CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12799/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive(CORAP), in liquidazione coatta amministrativa, in persona delCommissario liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] d’Ottavio, in virtù di procura speciale in atti;controricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3520/2020Numero sezionale 4080/2025Numero di raccolta generale 12799/2026Data pubblicazione 05/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] n.866/2018, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta all’esito dell’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale AndreaPostiglione, che ha concluso per il rigetto o la dichiarazione diinammissibilità del ricorso;sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Ottavio per la controricorrente, che haillustrato le proprie conclusioni;letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza n. 866/2018, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corted’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha statuito sulle domande proposte daglieredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in due distintigiudizi, poi riuniti, volte ad ottenere il pagamento dell’indennità diesproprio e di occupazione, riferite a un terreno acquisito persuccessione, sito nel Comune di Rosarno, contrada Bosco, esteso mq14,390, coltivato ad agrumeto, assoggettato dalla ASIREG (poisoppressa e incorporata al CORAP) a procedura espropriativa, nel corsodella quale erano stati prima occupati i terreni e poi adottato il decretodi esproprio.Con un primo atto di citazione, notificato nel 2006, gli attoriavevano posto a fondamento dell’azione l’intervenuta offertadell’indennità di esproprio effettuata nei confronti della loro dantecausa con determina del Direttore generale dell’ASIREGdell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata il 23/03/2006 – pari a complessivi €235.802,76 (di cui € 191.779,96 per area edificabile ed € 44.023,80per area non edificabile) e comprensiva dell’indennità aggiuntiva comecoltivatore diretto di cui all’art. 37, comma 9, d.P.R. n. 327 del 2001 –deducendo che, in qualità di eredi della proprietaria, avevano accettatotale offerta, con dichiarazione del 23/04/2006, cui, però, era seguito il2 di 16Numero registro generale 3520/2020Numero sezionale 4080/2025Numero di raccolta generale 12799/2026Data pubblicazione 05/05/2026pagamento della sola somma di € 170.394,16, a seguito di determinadel Direttore generale dell’ASIREG del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che non avevariconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] l’intera indennità spettante alproprietario coltivatore diretto, attribuita solo per la quota di 1/8dell’intero. Chiedevano pertanto corrispondersi gli importi ancoradovuti, in base all’accordo intervenuto, comprensivi dell’interaindennità spettante ai sensi dell’art. 45 d.P.R. cit. a tutti gli eredi o asolo [OSCURATO:PERSONA], ovvero, in subordine, la corresponsione in favoredi quest’ultimo della quota di 9/16 di tale indennità (8/16 per aversvolto la coltivazione insieme alla madre prima del decesso diquest’ultima e 1/16 per la quota ereditaria spettante) e in favore deglialtri eredi la quota spettante.Con un successivo atto di citazione, notificato nel 2007, i medesimidell’accordo sull’indennità, perché non si era formato il consenso, datoche l’offerta era stata fatta alla originaria proprietaria quando era giàdeceduta, né l’accettazione degli eredi poteva essere utilmenteconsiderata come nuova proposta accettata dalla ASIREG, perchéquest’ultima aveva erogato una somma di gran lunga inferiore a quellain origine indicata, aggiungendo che comunque l’accordo era daritenersi nullo per il modo in cui l’importo era stato determinato, tenutoconto dell’intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 348del 2007, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 5-bis l. n. 333 del1992, con conseguente sostituzione dell’indennità dovuta in base alcriterio del valore venale. Ove ritenuto esistente e valido l’accordo, glistessi attori avevano dedotto la risoluzione per inadempimento dellaASIREG, che aveva corrisposto un importo ampiamente inferiore aquello concordato, ovvero, in via gradata, l’adempimento, mediantepagamento delle somme ancora dovute, come richiesto nel primo attodi citazione. Le medesime parti chiedevano la liquidazione per l’interodell’indennità aggiuntiva come coltivatore diretto in favore di Careri3 di 16Numero registro generale 3520/2020Numero sezionale 4080/2025Numero di raccolta generale 12799/2026Data pubblicazione 05/05/2026Pasquale e dell’indennità di occupazione ai sensi dell’art. 50 d.P.R. n.327 del 2001.In entrambi i giudizi le parti depositavano memorie ex art. 183c.p.c.