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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31443/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15964-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 178/16/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 12/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 15964 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -2- Rg n. 15964/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della crg Sicilia n. 178/2021 dep. 12/1/2021 che, in controversia .su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] 'di avviso di recupero n.

TYXCREV00046/2017, emesso in relazione ad un credito indebitamente utilizzato nell'anno, 2009, ha rigettato l'appello dell'Agenzia confermando la decisione della CTP di Messina, che aveva accolto il ricorso del contribuente riconoscendo il difetto di motivazione dell'atto tributario in ragione della sua genericità.

La cTRI ha statuito che "si versa sulla motivazione formalmente figurante nell'atto impugnato, quale pure trascritta nel corpo della sentenza appellata.

Vi' rinviene la vaghezza censurata dal primo Giudice, giusto perché il brano rassegna tre distinte ipotesi di indebita utilizzazione del credito di imposta al titolo sopra indicato, senza però precisare quella rinvenuta nella fattispecie.

Non può del resto, supporsi che le tre prospettate ipotesi fossero state ravvisate congiuntamente dall'Agenzia nella fattispecie, giacché esse figurano indicate alternativamente nel brano, anziché congiuntamente". il contribuente si costituisce con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., degli art. 36 del d.lgs, n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4) c.p.c., nonché dell'art. 112, 113 e 116 c.p.c.' per aver la CTR emesso una sentenza viziata sotto il profilo del difetto di motivazione estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi e talmente vaghe da non consentire in alcun modo alla difesa di individuarle.

2. La censura è infondata.

2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la motivazione della sentenza è apparente quando è al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 18583/2022; Cass. 23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 26764/2019).

2.2. è stato altresì statuito che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento . della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivarnente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf.

Cass. n. 13977 del 23/05/2019; n. 29227/2021).

2.3. Nel caso di specie, la CTR ha chiarito, con sufficiente motivazione, di rinvenire la vaghezza della motivazione, censurata dal primo Giudice, avendo l'atto rassegnato tre distinte ipotesi di indebita utilizzazione del credito di imposta, senza però precisare quella rinvenuta nella fattispecie.

La CTR ha poi aggiunto che "non può, del resto, supporsi che le tre prospettate ipotesi fossero state ravvisate congiuntamente dall'Agenzia nella fattispecie, giacché esse figurano indicate alternativamente nel brano, anziché congiuntamente".

Tale motivazioneiancorché stringata, esplicita le ragioni che hanno indotto la CTR a riformare la sentenza di primo grado, consentendo di verificare li percorso logico seguito dal, giudice per la formazione del suo convincimento..

3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli art. 7 e 63 della legge n. 289/02 e dell'art. 34, comma 1, della legge n. 399.00, nonché dell'art. 2697 c.c., per aver la CTR statuito in violazione dei principi in mDteria di onere della prova per non aver il contribuente addotto alcuna prova a sostegno del proprio diritto al credito d'Imposta limitandosi a constare genericamente il diritto esercitato dall'Ufficio.

4. La censura- così articolata- è inammissibile.

Va premesso che "In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (Cass. n. 3340 del 2019).

Questa Corte ha poi affermato che "Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di , valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass.n. 14562 del 2022; Cass. n. 9097 del 2017).

E stato altresì precisato che «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e • i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili • con la soluzione adottata e con l'iter argomentàtivo svolto» (Cass. n. 29730 del 2020).

4.1. Tanto premesso, l'Agenzia delle Entrate sostiene che il contribuente non aveva addotto alcuna prova a sostegno del proprio diritto al credito d'imposta per incremento occupazionale, essendosi limitato a contestare genericamente il diritto esercitato dall'Ufficio di recuperare le somme indebitamente compensate.

In tal modo l'Agenzia prospetta in realtà, sotto il vizio di violazione di legge, una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è tuttavia riservato al giudice di merito.

