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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 20967/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Catania, all'udienza del 19 febbraio 2025, ha disposto ai sensi dell'art. 344 bis, comma 4, cod. proc. Pen., la sospensione dei termini di improcedibilità per tutta la durata della rinnovazione istruttoria.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 344 bis, comma 4, 125 cod. proc. pen. allegando, in particolare, l'erronea applicazione di legge in relazione all'istituto della improcedibilità in un procedimento che ha ad oggetto un reato commesso dal 28 giugno 2017 al 3 luglio 2017.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio.

4. E' pervenuta rinuncia al ricorso datata 28 aprile 2025 regolarmente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, motivata dall'intervenuta revoca del provvedimento impugnato a opera della Corte di appello di Catania.

5. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso.

Alla declaratoria d'inarnmissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre le ragioni della rinuncia escludono l'ulteriore onere in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Così è.deciso, 13/05/2025 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] M LfÀ [OSCURATO:PERSONA] 5 G I U, 2025 L.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Catania, all'udienza del 19 febbraio 2025, ha disposto ai sensi dell'art. 344 bis, comma 4, cod. proc. Pen., la sospensione dei termini di improcedibilità per tutta la durata della rinnovazione istruttoria. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 344 bis, comma 4, 125 cod. proc. pen. allegando, in particolare, l'erronea applicazione di legge in relazione all'istituto della improcedibilità in un procedimento che ha ad oggetto un reato commesso dal 28 giugno 2017 al 3 luglio 2017. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio. 4. E' pervenuta rinuncia al ricorso datata 28 aprile 2025 regolarmente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, motivata dall'intervenuta revoca del provvedimento impugnato a opera della Corte di appello di Catania. 5. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d'inarnmissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre le ragioni della rinuncia escludono l'ulteriore onere in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Così è.deciso, 13/05/2025 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] M LfÀ [OSCURATO:PERSONA] 5 G I U, 2025 L.
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