(testo previgente, applicabile ratione temporis).La Corte d’appello, riuniti i due giudizi, ha preliminarmente ritenutoche, nel primo atto di citazione, gli eredi della Lacquaniti non avevanocriticato il criterio di stima adottato, limitandosi a rivendicarel’indennità inerente alla qualifica di proprietario coltivatore diretto,sicché le domande formulate con il secondo atto di citazione non sitrovavano in rapporto di subordinazione, ma di assoluta incompatibilitàcon quelle originariamente proposte (fondandosi sull’inesistenza el’invalidità di un accordo posto a fondamento della prima domanda) e,come tali, dovevano ritenersi inammissibili, finendosi altrimenti pereludere il divieto di modifica delle domande, per essere il secondo attodi citazione notificato dopo che erano scaduti i termini di cui all’art. 183c.p.c. nel primo giudizio.La stessa Corte ha, poi, rilevato che l’offerta iniziale era stata rivoltadalla ASIREG alla dante causa degli attori quando quest’ultima era giàdeceduta e, pertanto, non poteva ritenersi concluso alcun accordo, ilcui perfezionamento presuppone l’esistenza in vita dell’oblato fino aquando la sua accettazione perviene al proponente.Secondo la medesima Corte, l’accettazione degli eredi dellaLaquaniti dell’originaria offerta, effettuata con la dichiarazione del23/04/2006, valeva come nuova proposta, successivamente accettatadall’ASIREG nella misura corrispondente al titolo di proprietà diciascuno degli aventi causa, sia pure con esclusione dell’indennitàaggiuntiva legata alla qualifica di coltivatore diretto, riconosciuta soloper la quota di 1/8, spettante a [OSCURATO:PERSONA].Ad opinione della Corte territoriale, l’intervento della Cortecostituzionale con la sentenza n. 348 del 2007, che aveva dichiaratol’illegittimità costituzionale del criterio di stima determinato dall’art. 54 di 16Numero registro generale 3520/2020Numero sezionale 4080/2025Numero di raccolta generale 12799/2026Data pubblicazione 05/05/2026bis l. n. 333 del 1992, non poteva spiegare alcun effetto nel caso dispecie, perché l’accordo, come sopra perfezionato, era stato raggiuntoprima di tale pronuncia del Giudice delle leggi.La Corte territoriale ha, poi, affermato che la menzionata indennitàaggiuntiva spetta al proprietario che sia anche coltivatore diretto alladata dell’esproprio, ma nella specie la Lacquaniti era deceduta primadi tale momento, sicché doveva escludersi che gli eredi, in quanto tali,avessero diritto ad ottenere la relativa liquidazione, non entrata nelpatrimonio della dante causa, spettando soltanto a [OSCURATO:PERSONA] chegià coltivava il fondo insieme alla madre, sia pure nei limiti della quotadi proprietà acquisita per successione.La medesima Corte ha anche negato la debenza dell’indennitàprevista dall’art. 40, comma 4, d.P.R. n. 327 del 2001, essendoespressamente esclusa nel caso di corresponsione dell’indennità ex art.45, comma 2, lett. d), d.P.R. cit., come pure la spettanza dell’indennitàprevista dall’art. 42 d.P.R. cit., dovuta al fittante, al mezzadro e alcompartecipe in base a previsioni non suscettibili di applicazioneanalogica, avendo [OSCURATO:PERSONA] dedotto di avere coltivato il fondo insocietà con la madre.Per le stesse ragioni, la Corte d’appello ha escluso che quest’ultimopotesse chiedere la liquidazione di metà dell’indennità originariamenteofferta alla madre, poiché non sussistevano i presupposti per ilriconoscimento della stessa, non essendo stato proprietario del terrenofino al decesso della Laquaniti e non essendo riconducibile ad alcunadelle figure indicate all’art. 42 d.P.R. cit.La Corte di merito ha, inoltre, negato la debenza di ulterioriinteressi, essendo stati già conteggiati al momento del pagamento, eanche della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.La stessa Corte ha liquidato l’indennità di occupazione in base alcriterio dettato dall’art. 50 d.P.R. cit. con decorrenza dal 19/07/2005 econsiderando come base di calcolo l’importo di € 170.394,16.5 di 16Numero registro generale 3520/2020Numero sezionale 4080/2025Numero di raccolta generale 12799/2026Data pubblicazione 05/05/2026Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione glidoglianza.