stupefacenti, essendo stato contestato con l'atto d'appello il suo ruolo di fornitore all'interno del sodalizio.La Corte territoriale, dunque, avrebbe terlacedovuto specificare in forza di quali elementi il ricorrente potesse essere ritenuto, oltre ogni ragionevole dubbio, un appartenente del sodalizio, con cui i sodali intrattenevano costanti e stabili rapporti, avente il precipuo compito di occuparsi della fornitura di sostanza stupefacente proveniente dalla Spagna, in assenza di specifici riscontri, e esplicare le ragioni in base alle quali ha ritenuto inattendibile la prospettazione difensiva alternativa secondo la quale il ricorrente fosse un semplice spacciatore non appartenente all'associazione. Il giudice, invece, si è limitato a richiamare il coinvolgimento dell'imputato nell'episodio di cessione di sostanza stupefacente, di cui al capo di imputazione 2), desumendo da tale fatto l'adesione al sodalizio criminoso, senza considerare l'ipotesi alternativa secondo cui il soggetto di nome Antonio, cui i partecipi dell'associazione [OSCURATO:PERSONA], Cavanna e [OSCURATO:PERSONA] facevano sovente riferimento nelle comunicazioni telefoniche e con cui avevano contatti telefonici, non fosse il ricorrente, e che si trattasse di una mera omonimia. Più in generale, occorre osservare come il giudice sia tenuto ad interrogarsi in merito alla plausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria, qualora esse vengano additate dall'oggettività delle acquisizioni probatorie. La regola di giudizio compendiata nella formula dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" impone infatti al giudicante l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatori, volto a superare l'eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest'ultima, derivanti, ad esempio, da autocontraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi, come nel caso in disamina, all'esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità (Sez. 1, n.4111, del 24/10/2011, Rv. n. 251507). Può infatti addivenirsi a declaratoria dli responsabilità, 2n conformità al canone dellmoltre il ragionevole dubbio", soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana (Sez.1, n.17921, del 03/03/2010, Rv. 247449; Sez.1, n.23813, del 08/05/2009, Rv.243801; Sez.1, n. 31456 del 21/05/08, Rv. 240763). La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica che, laddove venga prefigurata una ipotesi alternativa, siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in modo che risulti l'irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell'ipotesi alternativa (Sez.4, n.30862 del 17/06/2011., Rv. 250903). Obbligo che, nel caso sub iudice, non può dirsi adempiuto dalla Corte d'appello, che si è trincerata dietro l'apodittica affermazione relativa alla partecipazione dell ricorrente ad un'associazione criminale, sulla base di una analisi non di spessore tale da prevalere sulla versione difensiva e da approdare sul solido terreno della verità processuale (Cass. 25/06/1996, Cotoli, Rv. 206131), evitando il ricorso a mere congetture (Cass 22/10/1990, Grilli). Non può pertanto affermarsi che i giudici di secondo grado abbiano preso adeguatamente in esame le deduzioni difensive.2. Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente, con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina dell'ulteriore motivo di ricorso. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso all'udienza del