Conclusivamente, va respinto il primo motivo del ricorso e dichiarato inammissibile il secondo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non, si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in €. 7.800,00, oltre €. '200 per esborsi,• spese generali nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15964-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 178/16/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 12/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 15964 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- Rg n. 15964/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della crg Sicilia n. 178/2021 dep. 12/1/2021 che, in controversia .su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] 'di avviso di recupero n. TYXCREV00046/2017, emesso in relazione ad un credito indebitamente utilizzato nell'anno, 2009, ha rigettato l'appello dell'Agenzia confermando la decisione della CTP di Messina, che aveva accolto il ricorso del contribuente riconoscendo il difetto di motivazione dell'atto tributario in ragione della sua genericità. La cTRI ha statuito che "si versa sulla motivazione formalmente figurante nell'atto impugnato, quale pure trascritta nel corpo della sentenza appellata. Vi' rinviene la vaghezza censurata dal primo Giudice, giusto perché il brano rassegna tre distinte ipotesi di indebita utilizzazione del credito di imposta al titolo sopra indicato, senza però precisare quella rinvenuta nella fattispecie. Non può del resto, supporsi che le tre prospettate ipotesi fossero state ravvisate congiuntamente dall'Agenzia nella fattispecie, giacché esse figurano indicate alternativamente nel brano, anziché congiuntamente". il contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., degli art. 36 del d.lgs, n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4) c.p.c., nonché dell'art. 112, 113 e 116 c.p.c.' per aver la CTR emesso una sentenza viziata sotto il profilo del difetto di motivazione estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi e talmente vaghe da non consentire in alcun modo alla difesa di individuarle. 2. La censura è infondata. 2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la motivazione della sentenza è apparente quando è al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 18583/2022; Cass. 23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 26764/2019). 2.2. è stato altresì statuito che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento . della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivarnente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; n. 29227/2021). 2.3. Nel caso di specie, la CTR ha chiarito, con sufficiente motivazione, di rinvenire la vaghezza della motivazione, censurata dal primo Giudice, avendo l'atto rassegnato tre distinte ipotesi di indebita utilizzazione del credito di imposta, senza però precisare quella rinvenuta nella fattispecie. La CTR ha poi aggiunto che "non può, del resto, supporsi che le tre prospettate ipotesi fossero state ravvisate congiuntamente dall'Agenzia nella fattispecie, giacché esse figurano indicate alternativamente nel brano, anziché congiuntamente". Tale motivazioneiancorché stringata, esplicita le ragioni che hanno indotto la CTR a riformare la sentenza di primo grado, consentendo di verificare li percorso logico seguito dal, giudice per la formazione del suo convincimento.. 3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli art. 7 e 63 della legge n. 289/02 e dell'art. 34, comma 1, della legge n. 399.00, nonché dell'art. 2697 c.c., per aver la CTR statuito in violazione dei principi in mDteria di onere della prova per non aver il contribuente addotto alcuna prova a sostegno del proprio diritto al credito d'Imposta limitandosi a constare genericamente il diritto esercitato dall'Ufficio. 4. La censura- così articolata- è inammissibile. Va premesso che "In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (Cass. n. 3340 del 2019). Questa Corte ha poi affermato che "Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di , valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass.n. 14562 del 2022; Cass. n. 9097 del 2017). E stato altresì precisato che «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e • i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili • con la soluzione adottata e con l'iter argomentàtivo svolto» (Cass. n. 29730 del 2020). 4.1. Tanto premesso, l'Agenzia delle Entrate sostiene che il contribuente non aveva addotto alcuna prova a sostegno del proprio diritto al credito d'imposta per incremento occupazionale, essendosi limitato a contestare genericamente il diritto esercitato dall'Ufficio di recuperare le somme indebitamente compensate. In tal modo l'Agenzia prospetta in realtà, sotto il vizio di violazione di legge, una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è tuttavia riservato al giudice di merito. Conclusivamente, va respinto il primo motivo del ricorso e dichiarato inammissibile il secondo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non, si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in €. 7.800,00, oltre €. '200 per esborsi,• spese generali nella
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