[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato memoria, chiedendo il rigetto o la dichiarazione diinammissibilità del ricorso.I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art.112 e 183 c.p.c., dell’art. 20 d.P.R. n. 327 del 2001 e degli artt. 1326e 1453 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ed anchel’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione delle parti,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corteerroneamente ritenuto inammissibili le richieste volte a far accertarel’inesistenza e l’invalidità dell’accordo sull’indennità di espropriazioneo, in subordine, la risoluzione dello stesso, introdotte con il secondoil vizio di motivazione sul punto (escluso il profilo relativo al rilievo datoal decesso della Lacquaniti prima di ricevere l’offerta dell’indennità,che, invece, era stato trattato dalla Corte d’appello).Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 20d.P.R. n. 327 del 2001, degli artt. 1326, 1453 e 1419 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appelloritenuto perfezionato l’accordo sull’indennità di esproprio,riqualificando come nuova proposta l’accettazione da parte degli eredidella Lacquaniti dell’offerta formulata dall’ASIREG, quando l’originariaproprietaria era già deceduta, e considerando come accettazione ilpagamento diretto operato dall’ASIREG, senza tenere conto che, come6 di 16Numero registro generale 3520/2020Numero sezionale 4080/2025Numero di raccolta generale 12799/2026Data pubblicazione 05/05/2026emergeva dalla documentazione in atti, i ricorrenti avevanomanifestato la volontà di accettare l’importo in origine offertodall’ASIREG alla Lacquaniti, e non l’importo inferiore, poi pagato,sicché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, nonpoteva ritenersi raggiunto alcun accordo, perché l’ASIREG avrebbedovuto corrispondere la somma di € 235.802,76 e stipulare l’atto dicessione, mentre invece aveva versato una somma inferiore eproceduto all’esproprio, aggiungendo, inoltre, che gli eredi dellaLacquaniti, nella comunicazione del 23/04/2006, avevano chiestoanche l’indennità di occupazione che invece non era stata liquidatadall’ASIREG.Ad opinione dei ricorrenti, inoltre, la Corte d’appello avrebbe dovutorilevare che l’accordo era nullo per effetto della pronuncia n. 348 del2007 della Corte costituzionale, con la conseguenza che l’indennizzodoveva essere rideterminato in base al valore venale del bene. In viagradata, poi, in caso di ritenuta validità dell’accordo per accettazioneda parte degli eredi dell’originaria offerta dell’ASIREG, i ricorrentihanno dedotto che la Corte avrebbe dovuto dichiarare la risoluzionedello stesso per inadempimento dell’ASIREG, che aveva corrisposto unimporto inferiore a quello concordato.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 37 edell’art. 45, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 327 del 2001, oltre che dell’art.167 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo, in riferimento all’art.360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello liquidatol’indennità a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di coltivatore diretto nei solilimiti della sua quota di proprietà acquisita per successione, essendoincontroverso che egli coltivasse da tempo l’intero fondo, insieme allamadre, prima del decesso di quest’ultima, e non solo la quota acquisitaper successione.Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 40,comma 4, e 37, comma 9, d.P.R. n. 327 del 2001, oltre che degli artt.7 di 16Numero registro generale 3520/2020Numero sezionale 4080/2025Numero di raccolta generale 12799/2026Data pubblicazione 05/05/2026115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 30, comma 1,n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo dellacontroversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per averela Corte d’appello escluso la spettanza in favore di [OSCURATO:PERSONA] dovuta a soggetti diversi dal proprietario coltivatorediretto (essendo pacifico che egli insieme alla madre avesse coltivato ilterreno per il tramite dell’ “Azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] eLacquaniti [OSCURATO:PERSONA]” e, dunque, di un’impresa familiare e personale,traendo dall’attività di coltivazione i mezzi della propria sussistenza) eper avere la stessa Corte escluso anche la spettanza della metàdell’indennità riferibile alla Lacquaniti poi trasferita agli eredi pro quota.Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 50d.P.R. n. 327 del 2001, in relazione all’art. 360 c.p.c., per avere laCorte d’appello riconosciuto il diritto dei ricorrenti all’indennità dioccupazione errando nella data inziale del calcolo (maggio 2005 e nonluglio 2005) e soprattutto nella determinazione dell’importo, dadeterminarsi in base all’indennità effettivamente spettante.Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 92c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corted’appello compensato per metà le spese di lite con condanna deiricorrenti al pagamento della restante metà, nonostante questi ultimiavessero ottenuto l’accoglimento della domanda di pagamentodell’indennità di occupazione.Con il settimo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 183,comma 6, n. 2, c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 191 e ss. c.p.c.,oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello respinto la richiesta diammissione di una consulenza tecnica volta ad accertare l’effettivaentità delle indennità di esproprio e di occupazione, unitamente alleprove orali ritualmente richieste, i cui capitoli sono stati trascritti inricorso.8 di 16Numero registro generale 3520/2020Numero sezionale 4080/2025Numero di raccolta generale 12799/2026Data pubblicazione 05/05/20262. Il primo motivo di ricorso è fondato nella parte in cui è censuratala dichiarazione di inammissibilità delle domande di inesistenza e dinullità dell’accordo sull’indennità di espropriazione, unitamente alladomanda di risoluzione dell’accordo.2.1. La Corte d’appello ha statuito sul punto nei seguenti termini:«In questa prospettiva, un primo punto fermo da sottolineare è che nelprimo atto di citazione gli attori hanno agito facendo valere, qualecausa petendi delle proprie pretese, la validità ed efficacia dell'accordosulla determinazione dell'indennità offerta dall'ente espropriante, chesi sarebbe perfezionato con l'accettazione da loro formalizzata il23.4.2006. Questo era il tema delimitato dal contenuto dell'attointroduttivo del giudizio e questo deve essere anche l'oggettodell'accertamento demandato a questo collegio, non essendo possibileprendere in considerazione la diversa - anzi opposta - causa petendifatta valere con il secondo atto di citazione, che poggia sull'assuntodella inesistenza di un accordo sull'indennità, per essere deceduta ladestinataria dell'offerta formulata dall'espropriante senza avere lapossibilità di accettare. Sebbene la giurisprudenza ammetta lapossibilità che si agisca con un secondo giudizio per proporre domandenuove nei confronti dello stesso soggetto non formulate nel primo, echiedere poi la riunione delle due cause (Sez. L, Sentenza n. 24339 del01/12/2010), diverso discorso vale per l'ipotesi in cui siffattaoperazione processuale riguardi due domande del tutto incompatibilitra loro, perché nell'una si fa valere come causa petendi la validità diun presupposto che nell'altra viene negata. Né potrebbe obiettarsi chesi tratterebbe di domande nelle quali la seconda è stata azionata inrapporto di subordinazione rispetto alla prima, essendo evidente che,nel caso di specie, con la tesi che muove dalla invalidità dell'accordosull'indennità (prospettata nel secondo atto di citazione) gli attoriintendono far rientrare in gioco il nuovo criterio di quantificazionedell’indennità di esproprio introdotto per effetto della dichiarazione di9 di 16Numero registro generale 3520/2020Numero sezionale 4080/2025Numero di raccolta generale 12799/2026Data pubblicazione 05/05/2026incostituzionalità della norma ante vigente e ottenere la condanna alpagamento di una somma maggiore rispetto a quella richiesta con ilprimo atto di citazione. ln altri termini, si tratta di due domande non inrapporto di subordinazione, bensì di assoluta incompatibilità. Neconsegue che la prospettazione fatta valere con il secondo atto dicitazione è inammissibile, perché prendendola in esame si finirebbe conl'eludere il divieto di modifica delle domande, essendo stato inoltrato ilsecondo atto di citazione dopo che erano state esperite tutte le fasi dicui all’art. 183 c.p.c.».I ricorrenti hanno dedotto che, effettivamente, la seconda azioneera stata proposta dopo la scadenza dei termini concessi ai sensi delprevigente art. 183 c.p.c. nel primo giudizio, aggiungendo che ciò noncomportava alcuna preclusione alla successiva proposizione di diversedomande in un altro giudizio, ben potendo la parte che ha agito