CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 13017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3234/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. NICOTERA N 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.9260/2020 depositata il 16/06/2020. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore della parte controricorrente; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 268,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in euro 100,00, e agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Cos