CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21387/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato, invero, che, quanto al primo motivo, con cui si deduce l'assenza dell'elemento soggettivo in relazione all'episodio di evasione del 2 luglio 2018, ia Corte d'appello - con motivazione corretta ed esaustiva - ha ritenuto integrato il dolo generico richiesto ai fini dell'integrazione del reato, dal momento che il ricorrente si era volontariamente allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione del giudice procedente, osservando come non potessero costituire esimente le auto-inferte lesioni (cfr. pag. 4); ritenuto che, quanto al secondo motivo, afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte d'appello, nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto che le modalità con cui si erano verificati entrambi i fatti di evasione fossero ostative ad un giudizio di tenuità dell'offesa (cfr. pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso