CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 20324/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], avverso la sentenza del 24.03.2023della Corte di appello di Perugia ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame. letta la memoria trasmessa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 marzo 2023, la Corte di appello di Perugia confermava la decisioneemessa in data 20 luglio 2021 d a l Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] stato condannato alla pena di mesi 6 di arresto e 3.000euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art 256, comma 1, lett. b) del d. lg s. n. 1 5 2 del 2006 , reato a lui contestato per a ve r trasportato, a bordo dell’autocarro [OSCURATO:PERSONA] con targa di prova XI51172, di fatto di sua proprietà, 50 compressori frigoriferi usati, ossia rifiuti pericolosi classificati con il codice CER 160215, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione;fatto commesso il 25 novembre 2017 in [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della Corte di appelloumbra, Okongwu, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione , sollevando un unico motivo, con cui la difesa contesta il diniego della sospensione condizionale della pena, evidenziando che i giudici di secondo grado hanno mancato di confrontarsi con la specifica deduzione difensiva, omettendo di considerare la condizione di incensurato del ricorrente, elemento questo di indubbia valenza positiva, a ciò aggiungendosi che, in ogni caso, non vi è alcuna incompatibilità tra la concessione della sospensione condizionale della pena e il rigetto dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 biscod. pen. 2.1. Con memoria trasmessa il 7febbraio 2025, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, nel prendere atto de lle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Premesso che nel caso di specie di specie non è censuratal’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, occorre evidenziare che, rispetto alla richiesta difensiva volta al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, si registra nella sentenza impugnata una risposta meramente assertiva e non adeguatamente specifica, essendosi la Corte territoriale limitata a rimarcare genericamente l’assenza di “alcun elemento da cui poter inferire una prognosi di futura regolarità di comportamento dell’Okongwu quanto al rispetto della legge penale” (pagina 5 della pronuncia gravata). Non può sottacersiinvero, da un lato, che la pena detentiva irrogata all’imputato èstata pari a 6 mesi di ar re sto e, dall’altro, che Okongwu è incensurato, dovendo sul punto richiamarsi l’orientamento costante di questa Corte (Sez.4, n. 2773 del 27/11/2012, Rv. 254969), secondo cui la condizione di incensurato dell’imputato, pur non essendo di per sé certamente sufficiente ai fini dell’applicazione della sospensione condizionale della pena, costituisce tuttavia un elemento di indubbia valenza positiva, che esige l’individuazione di uno o più aspetti di segno contrario idonei a neutralizzarla , tanto p iù ove si consideri che , come detto , la pena detentivairrogata risulta di non poco inferiore al limite normativo di due anni. Né, al fine di giustificare il diniego della sospensione condizionale della pena, possono venire in soccorso le considerazioni della sentenza impugnata riferite al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, stante la diversità degli istitutie la non automatica sovrapponibilità dei rispettivi presupposti . 2. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso e in sintonia co n le considerazioni del Procuratore generale, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze,non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che coinvolge profili di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all’art. 164 cod. pen.Resta solo da precisare che, in assenza di censure sul punto, la sentenzaimpugnata deve essere dichiarata irrevocabile rispetto all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto (che a l momento della sentenza impugnata non era prescritto, avuto riguardo alle sospensioni intervenutee all’operatività del cd. sospensione Orlando ) , dov endo si in tal senso richiamare l’affermazione di questa Cort e ( cfr. S ez. 4 , n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274828 ) , secondo cui, i n caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così decisoil 25.02.2025 Il consigliere e