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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21417/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] .E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Milano del 17 dicembre scorso, che, decidendo in sede di rinvio a sèguito di annullamento di sua precedente decisione da parte della Corte di cassazione, ne ha confermato la condanna per il delitto di truffa in danno di tale [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo, dando credito alla prospettazione dell'intermediario [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale sarebbe stato possibile acquistare un'autovettura a prezzo molto vantaggioso da un'asta fallimentare, grazie alla conoscenza tra esso intermediario ed il Negri, presentato come curatore fallimentare, aveva versato tremila euro, accreditandoli su una carta prepagata intestata al Negri, senza tuttavia mai ricevere l'automobile promessagli in vendita.

2. Il ricorso è sostenuto da un unico motivo, con il quale si denunciano vizi cumulativi di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato, come si evincerebbe, del resto, dal ripetuto impiego, in sentenza, di avverbi dubitativi e di formule presuntive.

In particolare, la difesa pone in risalto: a) che tutte le ipotizzate condotte raggiranti nei confronti della vittima sono state realizzate da Sirianni, non da Negri, che con la prima non ha avuto alcun contatto antecedente al versamento del denaro; b) che non è dimostrata la circostanza, indicata nell'imputazione, per cui Sirianni avrebbe mostrato a Palma una sua chat con Negri, nella quale questi si qualificava come curatore fallimentare; c) che neppure è dimostrato l'assunto per cui sarebbe stato quest'ultimo a prospettare a Sirianni la possibilità di tali acquisiti vantaggiosi; d) che la sentenza qualifica erroneamente l'imputato come "venditore", non avendo egli preso parte ad alcuna trattativa, con l'effetto che improprio si presenta il richiamo alla giurisprudenza in tema di truffa contrattuale, compiuto dai giudici d'appello; e) apodittica è l'affermazione della sentenza per cui Negri, sin dall'inizio, non abbia mai avuto l'intenzione di consegnare l'autovettura.

Per tali ragioni, conclude la difesa, rimane insuperato il dubbio che aveva condotto la Corte d'appello, con la prima sentenza poi annullata, ad escludere delitto di truffa.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

5. Il motivo di ricorso non può essere ammesso, perché, per un verso, è aspecifico, evitando di misurarsi con le emergenze probatorie più rilevanti nel discorso giustificativo della sentenza; e, in ogni caso, perché tende esclusivamente ad una differente interpretazione del materiale probatoric versato in atti, e dunque ad un giudizio sui fatto, che però al giudice di legittimità è precluso.

E' sufficiente rilevare, allora, alcune circostanze incontroverse, valorizzate in sentenza ed altamente sintomatiche dell'animus decipiendi del Negri: ovvero che Sirianni, all'inizio della trattativa, ha mostrato a Palma una serie di bonifici, tutti intestati al medesimo Negri; che pure la carta di credito su cui sono stati ve.rsati i soldi del prezzo era intestata a lui; che egli ha più volte ed in vari modi raggirato il Palma in merito alla promessa di restituzione del prezzo corrisposto, mostrandogli contabili di bonifici invece da lui mai effettuati, dandogli un assegno risultato privo di copertura, non presentandosi ad un appuntamento fissato presso la locale caserma dei Carabinieri e sottraendosi alle chiamate del sottufficiale ivi in servizio, che peraltro ben lo conosceva, essendo egli portatore di plurimi precedenti specifici.

Si tratta di circostanze di fatto che, alla necessaria visione d'insieme e coordinata, sorreggono senza alcuna forzatura l'inferenza logica compiuta dai giudici d'appello, nel senso della dimostrazione di una condotta dell'imputato sorretta dal dolo antecedente di non adempiere il contratto, non spiegandosi altrimenti per quale ragione, alle rimostranze del Palma conseguenti all'inadempimento, egli non lo abbia invitato a rivolgersi all'asserito venditore Sirianni, protestandosi estraneo alla vicenda.

Può semmai ritenersi irrisolto, allora, l'accertamento della partecipazione de! Sirianni alla truffa, non emergendo elementi per escludere che anch'egh sia rimasto vittima degli inganni del Negri.

Ma si tratta di aspetto estraneo al presente processo, e qui evocato soltanto per evidenziare come le posizioni de due non si presentino affatto sovrapponibili e come, dunque, l'intervenuta archiviazione dell'uno non implichi necessariamente l'esonero da responsabilità dell'altro e non infici, conseguentemente, la tenuta logica della decisione impugnata: la quale, pertanto, dev'essere confermata.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000) Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] .E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Milano del 17 dicembre scorso, che, decidendo in sede di rinvio a sèguito di annullamento di sua precedente decisione da parte della Corte di cassazione, ne ha confermato la condanna per il delitto di truffa in danno di tale [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, dando credito alla prospettazione dell'intermediario [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale sarebbe stato possibile acquistare un'autovettura a prezzo molto vantaggioso da un'asta fallimentare, grazie alla conoscenza tra esso intermediario ed il Negri, presentato come curatore fallimentare, aveva versato tremila euro, accreditandoli su una carta prepagata intestata al Negri, senza tuttavia mai ricevere l'automobile promessagli in vendita. 2. Il ricorso è sostenuto da un unico motivo, con il quale si denunciano vizi cumulativi di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato, come si evincerebbe, del resto, dal ripetuto impiego, in sentenza, di avverbi dubitativi e di formule presuntive. In particolare, la difesa pone in risalto: a) che tutte le ipotizzate condotte raggiranti nei confronti della vittima sono state realizzate da Sirianni, non da Negri, che con la prima non ha avuto alcun contatto antecedente al versamento del denaro; b) che non è dimostrata la circostanza, indicata nell'imputazione, per cui Sirianni avrebbe mostrato a Palma una sua chat con Negri, nella quale questi si qualificava come curatore fallimentare; c) che neppure è dimostrato l'assunto per cui sarebbe stato quest'ultimo a prospettare a Sirianni la possibilità di tali acquisiti vantaggiosi; d) che la sentenza qualifica erroneamente l'imputato come "venditore", non avendo egli preso parte ad alcuna trattativa, con l'effetto che improprio si presenta il richiamo alla giurisprudenza in tema di truffa contrattuale, compiuto dai giudici d'appello; e) apodittica è l'affermazione della sentenza per cui Negri, sin dall'inizio, non abbia mai avuto l'intenzione di consegnare l'autovettura. Per tali ragioni, conclude la difesa, rimane insuperato il dubbio che aveva condotto la Corte d'appello, con la prima sentenza poi annullata, ad escludere delitto di truffa. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 5. Il motivo di ricorso non può essere ammesso, perché, per un verso, è aspecifico, evitando di misurarsi con le emergenze probatorie più rilevanti nel discorso giustificativo della sentenza; e, in ogni caso, perché tende esclusivamente ad una differente interpretazione del materiale probatoric versato in atti, e dunque ad un giudizio sui fatto, che però al giudice di legittimità è precluso. E' sufficiente rilevare, allora, alcune circostanze incontroverse, valorizzate in sentenza ed altamente sintomatiche dell'animus decipiendi del Negri: ovvero che Sirianni, all'inizio della trattativa, ha mostrato a Palma una serie di bonifici, tutti intestati al medesimo Negri; che pure la carta di credito su cui sono stati ve.rsati i soldi del prezzo era intestata a lui; che egli ha più volte ed in vari modi raggirato il Palma in merito alla promessa di restituzione del prezzo corrisposto, mostrandogli contabili di bonifici invece da lui mai effettuati, dandogli un assegno risultato privo di copertura, non presentandosi ad un appuntamento fissato presso la locale caserma dei Carabinieri e sottraendosi alle chiamate del sottufficiale ivi in servizio, che peraltro ben lo conosceva, essendo egli portatore di plurimi precedenti specifici. Si tratta di circostanze di fatto che, alla necessaria visione d'insieme e coordinata, sorreggono senza alcuna forzatura l'inferenza logica compiuta dai giudici d'appello, nel senso della dimostrazione di una condotta dell'imputato sorretta dal dolo antecedente di non adempiere il contratto, non spiegandosi altrimenti per quale ragione, alle rimostranze del Palma conseguenti all'inadempimento, egli non lo abbia invitato a rivolgersi all'asserito venditore Sirianni, protestandosi estraneo alla vicenda. Può semmai ritenersi irrisolto, allora, l'accertamento della partecipazione de! Sirianni alla truffa, non emergendo elementi per escludere che anch'egh sia rimasto vittima degli inganni del Negri. Ma si tratta di aspetto estraneo al presente processo, e qui evocato soltanto per evidenziare come le posizioni de due non si presentino affatto sovrapponibili e come, dunque, l'intervenuta archiviazione dell'uno non implichi necessariamente l'esonero da responsabilità dell'altro e non infici, conseguentemente, la tenuta logica della decisione impugnata: la quale, pertanto, dev'essere confermata. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000) Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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