Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 18662/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16128-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 01/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso un'ordinanza del Tribunale di Verona che ha disatteso l'istanza di sospensione annessa a una svolta opposizione esecutiva, regolando le spese di fase e fissando termine per l'introduzione del giudizio di pieno merito; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato, altresì, memoria; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 24 Cost., 75, 99 cod. proc. civ., 6 Trattato UE, 47 Carta dei diritti fondamentali della UE, poiché il Tribunale avrebbe errato escludendo che la parte potesse agire personalmente anche senza patrocinio forense; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; il gravame è infatti stato proposto personalmente da parte che non svolge la professione forense con abilitazione al patrocinio davanti a questa Corte, in violazione dell'art. 365 cod. proc. civ., norma primaria volta a conformare, nell'ambito della ragionevole discrezionalità legislativa nazionale, la tutela dei diritti di difesa tecnica; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

RG n 16128 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA], dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 4.300,00 oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. loma, 7 aprile 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]) 54) lit,t [OSCURATO:PERSONA] oggi. _D_ GIU 202? [OSCURATO:PERSONA] - S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16128-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 01/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso un'ordinanza del Tribunale di Verona che ha disatteso l'istanza di sospensione annessa a una svolta opposizione esecutiva, regolando le spese di fase e fissando termine per l'introduzione del giudizio di pieno merito; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato, altresì, memoria; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 24 Cost., 75, 99 cod. proc. civ., 6 Trattato UE, 47 Carta dei diritti fondamentali della UE, poiché il Tribunale avrebbe errato escludendo che la parte potesse agire personalmente anche senza patrocinio forense; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; il gravame è infatti stato proposto personalmente da parte che non svolge la professione forense con abilitazione al patrocinio davanti a questa Corte, in violazione dell'art. 365 cod. proc. civ., norma primaria volta a conformare, nell'ambito della ragionevole discrezionalità legislativa nazionale, la tutela dei diritti di difesa tecnica; spese secondo soccombenza; P.Q.M. RG n 16128 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA], dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 4.300,00 oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. loma, 7 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]) 54) lit,t [OSCURATO:PERSONA] oggi. _D_ GIU 202? [OSCURATO:PERSONA] - S
Sentenza Cassazione n. 18662/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris