CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 25995/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si deduce la inosservanza della legge processuale in materia di improcedibilità in caso di espulsione dello straniero prima dell'esercizio dell'azione penale, è manifestamente infondato in fatto, attesa la differente cronologia dell'occorso, cui il ricorrente non oppone circostanze o allegazioni documentali; ritenuto altresì che, in punto di valutazione della prova del fatto, il ricorso manifesta evidente genericità, in quanto meramente assertivo e privo della necessaria critica argomentata alla decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 maggio 2024.