perl’adempimento, richiedere successivamente la risoluzione delcontratto, come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8510del 2014, ovvero agire per far dichiarare la nullità o inesistenza dellostesso.2.2. La doglianza è chiara nell’individuare le parti della decisionenon condivise e nell’illustrazione delle ragioni della censura, appenariportate, sicché l’eccezione di genericità del motivo di ricorso percassazione è da ritenersi infondata.2.3. Come rilevato dai ricorrenti, nessuna sanzione diinammissibilità di un’azione può derivare dalla proposizione didomande diverse, anche incompatibili, riferite allo stesso rapportogiuridico in due distinti giudizi, promossi in tempi diversi.In effetti, le preclusioni processuali attengono all’ordinatoandamento del singolo processo, ma non limitano il diritto di azione e,con esso, la facoltà di proporre altre domande connotate da identità ocontinenza o solo connesse a quelle già formulate, prevendendo ilcodice di rito, per ciascuna di tali ipotesi, una disciplina di raccordo10 di 16Numero registro generale 3520/2020Numero sezionale 4080/2025Numero di raccolta generale 12799/2026Data pubblicazione 05/05/2026specifica, differenziata a seconda che si tratti di cause promossedavanti a uffici giudiziari diversi (v. gli artt. 31 e ss. e gli artt. 39 e 40c.p.c.) o davanti allo stesso ufficio giudiziario (v. gli artt. 273 e 274c.p.c.).Nel caso di specie si è verificata proprio quest’ultima evenienza,poiché i proprietari del terreno espropriato hanno proposto due distinteazioni a distanza di poco tempo davanti alla stessa Corte d’appello.Come sopra illustrato, il giudizio instaurato per ultimo conteneva,oltre alle domanda di adempimento dell’accordo sull’indennità diesproprio (formulata in via gradata) e la richiesta di pagamento diulteriori indennità, già formulate nel primo giudizio, per quanto inquesta sede di rilievo, anche la richiesta di accertamento del mancatoperfezionamento dell’accordo sull’indennità di esproprio (perché laproposta era stata indirizzata dall’ASIREG alla Laquaniti quando era giàdeceduta e, pur riqualificando l’accettazione degli eredi dell’oblatacome nuova proposta, l’ASIREG non aveva effettuato un’accettazioneconforme ad essa), di nullità sopravvenuta dello stesso per effetto dellamenzionata sentenza della Corte costituzionale e di risoluzione perinadempimento della controparte.È pertanto evidente che il secondo giudizio ha riguardato in partedomande identiche e in parte domande nuove, formulate davanti allostesso giudice, investito in entrambi i casi della determinazione delleindennità spettati a soggetti espropriati, e dunque della stessa materiadel contendere, con richieste tra loro anche incompatibili, cosicché ladecisione dell'una causa avrebbe interferito necessariamente sulladecisione dell'altra, determinando un rapporto tra giudizi che, sefossero stati proposti davanti a giudici diversi, avrebbe determinatol’applicazione della disciplina sulla continenza, mentre, riguardandoprocessi instaurati davanti alla stessa Corte d’appello, ne hacomportato la riunione.11 di 16Numero registro generale 3520/2020Numero sezionale 4080/2025Numero di raccolta generale 12799/2026Data pubblicazione 05/05/2026Questa Corte ha esaminato proprio la questione della riunione dicause tra loro in rapporto di continenza pendenti davanti al medesimogiudice, precisando che le preclusioni maturate nel giudizio prevenienteanteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizioprevenuto - in osservanza del principio del ne bis in idem e allo scopodi non favorire l'abuso dello strumento processuale - solo le attività,soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svoltecon riferimento all'oggetto di esso che sia comune al giudiziopreveniente e non si comunicano, pertanto, né alle attività assertiveche, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiaccionoa preclusione, né alle attività assertive e probatorie che, pur soggettea preclusione, concernono la parte del giudizio prevenuto non comunecon quello preveniente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18808 del02/07/2021).La dichiarazione di inammissibilità delle domande, operata dallaCorte d’appello, non si adegua a tale principio.Per quanto riguarda la risoluzione per inadempimento, infatti,questa stessa Corte ha ritenuto che la relativa domanda può addiritturasostituire quella di adempimento nel corso del giudizio, ai sensi dell’art.1453, comma 2, c.c., senza il rispetto delle preclusioni di cui all'art.183 c.p.c. (nella formulazione previgente, ratione temporisapplicabile), sempre che la domanda così modificata risulti comunqueconnessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensivedella controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 21374 del 25/07/2025).L’accertamento della mancata formazione dell’accordo costituisce,poi, una questione suscettibile di rilievo ufficioso sulla base delleallegazioni e delle deduzioni delle parti già formulate nel primo giudizio(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13958 del 20/05/2024; Cass., Sez. U,Sentenza n. 5823 del 05/11/1981).12 di 16Numero registro generale 3520/2020Numero sezionale 4080/2025Numero di raccolta generale 12799/2026Data pubblicazione 05/05/2026Infine, l’accertamento della ipotizzata nullità dell’accordo per il cuiadempimento i ricorrenti hanno in origine agito in giudizio, inconseguenza della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale,costituisce , poi, un evento sopravvenuto anch’esso di rilievo ufficiososenza preclusioni (v. in generale Cass., Sez. U, Sentenza n. 26242 del12/12/2014), come pure illustrato nell’esame del successivo motivo diricorso.3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato, nei limiti di seguitoevidenziati.3.1. Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di contrattied in ipotesi di contratti a formazione progressiva, nei quali l'accordodelle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente, il momentodi perfezionamento del negozio è di regola quello dell'accordo finale sututti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbianointeso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando ladisciplina degli elementi secondari. Ne consegue che l'ipotesi previstadall'ultimo comma dell'art. 1326 c.c. - secondo cui un'accettazione nonconforme alla proposta equivale a nuova proposta - ricorre anchequando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valoresecondario (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16016 del 24/10/2003; v.anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 367 del 11/01/2005; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 13610 del 02/07/2020).3.2. Nel caso di specie la Corte di appello, in violazione dei principirichiamati, ha operato una selezione del contenuto dell’accettazionedegli eredi della Lacquaniti, riqualificata come nuova proposta,individuando la parte per la quale ha ritenuto raggiunto l’accordo e laparte per la quale ha escluso la formazione dell’accordo, confermandole scelte operate dall’ASIREG che ha rideterminato l’ammontarecomplessivo dell’indennizzo in origine offerto.In particolare, dalla stessa sentenza impugnata si evince che laCorte d’appello, dopo aver qualificato l’accettazione degli eredi della13 di 16Numero registro generale 3520/2020Numero sezionale 4080/2025Numero di raccolta generale 12799/2026Data pubblicazione 05/05/2026Laquaniti come nuova proposta, ha affermato essersi formato unaccordo sulla base della ritenuta accettazione della proposta, operatadall’ASIREG, che però non era conforme alla proposta degli eredi dellaLaquaniti, già solo nella parte relativa all’indennizzo previsto per ilproprietario coltivatore diretto, del tutto diverso da quello in origineproposto.3.3. Il motivo è fondato anche ove ha censurato la decisione dimerito, nella parte in cui ha escluso la rilevanza ai fini della decisionedella sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007.Com’è noto, ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell’art. 30, comma 3, l.n. 87 del 1953, i criteri di valutazione previsti nelle norma dichiarateincostituzionali non possono più trovare applicazione dal giornosuccessivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.La sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale si traduce inun ordine di non applicare più la norma illegittima. Ciò significa che glieffetti della sentenza di accoglimento non riguardano soltanto i rapportiche sorgeranno in futuro, ma anche quelli che sono sorti in passato mache non sono ancora esauriti.3.4. Questa Corte ha più volte esaminato detta questione, conriferimento all’incidenza sui procedimenti in corso della menzionatasentenza della Corte costituzionale n. 348 del 24/10/2007 (che hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, d.l.n. 333 del 1992, conv. con modif. in l. n. 359 del 1992, e, in viaconsequenziale, dell’art. 37, commi 1 e 2, d.P.R. n. 327 del 2001, perviolazione dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 1 del primoProtocollo della CEDU), nella parte relativa al criterio ivi individuato perla liquidazione dell’indennizzo espropriativo spettante ai proprietari disuoli edificabili.In tali occasioni, la Corte ha evidenziato che le sentenze diaccoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciatedalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, in quanto connesse14 di 16Numero registro generale 3520/2020Numero sezionale 4080/2025Numero di raccolta generale 12799/2026Data pubblicazione 05/05/2026a una dichiarazione di illegittimità che inficia fin dall'origine ladisposizione colpita, con l'unico limite delle situazioni già consolidate,che vanno individuate in quelle situazioni in cui il rapporto si è esauritotale effetto, tra i quali si collocano non solo le sentenze passate ingiudicato, ma anche gli altri fatti rilevanti sul piano sostanziale oprocessuale, che comportano il consolidamento del rapportomedesimo, anche per effetto di preclusioni processuali o decadenze eprescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi,dalla pronuncia di incostituzionalità (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10619del 20/04/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4778 del 24/02/2020;Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 26291 del 06/11/2017; Cass., Sez. 1,Sentenza n. 13515 del 13/06/2014; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10379del 21/06/2012; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22409 del 05/09/2008).In tale ottica, questa stessa Corte ha ritenuto non ancora esauritoil rapporto nel caso in cui la pronuncia di incostituzionalità è intervenutain pendenza di giudizio di opposizione alla stima, anche se la materiadel contendere non ha riguardato le norme divenute incostituzionali,poiché sull'individuazione del criterio legale di stima non è concepibilela formazione di un giudicato autonomo, né l'acquiescenza allo stesso(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4778 del 24/02/2020; Cass., Sez. 6-1,Ordinanza n. 26291 del 06/11/2017; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13515del 13/06/2014; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10379 del 21/06/2012;Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22409 del 05/09/2008). Nella stessa ottica,questa medesima Corte ha ritenuto che non può ritenersi esaurito ilrapporto nel caso in cui, stipulata la cessione volontaria delle aree, siastata proposta azione per l’accertamento della nullità parziale delleclausole determinative del prezzo e, in pendenza della controversia,intervenga la pronuncia della Corte costituzionale, influisce sui criterilegali di stima (così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10619 del 20/04/2023).15 di 16Numero registro generale 3520/2020Numero sezionale 4080/2025Numero di raccolta generale 12799/2026Data pubblicazione 05/05/20263.5. Nel caso di specie, la sentenza n. 348 del 2007 della Corted’appello è intervenuta quando era pendente il giudizio per primoinstaurato, per l’esecuzione del ritenuto accordo sull’indennità diesproprio calcolata sulla base di una norma poi dichiaratacostituzionalmente illegittima, ed è stata dedotta a fondamento dellarichiesta di accertamento della nullità dell’accordo sull’indennitàformulata nel giudizio successivo instaurato, sicché la Corte d’appelloha violato i principi sopra enunciati, nella parte in cui ha esclusol’incidenza di tale pronuncia nel presente giudizio, non potendosiritenere il rapporto esaurito.4. L’accoglimento dei motivi di ricorso appena illustrati comporta lacassazione con rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazionedelle indennità spettanti, rendendo così superfluo l’esame deisuccessivi motivi, da intendersi pertanto assorbiti.5. In conclusione, il primo e il secondo motivo di ricorso devonoessere accolti, nei limiti di cui in motivazione e, dichiarati assorbiti glialtri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted’appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, chiamata astatuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassala sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di ReggioCalabria, in diversa composizione, anche per la statuizione del presentegrado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2025.Il Consigliere est.Eleonora ReggianiIl PresidenteGuido Mercolino16 di 16