CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26626/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13546/2020proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata – -avverso la sentenza n. 3189 / 20 19 emess a d a l la C TR Calabr ia in data 17/09/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto Avviso accertamento recupero maggiori imposte Irap ed Ires – Prova notifica atto appello a mezzo posta 1 La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza avverso l’avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2007, con il quale l’Ufficio di Cosenza aveva recuperato le maggiori imposte IRAP ed IRES. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria dichiarava inammissibile l’appello, in quanto proposto oltre i termini di legge, per omesso deposito da parte dell’appellante della ricevuta di spedizione, non risultando nell’avviso di ricevimento versato in atti la data di spedizione asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con proprio timbro datario. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto - rilevato che il ricorso per cassazione risulta notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo pec, al dott. [OSCURATO:PERSONA] , il quale la rappresentava nel corso del giudizio di primo grado, laddove la contribuente non si è costituita in sede di appello; -considerato che la notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd. breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data prova rigorosa (Sez. 5,Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018);-considerato che occorre, pertanto, rimettere la causa sul ruolo, al fine di consentire alla ricorrente la rinnovazione della notifica nel termine all’uopo concesso; P.Q.M. La Corte rimette la causa sul ruolo, concedendo alla ricorrente termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti della Fatas.r.l. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di sua competenza. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema d