CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 32152/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12998/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica , dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica , dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE FOGGIA n. 717/2022 depositata il10/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di sette motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 717 del 2022 del Tribunale di Foggia, esponendo che: -l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di competenze professionali relative a due distinte cause patrocinate presso il Tribunale; -la deducente si era opposta e il Giudice di Pace adito aveva dichiarato la propria incompetenza per materia rimettendo le parti davanti al Tribunale; -l’opposto aveva appellato la decisione e il Tribunale, pronunciando sul gravame, aveva dichiarato inammissibile l’opposizione poiché proposta con ricorso ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, inapplicabile davanti al Giudice di Pace per difetto di collegialità, e con notifica successiva al termine perentorio stabilito, e dunque senza possibilità di sanatoria per equipollenza alla citazione; resiste con controricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali andava proposta con ricorso e non con citazione; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’opposizione in parola avrebbe dovuto essere ritenuta comunque tempestiva stante la notifica del ricorso nel termine di legge; con il terzo motivo si prospetta l’errore del Tribunale per non aver dichiarato l’inammissibilità dell’ingiunzione stante la competenza del Tribunale, e non del Giudice di Pace, a scrutinarne la correlata domanda; con il quarto motivo si prospetta l’errore del Tribunale per non aver dichiarato la nullità dell’ingiunzione per difetto di parere del [OSCURATO:PERSONA]; con il quinto motivo si prospetta l’errore del Tribunale per non aver rilevato l’omesso espletamento del procedimento di mediazione da parte dell’opponente; con il sesto motivo si prospetta l’errore del Tribunale per non aver rilevato, nel merito, la violazione del principio d’infrazionabilità del credito; con il settimo motivo si prospetta l’errore del Tribunale per non aver compensato le spese in ragione della vicenda processuale; Consideratoche: il primo motivo è fondato con assorbimento logico dei residui; questa Corte ha sottolineato anche di recente che il Giudice di Pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione dei relativi onorari , previste dall'art.29 della l egge n.794 del 1942 e regolate dal rito di cui all'art.14 del d. l.gs. n.150 del 2011, non ostando la collegialità prevista per tali cause davanti al Tribunale dal secondo comma della suddetta norma, “ratione temporis” applicabile prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022 (Cass., 12/07/2023, n. 19905, che in motivazione menziona Cass., 29/03/2023, n. 8929 citata in memoria da parte ricorrente); nel caso in questa sede in esame, si tratta di competenze professionali che si affermano essere maturate davanti al Tribunale, ma, una volta accolta l’ingiunzione da parte del Giudice di Pace, l’opposizione era stata legittimamente proposta davanti al giudice funzionalmente competente sulla stessa, con l’applicabile rito ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, sicché non avrebbe potuto dichiararsene la tardività per mancata proposizione nei termini con notifica della citazione, e il Tribunale, cui il Giudice di Pace dell’opposizione aveva rimesso la causa, doveva comunque decidere nel merito (Cass., 22/09/2006, n. 20636, citata nella sentenza gravata per escludere una rimessione della causa in primo grado, e succ. conf. come ad esempio Cass., 21/07/2020, n. 15451); spese al giudice del rinvio; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo , assorbiti gli altri, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Foggia perché