Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 46299/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce il mancato rispetto dei termini a comparire determinato in quaranta giorni a seguito della recente modifica dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. del d.lgs. n. 150 del 2022, già entrata in vigore al momento della emissione del decreto, è manifestamente infondato in quanto la relativa nullità che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, è a regime intermedio, non è stata eccepita alla prima occasione utile e, comunque, prima della decisione di secondo grado, per mezzo delle pur possibili conclusioni scritte, mai presentate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dellzi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce il mancato rispetto dei termini a comparire determinato in quaranta giorni a seguito della recente modifica dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. del d.lgs. n. 150 del 2022, già entrata in vigore al momento della emissione del decreto, è manifestamente infondato in quanto la relativa nullità che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, è a regime intermedio, non è stata eccepita alla prima occasione utile e, comunque, prima della decisione di secondo grado, per mezzo delle pur possibili conclusioni scritte, mai presentate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dellzi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Decreto Cassazione n. 46299/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris