CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 10262/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/11/2020 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Domenico A.R. Seccia, con cui è stata richiesta l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] lgTribunale di Genova, con ordinanza del 4 novembre 2020, ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA], finalizzato a sollevare un presunto conflitto di competenza con una decisione assunta da altro Giudice in precedente giudizio e relativo alla pretesa correzione, parrebbe, di un errore di generalità, con conseguente rigetto della richiesta di revoca della decisione per una pretesa violazione del principio del ne bis in idem. 2. Con ricorso per [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di rito. 2.1. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. per la violazione del contraddittorio e per essersi svolto il giudizio in assenza di avviso al tutore, presso cui aveva chiesto che gli atti venissero notificati. 2.2. Con il secondo lamenta la violazione dell'art. 127 cod. proc. pen. e dell'art. 221, comma 9 del D.L. 34/2020, per il diniego della Partecipazione del difensore avvalendosi della piattaforma Teams. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. La questione relativa alla mancata fissazione della camera di consiglio è in linea con il disposto dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. che disciplina l'ipotesi del dubbio sull'identità dell'imputato, su cui il Giudice provvede con ordinanza, assunta senza formalità, titolo comunicato e opponibile nei quindici giorni successivi, con instaurazione del contraddittorio. Deriva che la procedura risulta, pertanto, correttamente svolta. Quanto all'omessa notifica al tutore [OSCURATO:PERSONA] non aveva indicato detta qualità, né l'istanza manoscritta, per certi versi incomprensibile, risulta riportare la richiesta che la notifica fosse eseguita per l'opposizione al tutore anzidetto, indicando essa il solo difensore fiducia. Quanto alla mancata partecipazione al giudizio a mezzo di procedura a distanza l'istanza è manifestamente infondata, ex art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successiva conversione, trovando applicazione a far data dal 9 marzo 2020 ed essendo stata celebrata l'udienza di opposizione il 9 febbraio 2020. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 2 • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] io C